Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33263 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9918/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Pesacane,

elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito n. 41, presso lo

studio dell’avv. Francesco Di Ciommo.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, sezione n. 1, n. 22/01/11, pronunciata il 20/12/2010,

depositata il 28/02/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, nei confronti di S.G., per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria della Basilicata (in seguito: CTR), in epigrafe, che – incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione, ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, per gli anni 2001, 2002, 2003, maggiori ricavi non dichiarati, derivanti dall’esercizio di attività di produzione di gelati, accertati con metodo analitico-induttivo, anche tenendo conto dei volumi d’affari dichiarati dal contribuente in sede di ravvedimento operoso – per quanto ancora rileva, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha annullato gli atti impositivi.

La CTR rileva che l’Ufficio, dopo avere inviato al contribuente un questionario, si è avvalso del metodo analitico-induttivo, senza però dare conto dei fatti e delle circostanze che giustificavano il ricorso ad un simile strumento di accertamento.

Soggiunge che appaiono irrilevanti le prove dell’inesattezza delle scritture contabili addotte dall’Organo di controllo, consistenti nello scostamento dei ricavi rispetto alla media di settore, negli elevati investimenti del contribuente e nella conclusione di contratti assicurativi, quali presunzioni semplici, prive di caratteri della gravità, precisione e concordanza e, come tali, inidonee a giustificare il ricorso al suindicato metodo.

Reputa che l’unico elemento sintomatico rilevante indicato nell’avviso consista nella “mancata presentazione delle rimanenze”, ma esclude che tale dato possa legittimare, da solo: “la ricostruzione induttiva dei ricavi di esercizio essendo notoria la diversa incidenza di fattori produttivi adottati in rapporto alle capacità imprenditoriali che, nella specie, dovevano considerarsi carenti dal momento che il contribuente si indusse dopo pochi anni di attività a cessarla (30.12.2003), cedendo a terzi l’attività.” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

In conclusione, secondo la CTR: “L’accertamento (…) a causa del metodo applicato, va ritenuto illegittimo non essendo dall’Ufficio provate le omissioni gravi, ripetute e numerose ricavabili dalle scritture contabili e non essendo state le presunzioni applicate connotate dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c.” (ibidem).

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. da L. n. 427 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.”.

Si denuncia l’errore di diritto che avrebbe commesso la CTR che, discostandosi dal quadro normativo e dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ravvisato che il ricorso alla ricostruzione dei maggiori ricavi con il metodo analitico-induttivo sia subordinato all’onere, da parte dell’Ufficio, di “motivare i punti di incompletezza, falsità, inesattezza della documentazione contabile” (cfr. pagg. 12 del ricorso per cassazione, 5 della sentenza impugnata), e, in secondo luogo, ha trascurato che il dato dell’antieconomicità dell’attività d’impresa giustificava ex se il ricorso al metodo analitico-induttivo, gravando, in tale caso, sull’imprenditore l’onere di dimostrare che la differenza negativa tra i costi di acquisto e i prezzi di rivendita, emersa dalle scritture contabili, non fosse dovuta all’occultamento di corrispettivi.

2. Secondo motivo: “Omessa ed insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1.”.

Si deduce il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata che, nel rimarcare che l’unico elemento sintomatico di rilievo era “la mancata presentazione delle rimanenze”, non ha considerato i seguenti fatti, decisivi per la ricostruzione dei maggiori redditi non dichiarati: macroscopica discordanza del reddito originariamente dichiarato con la media di settore e con gli emolumenti corrisposti per lavoro dipendente e prestazioni professionali; omessa produzione del bilancio; dati dichiarati dal contribuente in sede di ravvedimento operoso.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

E’ ius receptum che l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale il Fisco procede alla rettifica delle componenti reddituali, è consentito, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di una contabilità formalmente regolare, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (Cass. 5/10/2016, n. 19839).

Invero, la Corte (Cass. 2/07/2014, n. 15038) ha avuto modo di precisare che, in tema di accertamento delle imposte dirette, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente.

E’ anche stato stabilito che la circostanza che un’impresa commerciale dichiari, ai fini dell’imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonchè un’ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell’Erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 39, a meno che il contribuente non dimostri concretamente l’effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass. 15/10/2007, n. 21536).

Tornando al caso di specie, posto che non è contestata l’antieconomicità dell’attività imprenditoriale del contribuente (a pag. 5 della sentenza impugnata si fa esplicito riferimento al “presupposto della inferiorità “a media di settore”), la CTR ha commesso l’errore di diritto ed è incorsa nel vizio argomentativo prospettati dall’Agenzia sia nel reputare ingiustificato il ricorso al metodo analitico-induttivo, che, subito dopo, nel negare che l’inattendibilità dei redditi dichiarati, ricostruita con metodo analitico-induttivo, poggiasse su basi presuntive solide e rigorose, secondo la prospettazione dell’Ufficio.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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