Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3326 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3326 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 1g757-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE 3.F.. C.T.

97103880585,

in

persQna

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente-

2017

nonchè contro

4541

FERRO’ ROBERTO;
– intimato –

avverso

la

sentenza n.

2224/2010

della

CORTE

Data pubblicazione: 12/02/2018

D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2010 R.G.N.
5708/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;

Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
udito l’Avvocato udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE
per delega verbale Avvocato LUIGI FIORILLO.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. n. 18757/2011

Fatti di causa

1. Con sentenza del 5 luglio 2010, la Corte di Appello di Roma ha respinto l’impugnazione
proposta da Roberto Ferrò avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso
volto a far valere la nullità del termine del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

organizzative e produttive, anche derivanti dall’attuazione di previsioni di accordi sindacali del
2001/2002, congiuntamente alla necessità del servizio in concomitanza di assenze per ferie
durante il periodo estivo.
In ordine all’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del contratto oggetto di
controversia, coltivata anche in appello dalla società, la Corte territoriale ha ritenuto che il
lasso temporale di due anni dalla cessazione del contratto alla prima contestazione della
invalidità del termine fosse inidoneo ad integrare la fattispecie dell’art. 1372 c.c., in assenza di
altri elementi ritenuti significativi.
2. Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso con sei motivi.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
In prossimità dell’adunanza camerale del 30 marzo 2017 parte ricorrente ha depositato
memoria ed il P.G. requisitoria scritta e la causa è stata rimessa all’udienza pubblica del 16
novembre 2017.

Ragioni della decisione

1. Con i primi due motivi di ricorso si denunciano vizi di motivazione e violazione o falsa
applicazione dell’art. 1372 c.c. per avere la Corte escluso la configurabilità della risoluzione del
rapporto per mutuo consenso.
La Corte giudica che tali motivi, esaminati congiuntamente in quanto investono entrambi
l’accertamento sulla risoluzione del contratto tra le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c., non
possano trovare accoglimento.
2. In presenza di una giurisprudenza di legittimità in materia che ha dato luogo a letture di
vicende processuali contigue ritenute dalla Procura Generale della Cassazione talvolta non
coincidenti, questa Corte intende ribadire ed ulteriormente definire i limiti del controllo di
legittimità nei giudizi instaurati ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione del termine finale
scaduto, ove sorga questione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

stipulato con Poste Italiane Spa per il periodo 20.7.2002 – 19.8.2002 per esigenze tecniche,

R.G. n. 18757/2011

Tanto anche in considerazione del recente arresto delle Sezioni unite civili rappresentato dalla
sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56, 57, 58).
In tale pronuncia, premesso il dato normativo dell’art. 1372, co. 1, c.c., secondo cui il
contratto può essere sciolto “per mutuo consenso”, si è rammentato l’insegnamento in base al
quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo

Con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato detta sentenza, avallato
l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del comportamento
omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi
“indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti” ove “concorra con altri
elementi convergenti”, ha statuito che “il relativo giudizio attiene al merito della controversia”.
Quindi, verificato che nel caso sottoposto all’attenzione della Corte il giudice del fatto avesse
considerato la durata del comportamento omissivo e la convergenza degli altri elementi
prospettati in causa pervenendo alla valutazione congruamente motivata che nella fattispecie
concreta non fosse stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto, il
Supremo Collegio ha testualmente concluso: “il giudizio di merito si chiude qui”.
2.1. Si tratta di una conclusione del tutto coerente con una risalente giurisprudenza di
legittimità, mai smentita nel corso degli anni, secondo la quale l’accertamento della sussistenza
di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce
apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si
sottrae al sindacato di legittimità (ab imo v. Cass. n. 1037 del 1968; conf. a Cass. n. 2302 del
1953).
Deriva come inevitabile conseguenza metodologica che, se l’accertamento della sussistenza di
una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del contratto costituisce un giudizio di
fatto condotto dal giudice del merito, esso è sindacabile in sede di legittimità nei limiti in cui un
tale apprezzamento di merito può esserlo in base alle rigorose regole imposte dalla disciplina
del vizio che -secondo i dettami dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente- può
colpire la ricostruzione di ogni vicenda storica che preceda il contenzioso giudiziale.
2.2. Ciò posto, laddove il giudice intenda desumere da fatti noti l’esistenza di una comune
volontà delle parti tesa allo scioglimento del contratto, per il tramite di una inferenza logica,
troveranno applicazione gli artt. 2727 e 2729 c.c., così come interpretati da una consolidata
giurisprudenza che ha stabilito i fondamenti ed i limiti del ricorso alla prova presuntiva (per
una estesa ricognizione v. Cass. n. 5787 del 2014).
Le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può
attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento,

k)uj

2

scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti.

