Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33260 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15252-2018 proposto da:

FILTRANS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 10, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE MAIOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI MINESTRONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Filtrans s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Marche indicata in epigrafe che nel rigettare l’appello della contribuente ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IVA e IRAP relativi all’anno 2011. La CTR riteneva che la contribuente avesse tenuto un contegno poco lineare e tale da non giustificare l’esame della documentazione originariamente richiesta alla stessa ed esibita solo successivamente, in ogni caso sottolineando che i documenti prodotti successivamente non erano in grado di scalfire il quadro posto a base dell’accertamento.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Con il primo motivo proposto la ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. La CTR non avrebbe considerato che la produzione della documentazione effettuata nel corso del giudizio di primo grado, in relazione alle giustificazioni offerte circa la mancata consegna della stessa, avrebbe sanato l’inadempienza iniziale.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione avendo la CTR da un lato affermato che la denunzia di smarrimento non poteva assolvere agli obblighi documentali incombenti sul contribuente e per altro verso ritenuto che non erano stati forniti elementi probanti sulla mancata parziale esibizione della documentazione.

Entrambi i motivi sono inammissibili, non avendo posto in discussione l’autonoma ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata che ha comunque vagliato la portata della documentazione prodotta nel corso del giudizio dal contribuente affermando che a volerla ritenere ammissibile la stessa non aveva alcuna valenza probatoria. Affermazione che non è stata impugnata e che, pertanto, rende inammissibili entrambi i motivi di ricorso, calibrati unicamente sulla questione relativa alla ritenuta inutilizzabilità della documentazione prodotta nel corso del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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