Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33273 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

T.S., rappresentato e difeso, in virtù della procura

stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Francesco La Malfa, del Foro

di Monza, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultimo, alla via Visconti n. 6 in Cologno

Monzese (MI);

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta mandato steso in calce al

controricorso, dall’Avv. Giuseppe Fiertler, che ha pure indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Salvatore Torrisi, alla via Federico Cesi n. 21 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 166, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Milano in data 20.9.2011, e pubblicata il giorno

7.10.2011;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

la società in liquidazione Immobiliare Tramarin Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso l’atto di diniego di definizione dei ruoli, c.d. condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, in relazione alle cartelle esattoriali n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), attinenti ad Irpef per l’anno 1996. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che la contribuente aveva impugnato tempestivamente il provvedimento di diniego, ma non aveva proposto alcuna specifica censura avverso lo stesso, contestando invece, ormai fuori termine, le somme richieste mediante le cartelle di pagamento.

La contribuente impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, chiedendone la riforma. Si costituivano, domandando il rigetto del ricorso, l’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate, e l’Incaricato per la riscossione, Equitalia Spa. La Commissione Tributaria Regionale ricostruiva la vicenda annotando che la contribuente sosteneva di avere impugnato il provvedimento di diniego, ma sul fondamento della illegittimità della cartella esattoriale n. (OMISSIS), di cui era venuta a conoscenza solo a seguito della ricezione, il 17.3.2003, di un avviso bonario – nonchè del conseguimento di un estratto di ruolo – non avendo mai ricevuto notifica della cartella di pagamento. Parimenti illegittima risultava poi la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa in sostituzione della precedente, ma quando i termini per esigere la pretesa tributaria risultavano ormai scaduti. Per quanto ancora di rilievo, la Commissione Tributaria Regionale confermava che l’impugnazione poteva stimarsi tempestiva soltanto in relazione alla contestazione del provvedimento di diniego, rispetto al quale nessun motivo di critica risultava dedotto. Del resto, l’Agenzia aveva replicato che la contribuente aveva provveduto al pagamento del solo importo del tributo, esclusi accessori, ed era stato pertanto necessario richiedere il pagamento di tutte le somme originariamente iscritte a ruolo, non essendosi il condono perfezionato. Osservava pure che l’impugnante affermava di aver avuto conoscenza della cartella soltanto a seguito di un avviso bonario del 17.3.2003, di fatto era stata comunque in condizione di proporre l’istanza di condono, ma non aveva poi provveduto ad adempierne gli oneri con completezza. Inoltre, il 10.6.2003 aveva ricevuto la regolare notifica della seconda cartella, che non aveva però provveduto ad impugnare nei termini di legge. Rigettava pertanto il proposto appello.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano ha proposto ricorso per cassazione la società in liquidazione Immobiliare Tramarin Srl, affidandosi a due articolati motivi di impugnazione. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord Spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – La contribuente contesta, con il suo primo motivo di impugnazione, la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. A quanto è dato comprendere, la ricorrente critica la decisione della Commissione Tributaria Regionale per aver rigettato l’impugnativa del diniego, opposto però in relazione a cartelle esattoriali che sono state considerate valide e definitive, sebbene prescritte, e domanda perciò di dichiarare “la maturata prescrizione del provvedimento di diniego” (ric. p. 5).

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso la impugnante critica ancora la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione Regionale ritenuto di poter decidere sul fondamento di atti, le cartelle esattoriali, inidonei a recare la pretesa fiscale, perchè privi della relata di notifica e prodotti in copia e non negli originali.

Occorre preliminarmente esaminare la contestazione mossa dalla controricorrente Equitalia Nord Spa, che ha chiesto dichiararsi l’inesistenza della notifica del ricorso nei suoi confronti, perchè effettuata da Ufficiale giudiziario incompetente in quanto addetto al Tribunale di Monza, e non di Roma, o Milano. Al proposito sembra sufficiente osservare che, esclusa la ricorrenza dell’inesistenza dell’atto, il contestato vizio della notificazione risulterebbe comunque sanato dal raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c.), avendo la stessa controricorrente dimostrato di essere stata messa in condizione di difendersi compiutamente.

2.1. – 2.2. – I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.

Il ricorrente contesta alla Commissione Tributaria Regionale, in primo luogo, per aver rigettato l’impugnativa avverso l’atto di diniego del condono, sebbene la pretesa tributaria risultasse fondata su crediti tributari prescritti. Occorre allora in primo luogo rilevare che l’Ente impositore ha domandato il pagamento del tributo Irpef, soggetto a prescrizione decennale, in relazione all’anno 1996. La contribuente ammette poi di aver ricevuto la notifica di avviso bonario nell’anno 2003 e comunque di aver conseguito in quell’anno estratto di ruolo su cui risultava annotata la pretesa tributaria. La stessa vicenda della istanza di condono si è svolta prima che la prescrizione potesse maturare.

In ogni caso la critica appare mal proposta, perchè non coglie la ratio della pronuncia impugnata. La Commissione Regionale ha osservato che la contribuente aveva ammesso di aver comunque avuto conoscenza della pretesa tributaria nell’anno 2003, a seguito della ricezione di un avviso bonario. L’Agenzia delle Entrate ha quindi emesso una nuova cartella esattoriale, ma anche questa non è stata impugnata nei termini dell’odierna ricorrente. Sembra appena il caso di annotare che la prescrizione è un diritto disponibile, che può essere fatto valere soltanto dalla parte, tempestivamente e nei modi di legge. La Commissione Tributaria Regionale ha quindi confermato il rigetto dell’impugnazione del provvedimento di diniego perchè, nei confronti dello stesso, non erano state mosse censure. Queste chiare ragioni della pronuncia della Commissione Territoriale non sono assoggettate a critica specifica dalla ricorrente, ed il primo motivo di impugnazione deve perciò essere respinto.

In secondo luogo, la ricorrente contesta pure, con il secondo motivo di ricorso, che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe deciso sul fondamento di pretese tributarie che apparivano però illegittime, perchè recate in cartelle esattoriali cui non erano state allegate le relate di notifica, e comunque erano state prodotte soltanto in copia. In realtà la Commissione Tributaria Regionale non ha deciso in materia di legittimità delle cartelle esattoriali, nè poteva farlo, poichè i termini di impugnativa delle stesse erano ormai elassi. La stessa ricorrente riferisce di aver avuto notizia della pretesa tributaria mediante avviso bonario, ed ha in conseguenza proposto istanza di condono. Ammette pure di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale successiva, ma relativa allo stesso debito tributario, e non l’ha impugnata. Nessun dubbio, pertanto, che la ricorrente ben conoscesse la pretesa tributaria, che non ha tempestivamente impugnato, ed i suoi effetti si sono, pertanto, consolidati, divenendo inoppugnabili. Ha invece tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego del condono, ma senza proporre alcuna critica avverso lo stesso, ed il suo ricorso è stato perciò inevitabilmente respinto dalla Commissione Tributaria Regionale.

La ricorrente non contesta specificamente la decisione impugnata, e domanda piuttosto, fuori termine, il riesame di questioni diverse, ed anche il secondo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da T.S., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite contro ricorrenti: Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord Spa, che liquida nella misura, per la prima, di Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito e, per la seconda, di Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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