Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33266 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21237-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI

CALTANISSETTA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA R GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE BALISTRERI;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE LO GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1519/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Riscossione Sicilia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro M.M., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ha dichiarato la prescrizione dei crediti indicati nelle intimazioni opposte ed a suo tempo riportati nelle cartelle notificate.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la nullità della sentenza per l’omessa pronunzia sull’eccezione correlata all’efficacia di riconoscimento dei debiti che sarebbe derivata dal piano di rateizzazione presentato dal contribuente, è fondato, risultando tale eccezione pacificamente svolta in fase di gravame – come è del resto lo stesso controinteressato a riconoscere- cfr. pag.10, penultimo cpv. controricorso – senza che la CTR abbia anche solo implicitamente affrontato tale questione, essendosi per contro limitata ad escludere la valenza interruttiva di taluni atti. Essendo, infatti, l’intimazione stata accolta il 16.10.2012 e comunicata il 24.10.2012, deve ritenersi che la valutazione di tale atto avrebbe potuto condizionare l’esito del giudizio con riferimento al tributo IVA in relazione alla ritenuta notifica dell’ultimo atto interruttivo che la CTR ha individuato come avvenuto 1111 luglio 2007, per quanto si dirà con riferimento al secondo motivo.

Il motivo va quindi accolto per quanto di ragione.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2948 e 2033 c.c., non avendo la CTR considerato che la natura del credito IVA risultante fra quelli oggetto delle cartelle notificate avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad escludere la prescrizione quinquennale di tale credito IVA, risultando la prescrizione decennale, decorrente dalla definitività del credito.

Anche tale censura è fondata.

Ed invero, i giudici di appello, pur in presenza di tributi quali l’IVA, per i quali era previsto il termine ordinario di prescrizione – cfr. Cass. n. 18804/2018, Cass. n. 24322/14; n. 22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16), secondo cui il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.p.c., n. 4, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica in assenza di un titolo giudiziale definitivo (con conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. – hanno ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, senza considerare che non era decorso il termine di prescrizione decennale, alla stregua degli elementi fattuali indicati dalla stessa CTR.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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