Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33284 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11512-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CAD ALTO TIRRENO SRL in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL CORSO 160, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO

ALESSANDRINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CESARE DE CAROLIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata l’08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società DMEDIA Commerce spa, che aveva effettuato, nel corso dell’anno 2008, l’importazione di merce per il tramite della CAD Alto Tirreno s.r.l., si vedeva notificare alcuni avvisi di rettifica per la ripresa a tassazione di diritti doganali non correttamente versati.

Tali avvisi venivano separatamente impugnati dalla CAD Tirreno srl e dalla società Dmedia Commerce spa. La CTR Liguria, con sentenza n. 382/06/15, confermava la legittimità della ripresa nei confronti della CAD Tirreno già riconosciuta dal giudice di primo grado.

Tale pronunzia veniva impugnata con ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dalla CAD Tirreno srl e la CTR Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, pubblicata il 27 maggio 2014, successivamente all’udienza di trattazione della causa sull’appello proposto dalla Cad Alto Tirreno, ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza n. 681/13/14 della medesima CTR, resa in precedenza e passata in cosa giudicata – che aveva annullato le riprese nei confronti del coobbligato solidale – l’importatore Dmedia Commerce – doveva spiegare effetti anche nei confronti del coobbligato solidale rimasto estraneo a quel giudizio, applicandosi l’art. 1306 c.c..

L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito la Cad Alto Tirreno srl con controricorso.

La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, art. 395 c.p.c., n. 5, artt. 2909 e 1306 c.c.. La CTR avrebbe errato nel ritenere estensibile il giudicato reso nei confronti di altro soggetto alla Cad Alto Tirreno, non applicandosi l’ipotesi di revocazione contemplata dall’art. 395 c.p.c., in caso di giudicato favorevole formatosi nei confronti di soggetto diverso.

Il ricorso è infondato.

Giova premettere, tanto risultando dalla sentenza impugnata, che la sentenza della CTR Liguria n. 681/13/14 pubblicata il 27 maggio 2014 che ha definito il procedimento in senso favore alla coobbligata DMEDIA Commerce, è stata emessa successivamente all’udienza di trattazione del giudizio di appello poi definito con la sentenza n. 382/06/15.

Ciò posto, correttamente la CTR ha ritenuto di accogliere il ricorso per revocazione proposto dalla CAD Alto Tirreno sulla base del giudicato favorevole formatosi nei confronti del coobbligato solidale in relazione al giudicato favorevole formatosi nei confronti della società DMedia Commerce spa.

In ciò la CTR non ha violato la disciplina di cui all’art. 395 c.p.c., n. 5.

Se è vero che, come affermato da questa Corte, in materia tributaria si applica il principio che consente al coobbligato di avvalersi, ex art. 1306 c.c., comma 2, del giudicato riflesso tra l’amministrazione finanziaria e altro coobbligato solidale a questi favorevole – cfr., ex plurimis, Cass. n. 3591/2017 – con l’unico limite nell’esistenza di un giudicato diretto, sia pure diverso e contrario, formatosi nei suoi confronti in precedente giudizio (cfr., Cass. n. 1589-06, n. 28881-08, n. 8169-11, Cass. n. 24260/2015), non può disconoscersi che tale possibilità deve ritenersi esperibile con le forme della revocazione quando il giudicato sopravvenuto si sia formato in un momento in cui non poteva essere fatto valere dalla parte che ne aveva interesse all’interno del giudizio nel quale si controverteva della medesima obbligazione tributaria – cfr. Cass. n. 10613/2000 -. E ciò in relazione al fatto che: a) nel caso di specie non si era formato un giudicato sfavorevole alla CAD Alto Tirreno; b) la sentenza favorevole al coobbligato solidale società DMEDIA era stata pubblicata in epoca successiva alla trattazione del giudizio in cui si discuteva della responsabilità della stessa CAD, sicchè il suo passaggio in giudicato non poteva essere posto a base di una richiesta nell’ambito del medesimo giudizio; c) correttamente, pertanto, è stato proposto il ricorso per revocazione – Cass. n. 27906/2011, Cass. n. 21493/2010 -.

Orbene, nel caso di specie, l’Agenzia ricorrente non ha contestato nè l’esistenza di una situazione di solidarietà fra CAD e società Dmedia Commerce spa nè che la sentenza resa nei confronti della Dmedia si fondasse su ragioni personali e dunque non potesse valere nei confronti della CAD, ma si è limitata a dedurre l’impossibilità di opporre il giudicato favorevole formatosi nei confronti di soggetto diverso dalla CAD Tirreno, in ciò non cogliendo il senso complessivo dei principi fissati da questa Corte.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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