Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3326 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

la s.a.s. Confezioni Cristian di Prisco Antonio & C, con sede

in

(OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma

alla Via Nicolò V n. 19 presso gli avv.ti GAGLIARDI MARIA e Raffaele

Jervolino insieme con gli avv. Giuseppe PETRELLA e Luigi DI MURO che

la rappresentano e difendono in forza della “procura” rilasciata in

calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 81/15/06 depositata il 28 giugno 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Campania;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2010

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese dell’Agenzia, perorate dall’avv. Diego GIORDANO

(dell’Avvocatura Generale dello Stato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.a.s. Confezioni Cristian di Prisco Antonio & C. (nel domicilio eletto) il 6 settembre 2007 (depositato il 19 settembre 2007), l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che detta società (“produttrice e rivenditrice di capi di abbigliamento”) aveva impugnato “l’avviso di accertamento e di rettifica 1999” (recte: 1998) (“notificato il 27 novembre 2002”) con il quale l’Ufficio, “in base a p.v.c…. della G. di F.” (“notificato con l’avviso”), aveva richiesto “una maggiore IRAP… e una maggiore IVA” avendo (1) accertato “in capo alla srl Ger. Pris. (di proprietà di membri della stessa famiglia P.) vendite in evasione alla Cristian per L. 92 milioni, comprovate da contabilità nera contenuta in due floppy disc sequestrati alla venditrice (contenenti prima nota cassa 1997-00 e movimenti di magazzino, con elenco clienti, fornitori e merci, data delle operazioni, quantità vendute e prezzi unitari)” per cui aveva ricostruito (“D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, comma 3”) “gli acquisti effettivi dell’accertata” e (2) rettificato “la percentuale di ricarico ad essi applicata (risultante dal rapporto tra acquisti e ricavi dichiarati) dal 34,12% al 38% (media risultante dagli studi di settore), ritenendosi, per, quanto emerso dal p.v.c, integralmente inattendibile la contabilità sociale” -, in forza di quattro motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 81/15/06 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 28 giugno 2006) che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (650/28/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale aveva accolto il ricorso della contribuente.

Nel controricorso notificato il 12 ottobre 2007 (depositato il 25 ottobre 2007) la società intimata instava per il rigetto dell’avversa impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare (considerato che il difensore della ricorrente non ha depositato memorie e non è comparso all’udienza pubblica) va affermata la ritualità della comunicazione allo stesso dell’avviso di cui all’art. 377 c.p.c., comma 2, (“dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima”), effettuata presso il domicilio eletto in Roma indicato nel ricorso per cassazione, attesa l’irrilevanza della richiesta (spedita alla cancelleria a mezzo fax), di detto difensore, di invio di quell’avviso ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.c., (per il quale “agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all’atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte”).

Tale richiesta, infatti, (1) non è produttiva di effetti perchè non è stata fatta, come la norma impone, “all’atto del deposito del ricorso o del controricorso” (cioè al momento del “deposito” di tali specifici atti processuali): l’art. 366 c.p.c., comma 2, (“se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”), infatti, pone come regola generale che nel giudizio di cassazione le notificazioni debbano essere fatte nel “domicilio” eletto “in Roma”, e (2) non è idonea a modificare l’operata elezione di domicilio in Roma perchè non preceduta da tempestiva variazione di quel domicilio, tale da far venire meno gli effetti dell’elezione di domicilio in Roma operata in precedenza e, quindi, da rendere così possibile anche l’applicazione dell’art. 135 detto.

2. La Commissione Tributaria Regionale premette:

– l'”ufficio”, in base ad “un P.V. di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza… a seguito di una verifica fiscale fatta nei confronti della società GER. PRIS. Srl” (“dalla quale sarebbe emerso che quest’ultima avrebbe effettuato vendite in evasione d’imposta”), “rettificò, nei confronti della… CONFEZIONI CRISTIAN sas il reddito relativo all’anno d’imposta 1998…”;

– lo stesso Ufficio, “inoltre”, “ritenne di applicare al costo del venduto la percentuale di margine lordo medio del 38% invece di quella del 31,65% applicata dalla società e considerata particolarmente bassa”;

– “la parte chiese l’annullamento dell’avviso impugnato sostenendo che i rapporti instaurati con la GER. PRISC. srl si erano realizzati correttamente tanto è che l’Ufficio nulla eccepì sulla regolarità della contabilità ordinaria e sulla conservazione delle scritture contabili della società”; “eccepì, inoltre, la carenza di motivazione dell’avviso avendo l’Ufficio limitato l’azione accertante al semplice richiamo del P.V. della G. di F. che aveva a sua volta desunto una presunta contabilità in nero solo ed esclusivamente sui dati contenuti in due floppy disk rinvenuti nel corso della verifica fiscale operata nei confronti della GER. PRIS. Srl”;

– “i primi giudici accolsero il ricorso annullando l’atto impositivo, in quanto ritennero che lo stesso fosse carente di motivazione, l’elemento probatorio a fondamento dell’atto impositivo non sostenuto e sufficientemente provato dall’Ufficio, e l’avviso non fondato su presunzioni gravi precise e concordanti”.

