Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3328 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 19/03/2019, dep. 11/02/2020), n.3328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9628-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

D.P.S., G.M.G.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato il

26/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di procedimento, (RG n. 903/2015), ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato “l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione dal CTU nominato” ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese della procedura a favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge, anche ponendo a carico dell’Istituto le spese per l’accertamento peritale.

Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato ad un solo motivo.

D.P.S., G.M.G., quali esercenti la potestà sul minore D.P.C. erano rimasti intimati.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e della L. n. 18 del 1980, art. 1, e della L. n. 104 del 1992, art. 3.

Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso. Precisa che i genitori del minore D.P.C. avevano adito il Tribunale per ottenere il “riconoscimento della invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento” e dello status di persona con handicap grave L. n. 104 del 1992 ex art. 3, comma 3, e che il CTU, in sede di ATP, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato “era minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età con diritto alla indennità di frequenza” ed inoltre che era “persona con handicap di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 1”. Il Ctu aveva precisato che nel minore appare “non evidente la necessità di assistenza continua”.

A fronte di tali circostanze risultava quindi errata la condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva confermato la originaria valutazione negativa fatta dalla Commissione medica sul diritto alla indennità di accompagnamento ed allo status di handicap grave. Soggiungeva l’Istituto che peraltro l’indennità di frequenza riconosciuta, ma non richiesta dai ricorrenti, era già fruita dal minore.

Il motivo risulta fondato.

Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione” (Cass. n. 13550/2015).

Posta quindi l’ammissibilità del ricorso si osserva ancora che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028/2016).

Nel caso di specie il Tribunale ha genericamente omologato il requisito sanitario richiamando le risultanze della CTU, e quindi rinviando alla stessa quale fonte integrativa delle ragioni assunte nel provvedimento adottato.

La valutazione del ctu risulta confermativa del giudizio reso dalla Commissione medica nella fase amministrativa, e dunque è ragione del rigetto della originaria domanda proposta. Nessuna soccombenza è quindi riscontrabile a carico dell’Inps, tale da determinare la condanna alle spese. Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata sul punto la sentenza, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia perchè decida la controversia, con riguardo al motivo accolto, conformandosi ai principi sopra esposti. Rinvia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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