Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33278 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 25425 del ruolo generale dell’anno

2012 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.U., nella qualità di liquidatore volontario della cessata

società ” A.G. s.p.a. in liquidazione e concordato

preventivo”, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv.to Gian Maria Volpe e dall’avv.to

Filippo Paris, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’ultimo difensore in Roma, Via Sabotino n. 2/A;

– controricorrente –

e

S.U.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 113/08/11 depositata il 16 settembre

2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 113/08/2011, depositata il 16 settembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da S.U., nella qualità di liquidatore volontario della cessata società ” A.G. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo” nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 150/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Pavia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S.U., nella detta qualità, avverso il provvedimento di diniego parziale (prot. (OMISSIS))- limitatamente alla somma di Euro 16.165,00- di rimborso di credito Iva maturato nel 2005;

– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) in data 14 dicembre 2005, S.U., in qualità liquidatore società A.G. s.p.a., aveva stipulato con la società Interfinance s.p.a. un contratto di cessione di credito Iva di Euro 24.465,00 maturato nel 2005, a fronte del pagamento di Euro 8.300,00, importo evidenziato nel rendiconto conclusivo della liquidazione; 2) a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, la cessione del credito non era stata stipulata con la forma dell’atto pubblico; 3) in ottemperanza agli obblighi assunti verso la Interfinance e in forza di delega della stessa società cessionaria, S.U., nella qualità di liquidatore della cessata società, aveva proposto all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso del credito Iva, relativo all’anno 2005, che veniva, limitatamente all’importo di Euro 16.165,00, respinta, con provvedimento del 21 ottobre 2008, non risultando tale credito nel bilancio finale di liquidazione nè essendo stata la cessione del credito notificata all’Ufficio; 4) avverso il provvedimento di diniego parziale del rimborso Iva, S.U., nella qualità di liquidatore della cessata società, aveva proposto, in data 23 dicembre 2008, ricorso dinanzi alla CTP di Pavia che, con sentenza del 9 luglio 2009, l’aveva dichiarato inammissibile non essendo più la società titolare del diritto di credito per essere stato già ceduto alla società Interfinance; 5) avverso la sentenza della CTP, aveva proposto appello S.U., nella qualità di liquidatore della cessata società, rilevando: a) la sua legittimazione a proporre impugnazione essendo, quale liquidatore, ai sensi dell’art. 2495 c.c. soggetto responsabile per i rapporti ancora pendenti, indipendentemente dalla avvenuta estinzione della società che non aveva comportato l’estinzione del diritto di credito Iva; b) la mancata notificazione della cessione del credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente inopponibilità della stessa nei confronti di quest’ultima; c) la natura obbligatoria del contratto preliminare con il quale la società A.G. si era obbligata alla cessione del credito prima della chiusura della procedura di liquidazione, il che poi non si era verificato; 6) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate deducendo che l’indicazione nel bilancio finale di liquidazione del credito Iva a favore della società A.G. s.p.a. per Euro 8.300,00 – pari al corrispettivo della cessione – aveva implicato la rinuncia da parte della società alla differenza (di Euro 16.165,00) del credito originariamente vantato di Euro 24.465,00 nei confronti dell’Erario; b) il D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, poneva come conditio sine qua non del rimborso al liquidatore l’esposizione del credito vantato nel bilancio finale di liquidazione;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che, oltre alla legittimazione “in prima persona” del liquidatore in considerazione della propria responsabilità, la società in liquidazione era legittimata a richiedere il rimborso del credito Iva, in quanto: a) il contratto preliminare di cessione aveva effetti obbligatori e non era stato notificato all’Amministrazione finanziaria, con conseguente inopponibilità dello stesso nei confronti di quest’ultima; b) il credito di una società posta in liquidazione relativo al rimborso dell’imposta richiesto a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, all’atto della dichiarazione Iva dell’ultimo anno di attività, non era condizionato all’esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società; c) il trattenimento dell’importo da parte dell’ente debitore avrebbe comportato un indebito arricchimento; c) dal tenore e dalla forma degli atti stipulati, non si poteva intendere che la società cedente in liquidazione avesse effettuato una rinuncia al credito;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, S.U., nella qualità di liquidatore volontario della cessata società ” A.G. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo”;

– il controricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c., insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione: 1) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 81 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1; 2) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 81 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, per avere la CTR: 1) erroneamente ritenuto legittimato ad agire in giudizio per il rimborso del preteso credito Iva, S.U., quale liquidatore della cedente società A.G. s.p.a., già cancellata dal registro delle imprese al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di diniego parziale di rimborso e, dunque, priva della legittimazione attiva, al pari di coloro che erano stati già nominati quali liquidatori; 2) erroneamente ritenuto S.U., quale liquidatore della cessata società, legittimato sostanziale all’esercizio del vantato diritto di credito Iva del quale non era titolare;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione: 1) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 81 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 2495 c.c.; 2) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 81 e 100 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 2495 c.c., per avere la CTR: 1) erroneamente ritenuto legittimata ad processum per il rimborso del vantato credito Iva, la società A.G. s.p.a., benchè già cancellata ed estinta al momento della proposizione del ricorso dinanzi alla CTP avverso il provvedimento di diniego parziale di rimborso; 2) erroneamente ritenuto la cessata società, legittimata sostanziale all’esercizio del preteso diritto di credito Iva del quale non era più titolare;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione: 1) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 81 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 2495 c.c.; 2) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 81 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 e art. 2495 c.c., per avere la CTR: 1) erroneamente ritenuto legittimato attivo S.U., anche quale rappresentante in giudizio della società cessionaria, benchè avesse ricevuto da quest’ultima solo una procura all’incasso; 2) per avere erroneamente ritenuto, in violazione del D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, che la iscrizione nel bilancio di liquidazione finale del solo importo di Euro 8.300,00 pari al corrispettivo della cessione del credito non costituisse un impedimento al rimborso anche del vantato credito residuo di Euro 16.165,00;

– i motivi primo e secondo – da trattare congiuntamente per connessione – sono fondati;

– ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 1 gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado;

– va subito chiarito, con riguardo all’effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo “D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. 5, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. 6-5, 15648/15, 11100/17);

– ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (Cass. n. 21125/2018) trattandosi di impugnazione “improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. 5, 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. 6-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. 5, 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. 5, 4786/17);

– nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata la proposizione nel 2008 del ricorso originario avverso il diniego parziale di rimborso Iva, per l’anno 2005, da parte di S.U., nella qualità di liquidatore volontario della cessata società ” A.G. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo”, con conseguente difetto della sua capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta;

– l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rende inutile la trattazione del terzo, con assorbimento di quest’ultimo;

– in conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, con cassazione, senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, della sentenza impugnata, non potendo l’azione essere promossa;

– le spese processuali dell’intero giudizio vanno compensate, per il consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento di legittimità in materia.

P.Q.M.

la Corte accoglie i motivi primo e secondo del ricorso; assorbito il terzo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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