Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33280 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6200/2012 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

– ricorrente –

contro

Associazione Settimane Musicali di Stresa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giovanni Batistini e dall’Avv. Francesco Giuliani, come da procura

speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso

lo studio del secondo, in Roma, Via Sicilia, n. 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 1/26/2011, depositata il 20 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Associazione Settimane Musicali di Stresa presentava dichiarazione di adesione alla definizione dei “carichi di ruolo pregressi” ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, con riduzione del quantum dovuto al 25 % dell’importo di Euro 120.608,22, provvedendo al pagamento della prima rata il 15-5-2003 pari all’80 % dell’ammontare dovuto (Euro 24.121,70), ma pagando in ritardo la seconda rata pari al residuo 20 % (Euro 6.486,65) in data 9-11-2006. L’Associazione, poi, versava la somma di Euro 26.017,39 per “sanare” la propria posizione in data 12-9-2007, al fine di ottenere il pagamento di un contributo pubblico negatole in ragione della esistenza di somme iscritte a ruolo a suo carico, chiedendo poi il rimborso in data 25-10-2007. Tale richiesta di rimborso veniva rigetteva in quanto il mancato pagamento della seconda rata aveva determinato la decadenza dal beneficio del condono.

2. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, con sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale, la quale evidenziava che il ritardo nel pagamento delle rate successive non poteva comportare la decadenza dal condono.

3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4. Resisteva con controricorso l’Associazione, che depositava memoria scritta.

5.Restava intimata Equitalia Sestri s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12”, in quanto configurando la definizione dei “carichi di ruolo pregressi” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, un condono “clemenziale” e non “premiale”, anche il mero ritardo nel versamento dell’ammontare dell’importo residuo dopo il pagamento della prima rata comporta l’inefficacia della sanatoria.

1.1. Tale motivo è fondato.

Anzitutto, si rileva che il ricorso è ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente nel controricorso, il motivo di ricorso per cassazione censura in modo specifico la ratio decidendi della pronuncia della Commissione regionale.

Invero, la L. n 289 del 2002, art. 12, prevede, con riferimento ai carichi inclusi nei ruoli fino al 31-12-2000, l’estinzione del debito senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 % dell’importo iscritto a ruolo, da corrispondersi per l’80 % con la prima rata entro il 16-42003 e dell’importo residuo entro il 16-4-2004.

La contribuente, invece, dopo aver versato la prima rata tempestivamente, ha proceduto al pagamento della seconda rata solo il 9-11-2006, quindi a distanza di due anni dalla scadenza del termine previsto dalla legge al 16-4-2004.

Sul punto questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass.Civ., 6 ottobre 2010, n. 20746; Cass.Civ., 11669/2016).

Trattasi, infatti, di una particolare forma di sanatoria (condono clemenziale) di natura diversa rispetto a quelle previste alla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16 (condono premiale), le quali ultime attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario (Cass. Civ. 24316/2010).

Diversamente da tali ipotesi, all’istanza di sanatoria non consegue una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando in realtà il condono ex art. 12 alcuna incertezza in ordine al quantum normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale.

Pertanto, il condono suddetto è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, sicchè, in difetto, anche in caso di mero ritardo nel versamento dell’ammontare residuo dovuto, si determina la definitiva inefficacia della sanatoria.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c, va respinto il ricorso introduttivo della contribuente.

4. In base al principio di soccombenza le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della contribuente e si liquidano come da dispositivo. Le spese dei gradi di merito devono essere compensate tra le parti, stante la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna la contribuente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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