Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3327 del 12/02/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 3327 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO
SENTENZA
sul ricorso 22072-2010 proposto da:
TOZZI
LUCIANA IZZLCN49S47D429V,
LAGHI ALESSANDRO
LCHLSN76E08H501E, LAGHI FRANCESCA LGHENC73R53H501K,
quali eredi di IVO LAGHI, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato DE STEFANO LUIGI, che li rappresenta e
2012
difende giusta delega in atti;
– ricorrenti –
4040
contro
E.N.A.S. – ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE;
– intimato –
Data pubblicazione: 12/02/2013
avverso la sentenza n. 768/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 14/10/2009, r.g.n. 7358/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/11/2012 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
R.G. n. 22072/10
Ud. 28 nov. 2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2009,
in riforma della sentenza di primo grado, revocava i decreti ingiuntivi
emessi, su ricorso di Ivo Laghi, dante causa degli odierni ricorrenti, contro
l’ENAS per omesso pagamento di somme in esecuzione di una transazione
stipulata tra le parti a seguito del ricorso in via giudiziale promosso dal Laghi,
volto, tra l’altro, ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.
Condannava il Laghi a restituire all’ENAS la somma già percepita in
esecuzione della transazione.
Ha osservato la Corte territoriale che sia la transazione che la
conciliazione giudiziale — che aveva riprodotto i termini della prima e che aveva
fatto seguito alla stessa — erano state sottoscritte dal Presidente dell’ENAS che,
in base allo Statuto dell’Ente, era privo del potere di rappresentanza, potendo il
medesimo compiere operazioni economiche di ordinaria amministrazione e
non già di straordinaria amministrazione, quale doveva ritenersi la transazione
in questione, con la quale l’Ente avente assunto l’obbligo di corrispondere,
ratealmente, la somma complessiva di lire 875 milioni.
Né poteva ritenersi che la transazione fosse stata implicitamente
ratificata dall’ENAS, che per diversi anni aveva adempiuto agli impegni assunti,
corrispondendo al Laghi ratealmente gli importi convenuti. Se è vero infatti
che, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., l’associazione può ratificare l’attività
negoziale posta in essere dal soggetto privo di rappresentanza, ciò può avvenire
quando il negozio rappresentativo non richiede ad substantiam la forma
scritta, mentre nella specie la conciliazione giudiziale non poteva che essere
fatta per iscritto.
Infine, l’art. 19 cod. civ. — secondo cui le limitazioni del potere di
rappresentanza che non risultano dal prescritto registro non possono essere
opposte ai terzi, salvo che non si provi che essi ne erano a conoscenza — non era
applicabile alle associazioni non riconosciute, qual’è l’ente in questione, onde
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 30 gennaio — 14 ottobre
2
nella specie l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione
rendeva il negozio inopponibile all’ente.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Tozzi
Luciana e Laghi Alessandro, eredi di Laghi Ivo, nelle more deceduto, sulla base
di quattro motivi.
L’ENAS non si è costituita in giudizio.
Con il primo motivo, denunziando omessa motivazione sulla
interpretazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto dell’ENAS e violazione degli artt.
1362 e 1363 cod. civ., i ricorrenti deducono che la Corte territoriale ha
erroneamente ritenuto che il presidente dell’ENAS, che aveva sottoscritto la
transazione, fosse privo del potere di rappresentare l’Ente.
Con il secondo motivo i-Ti-pinna( denunziando omessa e contraddittoria
motivazione “sulla natura di associazione non riconosciuta dell’ENAS”, i
ricorrenti rilevano che, essendo l’ENAS una associazione riconosciuta, era
obbligato ad indicare nell’apposito registro, le eventuali limitazioni al potere di
rappresentanza del presidente, indicazione nella specie non avvenuta né, tanto
meno, allegata.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1399 e
1967 cod. civ. e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, rilevando che, avendo l’ENAS, mediante pagamenti effettuati per
sette anni, registrati nelle scritture contabili e riportati nei bilanci, dato
esecuzione alla transazione, doveva ritenersi che tale condotta costituisse una
ratifica implicita della transazione e del verbale di conciliazione.
Con il quarto motivo, denunziando omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia, i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, per
escludere la ratifica, ha fatto riferimento “solo alla transazione contenuta nel
verbale di conciliazione e non a quella contenuta nella scrittura privata, che
tuttavia vincolava egualmente le parti”.
Il ricorso è inammissibile, non risultando che esso sia stato notificato alla
controparte.
I ricorrenti hanno infatti depositato l’originale della ricevuta della lettera
raccomandata trasmessa all’ENAS
il 22
settembre
2010,
senza tuttavia
MOTIVI DELLA DECISIONE
3
produrre l’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica del plico
postale all’Ente.
Al riguardo è principio consolidato di questa Corte che “La notifica a
mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si
perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di
ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a
persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo
sia stato adottato per la notifica dei ricorso per cassazione, la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì
l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta
la rinnovazione ai sensi dell’art.
291
cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del
ricorso medesimo. A tale conclusione non osta la sentenza della Corte
costituzionale n. 477 del
2002 –
con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4,
terzo comma, della legge
20
novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede
che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione
dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario -, atteso che detta decisione presuppone
l’avvenuto accertamento della sussistenza della notificazione” (Cass. 15 luglio
2003
n. 11072; Cass. 18 marzo 2004 n. 5481; conformi alla prima parte della
massima: Cass. 8626/01; Cass. 6987/01; Cass. 2238/99; Cass. 7935/98; Cass.
3764/95).
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stante la
mancata costituzione dell’ENAS.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 28 novembre
2012.
provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della