Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33262 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16871-2018 proposto da:
COMPAGNIA FINANZIARIA ITALIANA SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE subentrata a titolo universale a
Equitalia Spa, (in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3154/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Compagnia Finanziaria Italiana s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Emilia Romagna che aveva dichiarato inammissibile per difetto di difesa tecnica da parte dell’appellante.
Non si è costituita l’Agenzia delle entrate.
Il ricorso è improcedibile, non essendo stato notificato alla parte intimata nè risultando sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale – cfr. Cass. n. 23925/2012 -.
Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019