Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33262 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3941/2012 R.G. proposto da:

L.L., rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Soggia,

elettivamente domiciliata in Roma, in via Cosseria n. 2, presso lo

studio dell’avv. Alfredo Placidi.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione n. 28, n. 222/28/10, pronunciata il 26/11/2010,

depositata il 21/12/2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di L.L., di una cartella di pagamento per le sole sanzioni (notificata in data 31/07/2002), conseguente ad un avviso di accertamento, per vari tributi, separatamente impugnato dalla contribuente, ma confermato da una sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, passata in giudicato il 7/02/2001;

2. la contribuente ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (in seguito: CTR), in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado, favorevole alla medesima contribuente, ha dichiarato la legittimità della cartella;

3. la CTR, per quanto qui rileva, ha negato che l’omessa comunicazione alla contribuente, da parte della segreteria della Commissione regionale, del dispositivo della detta sentenza d’appello passata in giudicato (cfr. p. 1), sull’avviso di accertamento da cui è scaturita la cartella (oggetto di questo giudizio), rendesse illegittima la stessa cartella; ha escluso, altresì, che altro giudicato, riguardante, invece, la cartella di pagamento (anch’essa conseguente al detto avviso di accertamento) per le maggiori imposte dovute (IRPEF e ILOR), favorevole alla contribuente, avesse efficacia nel presente giudizio; ha affermato che la cartella rispettava il contenuto minimo prescritto dalla legge, recava l’indicazione della data in cui il ruolo era stato reso esecutivo e, infine, che essa era sufficientemente motivata;

4. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, poichè la sentenza impugnata farebbe riferimento alla sola data del passaggio in giudicato della decisione riguardante l’avviso di accertamento (prodromico all’emissione della cartella per le sanzioni), senza fornire alcuna prova circa la data di esecutività del ruolo e senza la dimostrazione, da parte dell’Ufficio o da parte della stessa CTR, che l’iscrizione al ruolo sia avvenuta dopo il 7/02/2001, data del passaggio in giudicato della sentenza d’appello riguardante il detto avviso di accertamento;

1.1. il motivo è infondato;

1.1.1. ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2-bis, la cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui ruolo è stato reso esecutivo; il giudice d’appello, con accertamento in fatto, insindacabile nel giudizio di legittimità, ha affermato che la cartella impugnata contiene la menzione di questo dato cronologico (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata), laddove, invece, è ovvio che le altre censure prospettate dalla contribuente con questo mezzo si appalesano generiche e estranee al contenuto minimo della cartella delineato dal cit. art. 25, comma 2-bis;

1.1.2. d’altra parte, la censura di cui si compone il motivo si appalesa intrinsecamente contraddittoria, poichè, assumendo la veridicità della tesi della ricorrente, per la quale il ruolo potrebbe essere stato dichiarato esecutivo in epoca anteriore al 7/02/2001 (data del passaggio in giudicato della sentenza d’appello relativa all’avviso di accertamento), non troverebbe applicazione il detto art. 25, comma 2-bis, valevole solo per i ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1/07/2001, a norma del D.Lgs.26 gennaio 2001, n. 32, art. 8, comma 3;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto contra legem sufficientemente motivata la cartella sebbene ad essa non fosse stata allegata la predetta sentenza della CTR riguardante l’avviso di accertamento;

2.1. il motivo è infondato;

2.1.1. ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3, sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. Ciò significa che la cartella deve contenere, esclusivamente, il riferimento al precedente atto impositivo (ove esistente), mentre non è ravvisabile un obbligo legale di motivazione della cartella, come prospettato dalla ricorrente, e neppure la necessità di allegazione ad essa di alcuna sentenza;

3. con il terzo motivo si fa valere la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, perchè la sentenza impugnata avrebbe affermato l’irrilevanza della comunicazione ai contendenti, da parte della segreteria, della sentenza d’appello relativa all’avviso di accertamento prodromico all’emissione della cartella (oggetto di questo giudizio);

3.1. il motivo è inammissibile;

3.1.1. a prescindere dalla fondatezza o meno della censura, osserva la Corte che essa doveva essere sollevata nel giudizio d’opposizione all’atto impositivo e che, per converso, lo stesso rilievo non può essere dedotto nel presente giudizio d’opposizione alla susseguente cartella di pagamento;

al riguardo, s’intende dare continuità al costante indirizzo della Corte, in virtù del quale: “La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto.” (Cass. 31/10/2017, n. 25995);

4. con il quarto motivo si lamenta il vizio dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata che, in relazione al giudicato (favorevole alla contribuente) formatosi sulla cartella di pagamento, per maggiori IRPEF e ILOR, scaturita dal medesimo atto di accertamento costituente il presupposto della cartella per sanzioni (oggetto di questo giudizio): “non ha ravvisato l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le fattispecie, oggetto delle due sentenze.” (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione);

4.1. il motivo è infondato;

4.1.1. non è ravvisabile alcuna correlazione o pregiudizialità, logica e giuridica, tra i giudizi riguardanti, non già l’avviso di accertamento, da una parte, e la cartella di pagamento che ne costituisce l’atto esecutivo, dall’altra, bensì due diverse cartelle di pagamento, l’una relativa all’iscrizione a ruolo di certi tributi (IRPEF e ILOR) – annullata, con sentenza definitiva, per un vizio di motivazione – l’altra relativa alle sanzioni;

in altre parole, l’assenza di un’effettiva correlazione tra dette cartelle comporta, sul piano processuale, l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi riguardanti ciascuna di esse;

5. il ricorso, pertanto, va rigettato;

6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA