Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3328 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. I, 12/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 12/02/2010), n.3328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dom.to in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Regione Puglia, elett.te dom.to in Roma via Barberini 36 presso

l’avv. Ricci Chiara con l’avv. Scattaglia Maria che la rappresenta e

difende per procura speciale in atti;

– controricorrente –

G.P. – C.M., n.q. dom.te in Roma

L.go Messico 6 presso l’avv. RUSSO Franz M. con l’avv. Chirizzi

Costantino che le rappresenta e difende per procura speciale in atti;

– controricorrente –

E sul ricorso n. 31869/2005, proposto da:

REGIONE Puglia, dom.to, rapp.to e difeso c.s.;

– ricorrente incidentale –

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

G.P.,- C.M.;

– intimati –

Entrambi avverso la sentenza del Giudice di Pace di Campi Salentina

in data 9.07.2004;

Udita la relazione del relatore Cons. Dott. Macioce Luigi, svolta

nella p.u. del 9/11/2009;

Udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Velardi

Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo,

assorbiti il primo ed il terzo, del ricorso principale e per

l’inammissibilita’ del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.P. e C.M., eredi dell’agricoltore G.O. chiesero al, ed ottennero dal, Giudice di Pace di Campi Salentina, decreto ingiuntivo a carico della Regione Puglia, per il pagamento di somma, oltre interessi, dovuta quale saldo dell’importo spettante per contributi per calamita’ naturale previsti dal D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2 conv. in L. n. 31 del 1991.

Si oppose la Regione con citazione 20.9.2003 eccependo la carenza di giurisdizione e di competenza, la prescrizione ed il difetto della propria legittimazione nonche’ prospettando l’incostituzionalita’ della normativa sul contributo nella parte in cui fosse interpretata come impositiva di un obbligo per somme superiori a quelle stanziate.

Si costituirono gli eredi e, su chiamata della Regione, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il GdP con sentenza 9.07.2004, dichiarata la propria giurisdizione e la propria competenza, revocata l’ingiunzione, dispose la condanna del M.P.A.F., per Euro 860,49 in favore degli opposti, affermando che era competente l’adito Giudice ai sensi dell’art. 20 c.p.c. (nel Comune essendo la tesoreria comunale che, per Legge Regionale, aveva emesso l’ordinativo di pagamento), che sussisteva la giurisdizione vertendosi in materia di diritti soggettivi, che l’unico obbligato era il Ministero, tenuto a fornire alla Regione i fondi con i quali dotare il Comune per i pagamenti necessari al saldo dell’intero contributo, che doveva essere mantenuta la partecipazione al giudizio della Regione Puglia, detto Ente essendo parte essenziale ed attiva del procedimento di riconoscimento del contributo.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 20.9.2004, il Ministero delle P.A.F. ha proposto ricorso l’11.10.2005, contenente tre motivi, al quale ha resistito, con controricorso notificato il 7.12.2005 e contenente ricorso incidentale, la Regione Puglia;

G.P. e C.M. hanno notificato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Esaminando il ricorso del Ministero delle P.A.F., si osserva che con esso si formulano tre motivi. Con il primo si lamenta la violazione degli artt. 2944 e 2946 c.c. per avere il GdP ignorato il compimento al di del ricorso per ingiunzione del corso decennale (iniziato nel 1991) della prescrizione. Con il secondo mezzo – denunziante la violazione delle L. n. 31 del 1991, L. n. 590 del 1981 e della L.R. Puglia n. 24 del 1990 – il ricorrente si duole del fatto che il GdP abbia violato i principi per i quali esso Ministero, tenuto alla provvista dei fondi deliberati dal Parlamento in favore dell’Ente Regione, mai sarebbe potuto ritenersi obbligato diretto in favore del beneficiario.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.L. n. 367 del 1990, art. 11 conv. in L. n. 31 del 1991 nonche’ del D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies conv. in L. n. 186 del 2004, Per avere il GdP ignorato che il contributo preteso non costituiva oggetto di un diritto all’intero ammontare previsto ma solo a quella parte che fosse stata adeguatamente coperta dalla autorizzazione di spesa.

