Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33281 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –
Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2436/2012 R.G. proposto da
Moto Salario s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tembien n. 15,
presso lo studio dell’avv. Flavio Maria Musto, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 119/28/11, depositata il 18 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre
2018 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.
Fatto
RILEVATO
CHE
1. con sentenza n. 119/28/11 del 18/07/2011 la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto dalla Moto Salario s.r.l. nei confronti della sentenza n. 354/65/09 della CTP di Roma, la quale aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativa all’anno d’imposta 2004;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dagli atti delle parti: a) la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato in relazione ad una dichiarazione integrativa inoltrata dalla Moto Salario s.r.l. al fine di beneficiare del condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289, a seguito del quale era risultato che l’importo versato dalla società contribuente era inferiore a quanto risultante dalla dichiarazione medesima; b) la CTP rigettava il ricorso proposto dalla Moto Salario s.r.l.; c) quest’ultima proponeva appello davanti alla CTR;
1.2. la CTR, per quanto ancora interessa in questa sede, motivava il rigetto dell’appello della società contribuente evidenziando che: a) l’autodichiarazione presentata ai fini di beneficiare del condono cd. tombale era soggetta al principio del consolidamento dei dati esposti dallo stesso contribuente, sicchè non era suscettibile di revoca o modifica se non per errore materiale manifesto e riconoscibile: “caratteristiche che non è dato ravvisare nel caso in esame”; b) i controlli dell’Agenzia delle entrate, peraltro, venivano effettuati sui soli dati esposti in dichiarazione, dati che non presupponevano “alcuna valutazione sulla fedeltà del dichiarato, nè tantomeno, sul rispetto della normativa che presiede la determinazione degli imponibili”;
2. avverso la sentenza della CTR la Moto Salario s.r.l. proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE
1. con l’unico motivo di ricorso, la Moto Salario s.r.l. deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che l’errore materiale compiuto dal ricorrente nella dichiarazione integrativa è manifesto e facilmente desumibile dalla documentazione prodotta, non compiutamente esaminata dalla CTR;
2. il motivo è fondato;
2.1. secondo l’ormai consolidato orientamento della S.C., “la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicchè, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, nè contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile” (Cass. n. 15295 del 21/07/2015; conf. Cass. n. 15172 del 30/06/2006; Cass. n. 17141 del 28/06/2018; Cass. n. 22966 del 26/09/2018);
detto errore consiste “nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione” (Cass. n. 20790 del 14/10/2016; si veda, altresì, sia pure con riferimento a diversa fattispecie, Cass. n. 14947 del 08/06/2018) e tale valutazione, affidata al giudice di merito, è “incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata” (Cass. n. 22575 del 27/09/2017);
2.2. nel caso di specie la CTR, a fronte di una premessa condivisibile in punto di diritto, si è limitata ad affermare che un errore, per essere rilevante, “deve essere manifesto e riconoscibile: caratteristiche che non è dato ravvisare nel caso di specie”, senza specificare le ragioni per le quali l’errore denunciato dalla società contribuente non fosse manifesto e riconoscibile e, soprattutto, senza confrontarsi con le risultanze della documentazione prodotta da parte ricorrente (dalle quali sembra emergere che l’errore sia evincibile dalla stessa dichiarazione integrativa, tanto che la società contribuente ha corrisposto esattamente l’importo ritenuto realmente dovuto);
2.3. la sentenza impugnata va, dunque, cassata in parte qua affinchè il giudice di rinvio chiarisca se l’errore materiale compiuto dal contribuente sia effettivamente rilevante secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte;
3. in conclusione, va accolto il motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018