R.G. n. 18757/2011

nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di
prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori
sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o
dell’eccezione; spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni,
individuare il fatto da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la

del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010).
Si è pure rilevato che il convincimento dei giudice sulla verità di un fatto può basarsi anche su
di una sola presunzione, eventualmente in contrasto con altre prove acquisite, se da lui
ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso
contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione
adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 9245 del 2007; Cass. n. 19088 del
2007; Cass. n. 17574 del 2009; Cass. n. 18644 del 2011).
E’ stato poi precisato non occorra che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di
assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia
desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di
normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia
accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e
verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di
esperienza (cfr. Cass. n. 16993 del 2007; Cass. n. 4306 del 2010; Cass. n. 22656 del 2011;
Cass. n. 22898 del 2013), visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale,
deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n.
5787/2014 cit.).
Il procedimento che deve seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola quindi in due
momenti valutativi: in primo luogo occorre che il giudice esamini analiticamente gli elementi
indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per selezionare quelli che
presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente,
egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e
accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida
prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando
atomisticamente uno o alcuni indizi; con la conseguenza che il giudice non può negare valore
indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente
sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel
senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di

3

rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto a lui riservato (cfr. Cass. n. 10847

R.G. n. 18757/2011

vicendevole completamento (cfr. Cass. n. 13819 del 2003; Cass. n. 19894 del 2005; Cass. n.
722 del 2007; Cass. n. 9108 del 2012; Cass. n. 23201 del 2015; Cass. n. 5374 del 2017).
2.3. Da tali principi di diritto deriva che, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso
tacito, spetta innanzi tutto al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle
presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico,

solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune
volontà risolutoria; indi compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione
complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi
siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi,
sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine
all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza di uno scioglimento del contratto per mutuo
consenso.
La delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di
escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo
elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di
valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente
all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori.
Per quanto detto è compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli
elementi certi da cui “risalire” al fatto ignorato (art. 2727 c.c.) che presentino una positività
parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria e l’apprezzamento circa l’idoneità degli
elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id

quod

plerumque accidit è sottratto al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003;
Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017), salvo che esso non si presenti
intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente.
Non è poi sufficiente contestare l’equivocità di un singolo fatto valutato dalla sentenza
impugnata proprio perché il convincimento del giudice del merito deve esprimere
necessariamente una valutazione sintetica e globale in relazione al complesso degli indizi,
atteso che, quand’anche uno di essi sia singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può
acquisirla nella combinazione con gli altri, nel senso che, come insegna la giurisprudenza
citata, ognuno può rafforzarsi e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole
completamento.
Parimenti chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare, così come
escluso in tutti i casi in cui viene sottoposta a questa Corte l’interpretazione di una volontà
negoziale (tra molte: Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 9070 del

\Aì,

4

apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche

R.G. n. 18757/2011

2013; Cass. n. 12360 del 2014), l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal
giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del
ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.) e, nel vigore del novellato art.
360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e

Invero, trattandosi di una decisione che è frutto di selezione e valutazione di una pluralità di
elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può
semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero un diverso peso
specifico di ciascuno di essi (cfr. Cass. n. 18715 del 2016), con una censura generica e
meramente contrappositiva rispetto al giudizio operato in sede di merito (cfr. Cass. n. 5095 del
2011; Cass. n. 9266 del 2005). Inoltre il fatto secondario che si assume trascurato dovrà
avere carattere “decisivo”, nel senso che, se sussistente, porterebbe la controversia con
certezza ad una soluzione diversa ed il non averlo tenuto presente ha escluso l’opzione tra due
scelte possibili, altrimenti realizzandosi una indebita sostituzione del giudice di merito nella
selezione delle fonti di convincimento (di recente v. Cass. n. 7916 del 2017). Infatti, per
postulato indiscutibile, non è conferito alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano
della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice del merito, mentre trascende i limiti di tale controllo la mera denuncia di difformità
rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal
giudice attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa
all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del
giudizio di cassazione (v., tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).
In definitiva anche in questa materia non può darsi ingresso, in alcun modo, ad una
surrettizia revisione del giudizio di merito, dovendosi tenere sempre fermo l’insegnamento di
questa Corte secondo cui: “in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si
compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la
propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatoriomassima di esperienza- fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una
diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già
quando l’interferenza probatoria non sia da essa “necessitata”, ma solo quando non sia da essa
neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera
apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze

8054 del 2014.