Si esamina in via preliminare la doglianza di cui al secondo motivo, avente profilo assorbente siccome afferente la indebita condanna diretta del Ministero. La doglianza e’ certamente ammissibile, in un ricorso avverso sentenza emessa in giudizio di “equita’ necessaria”, la’ dove postula la violazione del principio fondamentale in materia di obbligazioni pubbliche costituito dalla distinzione tra obbligazione giuridica della P.A. di erogare il dovuto al privato creditore ed obbligo politico della stessa Amministrazione di somministrare all’Ente obbligato i fondi disponibili per la provvista. Ma la doglianza e’ anche indiscutibilmente fondata, come ripetutamente da questa Corte affermato in subjecta materia (ex multis Cass. 23038.08 – 7727.06 – 189.06 – 20432.05 – 20430.05). Il D.L. n. 367 del 1990, art. 10 conv. in L. n. 31 del 1991, individua infatti il creditore e l’obbligato alla prestazione in esame, rispettivamente, nel titolare dell’azienda (olivicola o vitivinicola) e nella Regione, nel mentre l’art. 11 statuisce che la provvista per l’erogazione da parte delle Regioni dei contributi in discorso (pari a L. 900 miliardi per gli anni 1990 – 1991) sia ripartita tra le richiedenti Regioni dal Ministero per le P.A.F. Appare pertanto totalmente inconsistente l’ipotesi di una obbligazione diretta dell’Amministrazione Statale la quale e’ intestataria – per il tramite del Fondo di Solidarieta’ che essa amministra – delle somme che il Parlamento ha, con legge, disposto essere destinate e vincolate allo scopo: si tratta di una ipotesi che riduce ad obbligazione ex lege quello che e’ obbligo istituzionale e politico di ripartire la provvista ed erogarla in quota all’Ente richiedente, obbligato finale ed esclusivo, un obbligo insuscettibile di essere letto in termini di garanzia “propria od impropria” e pertanto di condurre sia ad alcuna statuizione di condanna alla erogazione in via di regresso, sia, ed ancor piu’, ad una condanna diretta del Ministero al pagamento in favore del creditore.

Si accoglie pertanto il ricorso del Ministero P.A.F. sotto l’assorbente profilo della fondatezza della censura afferente la titolarita’ passiva della dedotta obbligazione, restando assorbite anche le questioni proposte con riguardo alla portata del D.L. n. 367 del 1990, art. 11 la cui efficacia limitativa e’ stata fatta segno alla sopravvenuta norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 136 del 2004, art. 8 septies conv. in L. n. 186 del 2004, che ha anche sostituito, nell’art. 2, comma 2 cit., alle parole “..di L.”…le parole “…fino a L….”, una interpretazione che questa Corte ha piu’ volte ritenuto assolutamente in linea con il disposto dell’art. 81 Cost. (Cass. 20430/05) e della quale la Corte Costituzionale, con la sentenza 135 del 2006, ha escluso alcun profilo di illegittimita’ costituzionale. Da tanto consegue, in accoglimento in parte qua della censura, la cassazione della sentenza e, non essendo necessari accertamenti ne’ ulteriori valutazioni, la decisione ex art. 384 c.p.c.: in difetto di alcuna impugnazione incidentale degli eredi dell’agricoltore avverso l’indebita condanna diretta del Ministero con la contestuale reiezione della domanda a carico della Regione, a suo tempo azionata in via monitoria (ed anzi avendo detti eredi allegato la propria integrale percezione del dovuto da parte della Regione, per effetto di pagamenti medio tempore intercorsi), non puo’, pertanto, che rigettarsi ogni domanda proposta nei riguardi del Ministero stesso. Quanto alla impugnazione incidentale proposta dalla Regione Puglia, se ne deve dichiarare l’inammissibilita’. Ed infatti, se la Regione venne dapprima ingiunta e poi, revocata l’ingiunzione, fatta segno ad una non chiara statuizione di “mantenimento in giudizio” a fini processuali da parte del Giudice di Pace (che in tal senso pronunzio’ al punto C del dispositivo della sentenza 9.7.2004 con la quale statui’ l’esclusiva inerenza al solo Ministero delle obbligazioni prospettate in decreto ingiuntivo), non si scorge alcuna soccombenza che abbia potuto autorizzare la proposizione del gravame incidentale ne’ alcuna pronunzia (al di fuori di quella anomala statuizione di “trattenimento in giudizio”, ne’ impugnata ne’ tampoco compresa) suscettibile di essere ritenuta impingente negli interessi della Regione. Graveranno sui controricorrenti G. – C. le spese del giudizio sostenute dal Ministero. Ragioni di equita’ inducono a compensare interamente tra le altre parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, respinge le domande proposte nei confronti del Ministero delle P.A.F; dichiara inammissibile il ricorso della Regione Puglia; condanna i controricorrenti G. – C. alla refusione delle spese in favore del Ministero, pari ad Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito; compensa tra le altre parti le spese del giudizio di merito e le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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