Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33281 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26583-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1171/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 DEL 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;

Con sentenza n. 1171/10/2018, depositata il 7.2.2018, la CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate su controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per il pagamento di una imposta di registro dovuta per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che dalla motivazione dell’atto impugnato non emergeva la prospettazione dell’ufficio della “doppia imposta di registro” atteso che il contratto di cessione del credito – atto enunciato – era intervento tra Safin s.p.a. e un altro soggetto, con insussistenza della medesimezza delle parti.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

Safin s.p.a. si è costituita con controricorso, illustrato con memoria.

Con il motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione e per omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la CTR tenuto conto che la contribuente aveva ammesso la debenza dell’imposta di registro in misura fissa.

La censura è fondata.

Nel ricorso introduttivo, trascritto in ossequio al principio di autosufficienza, la contribuente ha ammesso che “alla fattispecie andava applicata la tassazione dell’imposta di registro in misura fissa, pari secondo la disposizione vigente ad Euro 168,00”.

La CTP, pur accogliendo il ricorso della contribuente, affermava che “i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento devono essere registrati a tassa fissa”.

La CTR ha, dal suo canto, affermato che l’avviso di accertamento conteneva unicamente l’indicazione della richiesta di pagamento dell’imposta di registro “per omesso pagamento delle imposte ed accessori dovuti su decreto ingiuntivo nei confronti di R.P.” e che nessun riferimento si faceva alla doppia imposizione, ma non ha considerato che la stessa contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole, per averlo ammesso, di dover corrispondere l’imposta di registro a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, e più precisamente in base al TUIR, art. 37, che prevede la registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con la dichiarazione che la contribuente è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’equivoco riferimento alla tassazione dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la contribuente Safin s.p.a. è tenuta al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo in misura fissa.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna Safin s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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