Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33272 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. ed est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

STE.MA Costruzioni Edili Srl, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta

a margine del ricorso, dagli Avv.ti Luigi Ferrajoli, del Foro di

Bergamo, e Giuseppe Fischioni, anche disgiuntamente fra loro, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito alla

via Della Giuliana n. 32 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 114, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Milano in data 22.9.2011, e pubblicata il giorno

27.10.2011;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

la contribuente ricorreva, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, avverso l’Avviso di Accertamento n. (OMISSIS), attinente alla richiesta di maggiori tributi, a titolo di IVA, IRPEG ed IRAP, in relazione all’anno 2004, emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di ritenuti maggiori ricavi riconducibili ad attività d’impresa, anche sul fondamento dello studio di settore (SG69U). La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva l’impugnativa ritenendo, in sostanza, l’Avviso di Accertamento impugnato essere fondato su mere presunzioni semplici in applicazione del sistema Gerico, e provvedeva ad annullarlo.

L’Ente impositore ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, contestando in particolare l’omesso inserimento, nel bilancio di esercizio della società, dei maggiori ricavi accertati, perchè relativi a crediti acquisiti nell’anno di riferimento, sebbene i relativi pagamenti non fossero stati conseguiti. La Commissione Territoriale Regionale osservava, innanzitutto, che l’avviso di accertamento rivelava la corretta applicazione dei criteri di utilizzazione degli studi di settore, attivabili quando, in almeno due esercizi finanziari su tre, l’ammontare dei ricavi dichiarati dalla società fosse risultato inferiore alle attese. La stessa società, odierna ricorrente, riconduceva lo scostamento dei ricavi, rispetto a quanto previsto in base agli studi di settore, alla mancata contabilizzazione di lavori edili effettivamente eseguiti entro il 31.12.2004 in favore dell’Ospedale Niguarda di Milano, perchè non pagati. Diversamente, rilevava la Commissione Tributaria Regionale, il chiaro disposto dell’art. 2423 bis c.c., comma 1, richiede che tali importi debbano essere sempre annotati in contabilità nell’anno in cui le opere sono state completate, trovando applicazione il principio della competenza. Del resto i crediti maturati, ma non ancora riscossi, concretizzano una pretesa creditoria nei confronti del committente, che avrebbe dovuto essere iscritta in contabilità dalla società STE.MA. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva, pertanto, l’impugnativa introdotta dall’Agenzia delle Entrate.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano ricorre per cassazione la società STE.MA Costruzioni edili Srl, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – La ricorrente contesta con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la decisione impugnata per essere incorsa nella violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè L. n. 146 del 1998, art. 62 sexies e art. 10. La ricorrente critica la decisione impugnata perchè fondata eslusivamente sulle risultanze degli studi di settore, risultando insufficiente la sola ritenuta incongruità dei ricavi a consentire la tassazione di pretesi proventi, occorrendo invece che il dato sia confortato “da ulteriori elementi indiziari concreti ed obiettivi riferibili all’attività svolta dal contribuente” (ric., p. 18).

1.2. – La ricorrente censura con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e comunque insufficiente motivazione, per avere la Commissione Tributaria Regionale impugnata omesso di considerare alcuni fatti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento al dato che nell’anno 004 la ricorrente non ha potuto conseguire ulteriori ricavi perchè, avendo stipulato un contratto di costruzione c.d. “a corpo” con l’Ospedale Niguarda di Milano, ed essendosi trovata nella necessità di effettuare cospicue opere non preventivate, il credito che comunque riteneva di aver maturato risultava contestato dalla committente e, in ogni caso, non era stato pagato da quest’ultima. E’ stata questa la ragione che ha comportato la mancata iscrizione in contabilità dei crediti, provocando anche il giudizio di non congruità dei ricavi dichiarati.

2.1. – Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente censura la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano per aver fondato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, mentre la legge attribuisce agli stessi rilievo meramente indiziario, e richiede pertanto che gli stessi siano assistiti da riscontri confermativi.

La Commissione Tributaria Regionale impugnata, invero, non ha motivato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore, ed anzi ha iniziato la sua valutazione proprio riscontrando che l’Avviso di Accertamento impugnato rispettava i diversi criteri indicati dalla legge, primo dei quali lo scostamento dei ricavi rispetto agli studi di settore ripetutosi per almeno due volte in tre anni. Inoltre, ha esaminato le stesse difese proposte dalla società odierna ricorrente, la quale affermava che i ridotti proventi annotati nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2004 dipendevano dalla effettiva realizzazione e completamento di opere edili, che però non erano state contabilizzate perchè non pagate dal committente e pure contestate da quest’ultimo. La critica del mero utilizzo degli studi di settore appare quindi infondata.

La Commissione Tributaria Regionale – dato atto che, pacificamente, le opere edili per cui è questione erano state tutte completate entro il 31.12.2004 – ha osservato che stante il disposto di cui all’art. 2423 bis c.c., comma 1 e l’analoga previsione di cui al del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, comma 2, lett. b), la descritta vicenda non poteva consentire alla società STE.MA. di escludere dalla contabilità, in relazione all’anno di competenza, opere effettivamente eseguite e di cui rivendicava il pagamento. In ogni caso, la pretesa vanta nei confronti dell’Ospedale Niguarda non poteva infatti che risolversi in una (vantata) posizione creditoria nei confronti del committente, che avrebbe dovuto necessariamente essere iscritta in contabilità.

Questa chiara e condivisibile ratio decidendi, adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, non è stata sottoposta a critica dalla ricorrente, ed in relazione a tale profilo il motivo di ricorso si appalesa pertanto inammissibile.

2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente censura la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano per aver adottato la propria decisione trascurando di considerare alcuni fatti decisivi per il giudizio.

La ricorrente opera specifico riferimento al dato che, nell’anno 2004 in questione, non aveva potuto conseguire ricavi ulteriori rispetto a quelli (ridotti) comunque dichiarati, perchè, avendo stipulato un contratto di costruzione c.d. “a corpo” con l’Ospedale Niguarda di Milano, ed essendosi trovata nella necessità di effettuare cospicue opere edili non preventivate, per quanto tali opere fossero state effettivamente completate entro il 31.12.2004, nondimeno il credito che la società odierna ricorrente riteneva di aver maturato risultava contestato dalla committente e, comunque, non era stato pagato da quest’ultima, e pertanto non era stato iscritto in contabilità. In realtà, la Commissione Tributaria Regionale ha esaminato anche questo specifico argomento, ed ha osservato essere “impensabile… estrapolare dalla disamina dei valori in esame al fine di stabilire la congruità o meno del dichiarato, importi o, comunque, ricavi, che per legge andavano correttamente segnalati per l’anno di competenza 2004… si prescinde… per l’esatta imputazione temporale di bilancio, dalla eventuale data dell’incasso e del pagamento, nonchè a maggior ragione, da quello della fatturazione, in sintonia con l’analoga norma dell’ordinamento tributario (del TUIR art. 109, comma 2, lett. b,)” (sent. CTR, p. 2 s.). Pertanto l’argomento, su cui fonda le proprie rinnovate critiche la ricorrente, è già stato esaminato ed è stato motivatamente e condivisibilmente respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, senza incontrare specifiche censure da parte della ricorrente.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla STE.MA Costruzioni Srl, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente Agenzia delle Entrate, e le liquida nella misura di Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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