Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33267 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7351-2012 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIAVINCENZO UGO

TABY 19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, A.E. impugna la sentenza n. 47/40/12, depositata in data 29/2/2012, con la quale la CTR di Roma-Sez. Dist. Latina, confermava la pronuncia di primo grado, avente ad oggetto un processo verbale di constatazione, sulla base del quale l’Agenzia delle Entrate rettificava con metodo induttivo la dichiarazione presentata dalla ditta ricorrente per l’anno di imposta 2002 (avviso di accertamento n. RC3010200448/2008 -Irpef, Irap, Addizionale regionale, Addizionale comunale, Ritenute Irpef ed Iva);

che, la CTR adita, per quanto qui rileva, confermava la decisione appellata, assumendo la presenza di elementi indiziari gravi, precisi, e concordanti desumibili dal processo verbale di constatazione;

che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione A.E. affidandosi a due motivi;

che, l’Agenzia delle Entrate difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sotto un duplice profilo: a) l’omessa indicazione dei fatti e degli elementi presi in considerazione per pervenire alla declaratoria di sussistenza di elementi indiziari che suffragassero le pretese impositive dell’Agenzia; b) erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione parziale del provvedimento con il quale la Direzione Provinciale del Lavoro, in relazione al pvc della GdF, aveva accertato l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’attuale ricorrente ed i suoi figli; provvedimento preso a presupposto dalla CTP di Latina per l’annullamento parziale dell’accertamento in relazione alla ripresa a tassazione delle ritenute Irpef non operate e non versate dal ricorrente per l’attività lavorativa prestata dai figli;

che, con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 111 Cost., per motivazione apparente;

che, i motivi di ricorso appaiono strettamente connessi in quanto hanno per oggetto le valutazioni operate dal giudice di secondo grado in merito al materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito, e vanno, pertanto, trattati congiuntamente;

che, non sussiste la denunciata insufficienza della motivazione, atteso che, la CTR con argomentazioni esaustive ed intrinsecamente coerenti, è pervenuta a ritenere fondata la pretesa impositiva sulla base dei seguenti elementi indiziari: 1) l’accertamento è intervenuto sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione Modello Unico IF 2003 e sulle dichiarazioni spontanee rese agli accertanti dallo stesso ricorrente, nonchè dai dati rilevabili dalla contabilità dell’impresa; 2) la ditta aveva dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef di Euro 28184,00 a fronte dei compensi erogati ai figli per l’attività lavorativa prestata, pari ad Euro 26.200,00, con un residuo di reddito per l’imprenditore pari ad Euro 1.784,00, reddito troppo esiguo in rapporto all’attività d’impresa esercitata;

che, tali valutazioni del materiale probatorio, non possono, peraltro, essere oggetto di censure nel giudizio di cassazione, in quanto tendono ad ottenere una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e si risolvono, quindi, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 6064/2008);

che, parimenti, non si rinvengono nel percorso motivazionale seguito dalla CTR elementi di valutazione contraddittori, poichè la sentenza ha tenuto in debito conto del provvedimento emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, ed in ragione di ciò ha confermato la riduzione dell’accertamento nella parte comprendente l’omesso versamento delle ritenute d’acconto sui compensi versati ai familiari, valorizzando, però, nel contempo, correttamente, gli aspetti fiscali relativi ai compensi (Euro 26.200), comunque, corrisposti dall’imprenditore, e da valutarsi sul piano indiziario, in correlazione al reddito imponibile dichiarato di, soli, Euro 28184,00;

che, per quanto concerne il secondo motivo, giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito come l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un “error in procedendo”, che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, solo, laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016);

che, tale vizio radicale non si riscontra nella motivazione impugnata, la quale con motivazione logica ha fondato la pronuncia di fondatezza della pretesa impositiva su elementi documentali ed acquisizioni testimoniali richiamati nella precedente disamina sul primo motivo di ricorso;

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e le spese del presente giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 3000,00, per compensi professionali, e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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