Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3326 del 19/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3326 Anno 2016
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 4367-2015 proposto da:
CASTALDO BARBARA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
AMEDEO PASSARO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, RUSSO STEFANO,
PROTA ANDREA, FONTANA MASSIMO;
– intimati –

avverso la decisione n. 6/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE

Data pubblicazione: 19/02/2016

DEGLI INGEGNERI di ROMA, depositata il 09/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2015 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato AMEDEO PASSARO

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

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In fatto e in diritto
1. L’ing.Stefano Russo proponeva reclamo al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri avverso la proclamazione degli eletti del Consiglio dell’Ordine
degli Ingegneri di Napoli, nella parte in cui non gli erano stati attribuiti voti
che assumeva validamente espressi a suo favore pur se con la sola indicazione

del suo cognome (ritenuta invece nel provvedimento impugnato non idonea a
distinguerlo dall’omonimo candidato ing.Gennaro Russo), che gli avrebbero
consentito di essere eletto essendogli stati attribuiti solo quattro voti in meno
dell’ultimo degli eletti, ing.Barbara Castaldo. Quest’ultima resisteva
formulando anche reclamo incidentale; si costituivano inoltre gli
ingg.Massimo Fontana e Andrea Prota, aderendo al reclamo.
Acquisita la documentazione, il Consiglio Nazionale, con provvedimento
depositato il 9 dicembre 2014, rilevata la tardività del reclamo incidentale
dell’ing.Castaldo, accoglieva il reclamo dell’ing.Stefano Russo, decidendo di
attribuire al medesimo diciotto voti non attribuitigli in quanto, nonostante
l’indicazione del suo solo cognome, l’indiscussa appartenenza del reclamante
(a differenza dell’omonimo ing.Gennaro Russo) al raggruppamento
“Ingegneri per lo sviluppo- al quale aderivano tutti gli altri nominativi
indicati nelle schede in questione, costituiva, a parere del Consiglio,
circostanza idonea nel caso concreto a fare identificare in lui, senza alcun
dubbio, la persona in favore della quale i voti erano stati espressi. Disponeva
pertanto la variazione della composizione del Consiglio dell’Ordine per il
quadriennio 2013-2017, inserendo l’ing.Stefano Russo (voti 1120) in
sostituzione dell’ing.Barbara Castaldo (voti 1106).
2. Con atto spedito per la notifica il 6 febbraio 2015 l’ing.Barbara Castaldo ha
proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo, a norma
dell’art.360 comma I n.3 cod.proc.ci ‘.. la violazione e falsa applicazione

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dell’art.57 D.P.R. n.570/1960 (T.U. per la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), applicabile nella specie per analogia iuris.
Gli intimati, Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché ingg. Stefano
Russo, Andrea Prota e Massimo Fontana, non hanno svolto difese.
3. La ricorrente sostiene che il disposto dell’art.57 sopra richiamato prescrive

chiaramente che, in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi
sempre il nome e il cognome e_se occorre, il numero d’ordine con il quale il
candidato preferito è contrassegnato nella lista; e che il Consiglio Nazionale
avrebbe dovuto applicare tale prescrizione, che peraltro non è in contrasto con
la previsione, pure contenuta nella norma stessa, della nullità delle preferenze
nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a
distinguerlo da ogni altro candidato nella stessa lista. Aggiunge che il criterio
della appartenenza ad un raggruppamento non è idoneo a identificare il
candidato votato, giacchè tutti gli iscritti all’albo degli ingegneri della
provincia possono essere votati indipendentemente dal fatto di essere
candidati in liste o singolarmente.
4. La doglianza è priva di fondamento. Il provvedimento impugnato ha, in
coerenza con quanto affermato in un caso analogo da questa Corte nella
sentenza n.1466 del 1996, fatto applicazione di un principio generale
dell’ordinamento giuridico dello Stato, quello cioè che impone la ricerca della
volontà espressa dall’elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee
ad identificare il candidato prescelto. Infatti è alla analogia iuris, non alla
analogia legis, che occorre nella specie fare ricorso, perché: i) non vi è alcuna
norma che regoli il caso della omonimia tra i candidati alle elezioni dei
componenti degli ordini professionali (il regolamento introdotto con
D.P.R.n.l 69/2005 si limita, all’art.11, a richiedere in generale l’indicazione
del nome e cognome senza dettare alcuna prescrizione per il caso in esame);
ii) neppure la specifica disciplina dettata dall’art.57 del Testo Unico per la

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elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al D.P.R.
n.570/1960, che presuppone un sistema di candidature per liste non previsto
nel caso qui in esame, può essere applicata nella specie, se non per la generale
disposizione di chiusura che limita la nullità del voto ai soli casi nei quali il
candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni

generale dell’ordinamento (ed infatti ripetuta nell’art.57 del T.U. sulla
elezione della Camera dei Deputati, come la richiamata sentenza n.1466/96
non ha mancato di evidenziare).
Non merita quindi condivisione il ragionamento in diritto esposto in ricorso
secondo cui, in difetto di indicazione del nome e cognome del candidato, il
voto deve considerarsi senz’altro nullo, a prescindere da ogni verifica in
ordine alla idoneità delle altre circostanze del caso concreto ad identificare il
candidato prescelto. E, poiché della compiuta verifica in concreto, della quale
il provvedimento dà congruamente conto, la ricorrente non si duole —non
avendo specificamente censurato la idoneità delle circostanze ivi indicate ad
identificare con certezza nell’ing.Stefano Russo il candidato prescelto-, il
rigetto del ricorso si impone.
5. Non avendo gli intimati svolto difese in questa sede, non vi è luogo per
provvedere sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2015

altro candidato, disposizione esprimente per l’appunto il suddetto principio

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