Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33263 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33263
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16924-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.p. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
TECNOPAESAGGI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10295/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato il diniego di rimborso opposto alla società Tecnopaesaggi S.r.l. relativo a preteso credito IVA per l’anno 2012.
La parte intimata non si è costituita.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 30, 54 bis e 55, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, e art. 2697 c.c.. Lamenta che la CTR non avrebbe vagliato la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari per consentire il riconoscimento del credito IVA incombendo la prova del credito sul contribuente.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito e, a tal fine, non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poichè il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo – cfr. Cass. n. 18427/2012, Cass. n. 6947/2014 -.
Le Sezioni Unite hanno poi di recente ribadito che l’omissione della dichiarazione Iva da parte del soggetto passivo non comporta ex se la perdita del credito maturato nella stessa annualità (circostanza che si verifica solo in assenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione), ma è onere del contribuente, a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fornire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione – Cass., S.U., n. 17757/2016 -.
A tali principi non risulta essersi conformato il giudice di appello che ha totalmente tralasciato di esaminare gli aspetti collegati alla prova dell’esistenza dei requisiti sostanziali che giustificano il diritto a detrazione.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata ha senz’altro errato nel ritenere che il contribuente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019