Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3326 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. I, 12/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 12/02/2010), n.3326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.G. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tredici motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Roma il 2.10.06 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 3200,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo durato dal 28.1.94 al 23.2.04 svoltosi per due gradi di giudizio. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di appello di sei anni e quattro mesi sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni due e mesi sei.

Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv. di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.

Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.

Con il secondo motivo si lamenta la errata individuazione del periodo di normale durata del processo.

Anche tale motivo e’ inammissibile. Lo stesso e’ basato sulla astratta e tautologica affermazione che la giusta durata del processo – stante la sua natura previdenziale- avrebbe dovuto essere di due anni per il primo grado ed uno e mezzo per il secondo, senza chiarire in riferimento alla fattispecie in esame le ragioni per cui si sarebbe dovuto adottare tale criterio.

E’, infatti, noto che i termini stabiliti dalla Cedu non sono rigidi ma costituiscono dei criteri di riferimento che possono quindi essere, entro certi limiti, adattati con valutazione del giudice al caso concreto, e che la natura previdenziale di una causa non comporta di per se’ l’applicazione di un termine di durata ragionevole ridotto, dipendendo tale determinazione pur sempre dalla valutazione della complessita’ della causa rimessa al giudice in ordine alla quale non si rinviene nel motivo alcuna censura.

Con il terzo il quarto ed il quinto motivo si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, e la mancata liquidazione in riferimento all’intera durata del giudizio.

Sotto quest’ultimo profilo i motivi sono manifestamente infondati avendo a piu’ riprese affermato questa Corte che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

I motivi sono invece fondati,in riferimento alla quantificazione dell’indennizzo avendo la Corte d’appello liquidato la somma di Euro 3200,00 per sei anni e quattro mesi di ritardo (500,00 euro per anno) discostandosi dai parametri minimi Cedu in modo eccessivo.

Tale motivazione e’ di per se’ corretta,essendo ben vero a tale proposito che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione della istanza di prelievo possono giustificare un liquidazione del danno non patrimoniale al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDU,ma tale liquidazione non puo’ scendere – come avvenuto nel caso di specie – al di sotto di certi limiti divenendo altrimenti del tutto simbolica e non apparendo piu’ conforme ai parametri Cedu.

Sotto tale profilo i motivi vanno pertanto accolti.

Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, si deduce sotto diversi profili il mancato riconoscimento di un bonus di Euro 2000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia.

Tali censure sono manifestamente infondate.

La Corte di Strasburgo ha,infatti, affermato il principio che il bonus in questione debba essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha poi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e quelle previdenziali. Tutto cio’ non significa che dette cause sono necessariamente di per se’ particolarmente importanti con una conseguente liquidazione automatica del bonus in questione, ma che, data la loro natura, e’ possibile che lo siano con una certa frequenza. Tale valutazione di importanza rientra nella ponderazione del giudice di merito che, come e’ noto, dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille/00 a millecinquecento/00 salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) e che in tale valutazione, qualora riconosca la causa di particolare incidenza sulla situazione della parte, puo’ arrivare a riconoscere il bonus in questione. Tutto cio’ non implica uno specifico obbligo di motivazione essendo tutto cio’ compreso in quella che concerne la liquidazione del danno, per cui, se il giudice non si pronuncia sul bonus, implicitamente cio’ sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo.

Con i motivi da nove a tredici si censura sotto diversi profili la liquidazione delle spese.

Gli stessi restano assorbiti poiche’ a seguito dell’accoglimento dei motivi dianzi indicati occorre procedere alla riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c. la causa puo’ essere decisa nel merito con l’accoglimento della domanda e la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 5650,00, in base ad una durata eccessiva di anni sei e mesi quattro (750,00 Euro per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e mille/00 per i successivi) con gli interessi dalla domanda al saldo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo che si compensano per la meta’ in ragione del rigetto della maggior parte dei motivi.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito, accoglie la domanda e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 5650,00 in favore del ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 1000,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, da compensarsi nella misura della meta’, nonche’ al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1150,00 di cui Euro 720,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi. Spese tutte distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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