R.G. n. 18757/2011

istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto
a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione” (Cass. SS.UU. n. 8054
del 2014, che richiama Cass. n. 14953 del 2000).
2.4. Tanto premesso in iure, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, come risulta dallo
storico della lite, il giudice del fatto ha considerato che la durata non rilevante del

elementi ritenuti significativi non consentissero di pervenire alla conclusione che nella
fattispecie concreta fosse stata fornita la prova del mutuo consenso sullo scioglimento del
rapporto.
Per dirla con le Sezioni unite civili in premessa ricordate: “il giudizio di merito si chiude qui”.
Senza che tale giudizio possa mutare natura a seconda che l’esito di esso giunga ad affermare
che vi fosse oppure non vi fosse mutuo consenso, poiché in entrambi i casi è escluso possa
essere suscettibile di un diverso o rinnovato apprezzamento in sede di legittimità.
Tutte le censure proposte, da un lato, non investono omissioni, insufficienze o
contraddittorietà del discorso giustificativo su fatti realmente decisivi della controversia, intesi
come idonei a determinare un diverso esito della lite con giudizio di certezza, e non di mera
probabilità o possibilità, e, d’altro canto, si infrangono contro la palese sussistenza, nella
sentenza impugnata, dei requisiti strutturali dell’argomentazione, mentre le doglianze si
sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice a quo,
sicché incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di
merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è
circoscritto il giudizio di legittimità.
Non sfugge a questa Corte l’eventualità che l’arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito
possa fare sì che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui
compete il relativo giudizio.
Tuttavia è noto che l’oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il
rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito
che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle
critiche vincolate dall’art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva
che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione (ad ex. v.
Cass. n. 10868, n. 10925 e n. 22688 del 2014, in motivazione) perché sono differenti sia le
fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi processuali del giudizio,
sia le motivazioni delle sentenze impugnate, sia i motivi di gravame posti a fondamento del
ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni tra siffatti elementi.

ehA,V\
\,
6

comportamento omissivo del lavoratore nell’impugnare la clausola e la mancanza di altri

R.G. n. 18757/2011

Si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di
legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di
cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo
progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento.
3. Gli altri motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

costituiva onere del lavoratore provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze
individuate in seno ai singoli contratti, e che, comunque, la prova orale articolata da Poste
Italiane era da ritenersi idonea a fornire adeguata dimostrazione delle esigenze sottese
all’assunzione; con il quarto motivo si denuncia erronea ed insufficiente motivazione in ordine
all’ammissibilità dei capitoli di prova richiesti e non ammessi dai giudici del merito, senza
adeguata delibazione; con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 4 d. Igs. n. 368 del 2001, nonché degli artt. 1362 e 1325 c.c., lamentando che “se la
Corte avesse esaminato compiutamente l’intera causale, avrebbe avuto modo di riscontrare
che gli elementi di specificazione – richiesti dal d.lgs n. 368 del 2001 – erano perfettamente
sussistenti”; con il sesto motivo si denuncia erronea ed insufficiente motivazione “non essendo
peritata la Corte territoriale di motivare se la (implicita) ritenuta insufficienza e/o genericità dei
capitoli di prova” avrebbe potuto avere una diversa valutazione considerando i poteri d’ufficio
del giudice, anche in sede di escussione dei testi.
Tali motivi, premessa l’inconferenza del quinto (atteso che la Corte territoriale non ha statuito
sulla genericità della causale) e manifestamente infondato in diritto l’assunto che non gravi sul
datore di lavoro l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni che giustificano l’apposizione
del termine (tra molte Cass. n. 2279 del 2010 e giurisprudenza ivi richiamata), non possono
trovare accoglimento, atteso che essi tendono ad una rivalutazione della quaestio facti di
competenza del giudice del merito circa la prova della sussistenza delle ragioni poste a
fondamento del termine, anche mediante doglianze attinenti all’ammissibilità ed alla rilevanza
della prova che sfuggono al sindacato di questa Corte, laddove il decisum, come nella specie,
sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. per tutte Cass. n. 5255 del 2017).
4.— Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2017.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA