Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33261 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16269-2018 proposto da:

ZM GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SCARPA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4274/15/2017 della CONINIISSIONI:. TRIBUTARIA

REGIONALI’, di NAPOLI, depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La ZM Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso contro l’invito di pagamento relativo alla corresponsione dell’IVA non assolta sull’immissione in libera pratica di merce proveniente dalla Cina nell’anno 2005. La CTR riteneva che, una volta comprovata la mancata inserzione della merce nel deposito IVA della Saima Avandero s.p.a., la contribuente non potesse avvalersi, per dimostrare l’assolvimento dell’IVA dell’atto dell’estrazione della merce con il sistema dell’autofatturazione, ritenuto non idoneo e comprovare l’assolvimento del tributo, in assenza della prova delle liquidazioni periodiche, anzi evidenziandosi il meccanismo fraudolento volto ad evitare il pagamento del tributo in relazione al mancato inserimento della merce nel deposito fiscale attraverso artifici contabili e fraudolenti.

L’Agenzia delle dogane ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione della Dir. n. 77/388/CEE, artt. 2 e 10, della Dir. n. 2006/112/CE, art. 2, del Reg. n. 1553/1989, art. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,17, 19, 23, 25, 60, 67, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9 bis. La CTR avrebbe errato nell’escludere che il meccanismo dell’autofattura potesse consentire l’assolvimento dell’IVA all’importazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, conv. nella L. n. 427 del 1993, del D.M. 20 ottobre 1997, n. 419, artt. 2 e 34, del D.L. n. 185 del 1008, 16, comma 5 bis, conv. nella L. n. 2 del 2009, dell’art. 16 sesta dir. IVA, dell’art. 157 Dir. IVA 2006/112/CE. La CTR non avrebbe considerato che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non può essere preteso il pagamento dell’IVA in caso di adempimento, sia pur tardivo del tributo nell’ambito dell’inversione contabile.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La CTR avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta nel corso del giudizio, attestante il pagamento dell’IVA con il meccanismo dell’autofatturazione.

I tre motivi meritano un esame congiunto e sono tutti fondati. Occorre premettere che questa Corte, nel cassare la precedente sentenza di appello resa da altra CTR e nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, aveva espressamente affermato, per quel che qui ancora rileva, che “(…) In quella sede, il giudice di merito verificherà altresì se, sia stato, o no, comunque, eseguito il meccanismo dell’inversione contabile ai fini dell’assolvimento dell’imposta; circostanza, questa, che, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, non si può ritenere come acquisita perchè non contestata, giacchè la sentenza impugnata non ne fa parola, nè logicamente la postula.”

Orbene, giova ricordare che questa Corte ha di recente ribadito, in continuità con quanto affermato con numerose pronunzie del 2015 – per le quali v., fra le altre, Cass. n. 15981/2015 – che l’Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13, a tenore della quale detta violazione può essere punita, in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l’autofatturazione, con una specifica sanzione per il ritardo – non fissa e che può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purchè sia rispettato il principio di proporzionalità – la cui adeguata determinazione, implicando un accertamento di fatto, compete al giudice di merito – cfr. Cass.n. 12231/2017, Cass. n. 9630/2019, Cass. n. 24446/2018, Cass. n. 21067/2018 -.

E’ stato ancora aggiunto che in tema d’IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed al meccanismo del “reverse charge”, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, il diritto alla detrazione, che assicura la neutralità fiscale dall’imposta, deve essere accordato ove ne siano rispettati i requisiti sostanziali, anche ove taluni obblighi formali siano stati violati, salvo che da ciò consegua l’effetto d’impedire la prova dell’adempimento dei requisiti sostanziali -Cass. n. 4612/2016 -. Tale ultima pronunzia ha peraltro ribadito che secondo la giurisprudenza Europea, a proposito del meccanismo del c.d. reverse charge, ‘(…) l’Amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo (p. 40). Quindi, ai pp. 41 e 42, provvede a precisare quali siano i requisiti sostanziali e quali i requisiti formali nei termini che seguono. I requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 sesta direttiva, intitolato “Origine e portata del diritto a (detrazione)” (v., in tal senso, sentenze Commissione/Paesi Bassi, C-338/98, EU:C:2001:596, punto71; Dankowski,C-438/09, EU:C:2010:818, punti26 e 33; Commissione/Ungheria, C-274/10, EU:C:2011:530, punto 44, nonchè Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wasiewicz, C-280/10, EU:C:2012:107, punti 43 e 44). Per contro, i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonchè il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione.’

Orbene, come evidenziato dalla ricorrente, la CTR ha per un verso escluso che il sistema dell’autofatturazione potesse costituire modalità di adempimento tardivo dell’IVA all’importazione e, per altro verso, ha tralasciato di esaminare la documentazione richiamata dalla società contribuente già nel pvc e riprodotta nel corso del giudizio – registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo, mod.F24 – al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti sostanziali connessi all’utilizzo del meccanismo del c.d. reverse charge, pervenendo apoditticamente ad equiparare l’operazione posta in essere come fraudolenta senza tuttavia agganciare tale valutazione ad elementi ulteriori rispetto all’accertato mancato inserimento fisico della marce nel deposito IVA.

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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