Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33282 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. NONNO G.M. – rel.Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4186/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre

n. 118, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Giandomenico, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 692/14/11, depositata il 9 novembre 2011 e notificata il 5

dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE

1. con sentenza n. 692/14/11 del 09/11/2011 la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 434/04/09 della CTP di Roma, la quale aveva accolto i ricorsi riuniti di B.F., titolare della ditta artigiana omonima, avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2001 e 2002;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti: a) gli avvisi di accertamento erano stati emessi in quanto il B., quale partecipante alla Manital – Consorzio per i servizi integrati e indipendentemente dall’effettiva esecuzione di commesse, avrebbe dovuto emettere, in proporzione della quota di partecipazione: 1) fattura al fine del ribaltamento dei proventi delle commesse; 2) autofattura al fine del ribaltamento dei costi specifici delle commesse medesime; 3) autofattura al fine del ribaltamento dei costi di gestione per le commesse direttamente eseguite; b) diversamente, il Consorzio e le consorziate avevano eseguito una sorta di compensazione tra le operazioni attive e passive soggette a fatturazione, documentando solo l’importo pari alla differenza; c) la CTP accoglieva il ricorso proposto da B.F.; d) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR;

1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) non era possibile “l’automatico ribaltamento presuntivo di proventi e costi in proporzione della quota consortile di tutte le imprese consorziate a prescindere da una loro effettiva partecipazione alle commesse o da una effettiva ripartizione dei costi relativi” in quanto il singolo consorziato doveva fatturare al Consorzio “esclusivamente i lavori effettivamente eseguiti”; b) nel caso di specie, il contribuente non aveva eseguito alcuna commessa per conto del Consorzio negli anni d’imposta contestati, sicchè la pretesa dell’Ufficio appariva “oltre che concettualmente errata, anche in contrasto con la realtà fattuale”;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. B.F. resisteva con controricorso e proponeva, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1. con l’unico motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 e segg. c.c., e dell’art. 2602 e segg. c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, e del principio generale desumibile dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che: a) non essendo controverso che per gli anni d’imposta per cui è causa il B. non ha eseguito commesse per conto del Consorzio, la necessità di computare proventi e costi pro quota alle singole consorziate, indipendentemente dalla effettiva esecuzione delle commesse, dipende dalla natura del consorzio, che ha scopo mutualistico e, pertanto, deve imputare alle partecipate sia ricavi che costi; b) l’impianto contabile adottato dal Consorzio ha comportato una serie di violazioni in materia di fatturazione IVA, con conseguente abuso della personalità giuridica;

2. il motivo, ammissibile sotto il profilo dell’autosufficienza riportando l’Agenzia delle entrate le indicazioni rilevanti degli atti presi in considerazione, è, peraltro, infondato;

2.1. la fattispecie per cui è controversia è sostanzialmente identica a quella già affrontata da due recenti sentenze di questa Corte (Cass. nn. 25480 e 25481 del 12/10/2018), le cui motivazioni possono, in questa sede, ripercorrersi;

2.2. secondo le menzionate sentenze, la ricostruzione giuridica cui allude il motivo è quella secondo cui il Consorzio, non potendo avere per sè – in quanto struttura sostanzialmente “neutra” – alcun vantaggio, poichè questo, al pari dell’eventuale svantaggio appartiene, unicamente e solo alle imprese consorziate, avrebbe l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge, o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi, della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese, oppure dallo stesso consorzio con l’impiego di strutture proprie;

2.3. ne consegue che non avrebbe alcuna rilevanza il non avere la singola consorziata partecipato direttamente all’esecuzione di lavori nell’anno in contestazione, posto che tutte le operazioni economiche poste in essere dal consorzio, o da altre consorziate o da imprese terze, devono essere ribaltate sulla singola consorziata,

sicchè i ricavi delle commesse, fatturati dal Consorzio al committente, avrebbero dovuto essere fatturati da tutte le imprese consorziate proporzionalmente alla quota consortile e non soltanto dall’impresa o dalle imprese consorziate affidatarie della commessa; il consorzio, a sua volta, per i costi sostenuti, avrebbe dovuto fatturare, sempre pro quota, a tutte le imprese consorziate;

2.4. tale ricostruzione, fatta propria anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26480 del 17/12/2014), è, peraltro, frutto di una visione della causa consortile in chiave esclusivamente mutualistica ed è stata superata da Cass. S.U. nn. 12190 e 12191 del 14/06/2016;

tale ultima sentenza ha chiarito – in ciò seguita da successive pronunce di questa Sezione tributaria (peraltro in giudizi riguardanti proprio società facenti parte del consorzio Manital: si vedano Cass. nn. 21860, 21861, 21862, 21863 e 21864 del 28/10/2016; Cass. nn. 22210 e 22211 del 03/11/2016; Cass. 22435 del 04/11/2016; Cass. n. 24380 del 30/11/2016 e Cass. n. 18415 del 26/07/2017; isolata è restata l’unica decisione di segno diverso Cass. n. 21764 del 20/09/2017) – che “lo scopo mutualistico non esclude la natura commerciale dell’impresa, con la conseguenza che la struttura consortile può svolgere un’attività commerciale propria verso terzi e può quindi allontanarsi del modello neutrale verso le proprie consorziate, con possibile disallineamento fra le reciproche fatturazioni”;

secondo le Sezioni Unite diventa quindi necessario accertare le effettive modalità tramite le quali viene svolta l’attività consortile, e, in particolare, i rapporti tra struttura consortile e consorziate nella fase di assegnazione dei lavori o dei servizi ai singoli consorziati; il che implica che “nessuna alterazione della causa di esso configurante un abuso del modello stesso è (…) ravvisabile se il consorzio ometta di ribaltare la totalità dei proventi e dei costi sui singoli consorziati, trattenendo per sè una quota proporzionale dei primi a fronte di oneri sostenuti in proprio”;

2.5. il nuovo corso della giurisprudenza rende il fatto di non avere l’impresa consorziata partecipato all’esecuzione di lavori nell’anno in contestazione, ritenuto irrilevante dalla ricorrente Agenzia delle entrate, centrale e determinante al fine della decisione, non essendo giustificabile alcun ribaltamento di costi, e tanto meno di utili, nei confronti di quelle consorziate che non hanno ricevuto alcuna commessa e che, quindi, non hanno conseguito utili, nè hanno potuto generare costi, rimanendo estranee al meccanismo compensativo adottato dalla Manital per la regolazione dei rapporti contabili con le consorziate esecutrici di commesse;

diversamente argomentando, del resto, si attribuirebbe alle consorziate che hanno ricevuto commesse un intento “mutualistico” loro non proprio, ma caratteristico solo del Consorzio (Cass. n. 18415 del 2017, cit.);

3. l’infondatezza del motivo di ricorso principale rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso incidentale condizionato proposti dalla controricorrente;

4. in conclusione, il ricorso principale va rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

4.1. la menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, intervenuta in data successiva al deposito del ricorso per cassazione, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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