Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33277 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33277
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26126-2018 proposto da:
ENGINEERING TRIBUTI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati BRUNO CANTONE, MICHELE LOPIANO;
– ricorrente –
contro
AGRICOLA SAN MARIO SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 943/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;
Con sentenza n. 943/1/2018 depositata il 2.2.2018, la CTR della Campania rigettava l’appello di Engineering Tributi s.pa. nei confronti di Agricola San Mario s.r.l. su controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo ad ICI 2010 sul presupposto che fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale del tributo in quanto l’avviso di accertamento era stato spedito in data 30.12.2015 e ricevuto dalla contribuente solo in data 4.1.2016.
Engineering Tributi s.pa. ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.
Agricola San Mario s.r.l. non ha spiegato difese.
1. Con il motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, dell’art. 2948 c.c., e l’errata e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
La censura è fondata.
E’ incontestato che l’atto sia stato consegnato all’ufficio postale per la notifica in data 30.12.2015 e ricevuto dal contribuente in data 4.1.2016.
La sentenza della Regionale si pone in contrasto con il costante indirizzo di questa Corte secondo cui il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente; tale principio è stato enunciato già nella sentenza n. 1647/04 (“Dalla sentenza della Corte Cost. n. 477 del 2002 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, benchè emessa in tema di notifica di atti giudiziari, deve trarsi il principio generale (in applicazione del criterio secondo il quale tra varie interpretazioni possibili va preferita quella che esclude dubbi di legittimità costituzionale) per cui anche la notificazione a mezzo posta degli avvisi di accertamento tributari si perfeziona, per l’amministrazione, al momento della spedizione dell’atto notificando e non della ricezione dello stesso da parte del contribuente. Ne consegue, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento, spedito a mezzo posta del D.Lgs. 16 novembre 1993, n. 507, ex art. 51, comma 3, coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente”) e poi è stato ribadito nella sentenza n. 15298/08 (“il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell’avviso di rettifica effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza”) e, più di recente, nella sentenza 315/10 (resa proprio su fattispecie di avviso di accertamento ICI spedito a mezzo posta: “Da tanto consegue che, anche in tema di ICI, il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di liquidazione spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente”) e nelle pronunce nn. 26053/11, 11457/12, 22320/2014 e 385/2017.
La Commissione Tributaria Regionale ha pertanto errato nel ritenere tardivo l’avviso di accertamento impugnato e la sentenza gravata va conseguentemente cassata con rinvio al giudice territoriale, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019