Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3327 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. II, 10/02/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 10/02/2021), n.3327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23574-2019 proposto da: l ”

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V COMANO 95,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA FARAON;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE VICENZA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

03/07/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 3.7.2019, il Tribunale di Venezia rigettò il ricorso di A.E. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Vicenza di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. A.E., cittadino nigeriano proveniente dall'(OMISSIS), aveva dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale e, in sede di audizione giudiziale, innanzi al Tribunale, di essere fuggito dal proprio Paese d’origine per essere stato ingiustamente accusato di aver provocato un incidente stradale in seguito al quale un uomo aveva riportato lesioni; nonostante l’assenza di responsabilità ed i tempestivi soccorsi della persona ferita, il padre di costui lo aveva minacciato ed aggredito sicchè era fuggito in Lagos, dove era stato rintracciato da altre persone. In ragione di ciò, temeva per la sua incolumità in caso di rientro nel Paese di provenienza.

1.2. Il Tribunale ha ritenuto il racconto inverosimile e privo di coerenza interna, oltre che contraddittorio in relazione ad alcune circostanze riferite alla Commissione e successivamente al Tribunale in sede di audizione; l’assenza di credibilità intrinseca non era stata superata dall’affidavit del fratello del ricorrente, trattandosi di atto di formazione unilaterale.

1.3. Il Tribunale escluse che nell'(OMISSIS) sussistesse una situazione di violenza indiscriminata, ai fini della concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ritenendo, altresì, che non vi fossero ragioni di particolare vulnerabilità ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso A.E. sulla base di due motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel ritenere il racconto non credibile essendo lo stesso circostanziato e coerente oltre che munito del riscontro esterno dell’affidavit del fratello e della relazione della Polizia nigeriana sulle dichiarazioni rese dal predetto.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

1.3. Tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

1.4. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

1.5. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

1.6. Il Tribunale ha ritenuto incoerente ed inattendibile la ricostruzione sostenuta da parte ricorrente in ragione del carattere generico ed implausibile delle informazioni rese, con particolare riferimento ad insanabili contraddizioni emerse dal confronto tra quanto dichiarato innanzi alla Commissione Territoriale e quanto riferito in sede di audizione giudiziale su aspetti centrali della vicenda quali la dinamica del sinistro, in seguito al quale avrebbe subito minacce, e le aggressioni subite dal padre del ragazzo coinvolto nell’incidente e da parte di terzi soggetti, i quali lo avrebbero rintracciato fino a Lagos. Inoltre, secondo il giudice di merito, sarebbe poco credibile che, dopo la fuga nello Stato del Lagos, fosse stato rintracciato e minacciato da soggetti non identificati.

1.7. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni rese dallo stesso.

1.8. Quanto alle dichiarazioni contenute nell’affidavit, in disparte il difetto di specificità in quanto non viene riportato, nemmeno sommariamente, il documento formato all’estero, osserva il collegio che il Tribunale ha valutato il contenuto dell’affidavit, ma lo ha ritenuto irrilevante in relazione alla sua provenienza; trattasi di apprezzamento del materiale probatorio affidato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 14, lett. c), per l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nell'(OMISSIS), che legittimerebbe anche il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Questa Corte, con orientamento consolidato al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, con la conseguenza che il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2020, n. 23942; Cass. Civ., n. 30105 del 2018).

2.3. Il motivo di ricorso censura l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza individuare sulla base di quali fonti internazionali, diverse e più aggiornate, risulti una situazione di conflitto generalizzato, a fronte dell’accertamento del Tribunale riguardo all’insussistenza nell'(OMISSIS) di una situazione di violenza indiscriminata (Cassazione civile, sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

2.4. Generica è, infine la doglianza relativa al diniego della protezione umanitaria, basata sull’assenza di vulnerabilità del ricorrente e sulla carenza di prova dell’integrazione nel Paese ospitante (Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, n. 4455).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3.1. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

3.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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