Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33276 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 11044 del ruolo generale dell’anno
2012 proposto da:
F.R. rappresentata e difesa, giusta procura speciale a
margine del ricorso, dall’avv.to Renato Labriola, elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Gorizia n.
25/C;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, n. 385/45/2011, depositata il 18 ottobre
2011, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 novembre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati
Viscido di Nocera.
Fatto
RILEVATO
Che:
– con sentenza n. 385/45/2011, depositata il 18 ottobre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di F.R. avverso la sentenza n. 472/14/2010 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato a quest’ultima, un maggiore reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva, Addizionali reg. e com. per l’anno 2006;
– in punto di fatto, il giudice di appello ha osservato che: 1) avverso la sentenza n. 472/14/2010 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di F.R. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato maggiori Irpef, Irap e Iva, Addizionali reg. e com. per l’anno 2006, aveva proposto appello l’Ufficio deducendo la legittimità dell’accertamento, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, convertito dalla L. n. 427 del 1993, in base alla allegata simulazione dello studio di settore; 2) aveva controdedotto la contribuente chiedendo la conferma della sentenza di primo grado;
– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) a seguito di accertamento induttivo, tramite studi di settore, l’Amministrazione finanziaria aveva, a seguito di contraddittorio, contestato alla contribuente, esercente di vendita al dettaglio di generici ittici surgelati e freschi, un ricarico del 100% rispetto a quello dichiarato pari al 16.8%; 2) rilevate le percentuali variabili di settore dal 20% al 77%, avuto riguardo al notevole scostamento tra la percentuale di ricarico dichiarata e quella applicabile (anche considerando la percentuale del 40% relativa all’acquisto di surgelato fatta presente dalla contribuente), risultava ragionevole l’applicazione del ricarico complessivo del 55%, quale media tra i valori del 40% e del 60% relativamente agli acquisiti di pesce surgelato e fresco;
– avverso la sentenza della CTR, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;
– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, l’error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la CTR fondato la propria decisione di accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio su una questione – quella relativa alla violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, come convertito- posta da quest’ultimo inammissibilmente per la prima volta in sede di gravame, con allegazione solo in tale grado anche della simulazione dello studio di settore; con ciò, senza argomentare in ordine alle eccezioni sollevate dalla contribuente nei due gradi di giudizio di merito circa – a fronte dell’assunto espletamento dell’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,comma 1, lett. d), – la asserita mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a fondamento della detta verifica fiscale;
– in primo luogo, il motivo è inammissibile: 1) per avere la ricorrente evocato contemporaneamente con un unico motivo due censure, una attinente alla assunta violazione di legge e l’altra relativa al vizio motivazionale senza precisare, con la necessaria chiarezza, le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio; 2) per avere, in difetto di autosufficienza, omesso di riprodurre in ricorso sia la motivazione dell’avviso di accertamento in questione sia il contenuto degli atti di parte del giudizio di primo grado, al fine di permettere a questa Corte di valutare il fondamento della proposta censura;
– nel merito, il motivo è, comunque, privo di pregio;
– invero, a fronte di un asserito accertamento, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il richiamo da parte dell’Agenzia, in sede di gravame, al D.P.R. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, come convertito, non concreta un ampliamento di quanto posto a fondamento della pretesa tributaria con l’avviso di accertamento in questione; ciò, in base a quanto precisato da questa Corte circa il possibile fondamento degli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (…) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, (…) anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi del presente decreto, art. 62 bis (id est, D.L. n. 331 del 1993)” (Cass. 17787 del 2016);
– in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna F.R. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018