Tanto esposto la stessa Commissione ha respinto l’appello dell’Ufficio osservando:

– “concordando con l’iter logico-giuridico dei primi giudici si rileva che persiste l’assenza di elementi probatori di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall’Ufficio”: “la rettifica tiene conto solo ed esclusivamente delle semplici ipotesi dei militari della G. di F,,,, che effettuarono la verifica sulla base di indizi e hanno creato ipotesi non sorrette da prove concrete”;

– “infine, ma non ultimo, l’onere probatorio dei fatti su cui si fonda la pretesa tributaria è a carico dell’Ufficio Finanziario, il quale deve prima di tutto fornire a se stesso la prova dei presupposti di fatto su cui radicare e giustificare l’emanazione del provvedimento, senza limitarsi a recepire acriticamente i rilievi della polizia tributaria, riportandoli pedissequamen-te nella motivazione dell’avviso d’accertamento (Cfr. Cassazione Sentenza n. 2990/79)”.

3. L’Agenzia censura tale decisione con quattro motivi.

A. Con il primo la ricorrente denunzia “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e dell’art. 111 Cost.” (“nullità della sentenza per totale assenza di motivazione”) e, “in subordine”, “motivazione del tutto insufficiente”.

A.1. Dopo avere esposto che “il secondo giudice si è limitato a ricopiare la motivazione della prima sentenza senza spiegare perchè ritenesse di condividerla, apparentemente esprimendo una motivazione identica a quella di primo grado ma in realtà non esprimendone alcuna essendo quella formulata meramente apparente, e dunque sostanzialmente inesistente” per cui “la sentenza è… nulla per mancanza di un requisito essenziale della sentenza, come imposto anche dalla norma costituzionale”, la ricorrente chiede (“guesito di diritto”);

“se possa ritenersi motivata la sentenza d’appello che ricopia la motivazione di quella di primo grado, dichiarando solo di condividerla senza esprimere autonome ragioni di tale convincimento”.

A. 2. “Gradatamente”, poi, l’Agenzia sostiene che “la motivazione espressa su fatto decisivo e controverso, e cioè sulla prova della pretesa fiscale, anche ove non sia reputata meramente apparente e quindi inesistente, è comunque assolutamente insufficiente” atteso che “la C.T.R. non indica affatto le ragioni per cui, al pari del primo giudice, abbia ritenuto assenti gli elementi probatori e semplici ipotesi non sorrette da prove concrete, dunque bisognose di ulteriori riscontri, quelle scaturite dall’accertamento extracontabile sul fornitore, fondato sui suoi brogliacci informatici, e dagli studi di settore, che mostrano evidentemente inadeguato il ricarico dichiarato” nonchè “perchè ritenga che l’asserita omessa motivazione dell’avviso si sia tradotta (anche) in omesso prova in giudizio della pretesa fiscale”.

B. Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia “violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia” affermando che “il secondo giudice…

non appare aver assolto al proprio obbligo di pronuncia perchè nel confermare la motivazione del predecessore (limitandosi a copiarla) non lo ha fatto alla luce dei motivi d’appello dell’Ufficio, che anzi non ha in alcun modo esaminato”: “essi vertevano sostanzialmente sulla sufficienza motivazionale del richiamo, nell’avviso, ad atto ispettivo chiaramente indicato e per giunta allegato (cosi impugnando tuttavia… una statuizione di primo grado extra petitum), e sull’idoneità probatoria della documentazione extracontabile sequestrata al fornitore e degli studi di settore, nonchè sulla sufficienza a giustificare l’accertamento anche della sola inverosimiglianza dei ricavi messa in luce da quegli studi”, quindi “tutte questioni di diritto, in nessun modo affrontate in sentenza”.

A conclusione l’Agenzia chiede (“quesito”) “se assolva al proprio obbligo di pronuncia il giudice d’appello che confermi la valutazione del primo giudice senza spiegare come questa superi le obiezioni mossele dai motivi d’appello, che non vengano esaminati”.

C. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “violazione dell’art. 112 c.p.c.” (“per extrapetizione”) “e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e art. 2697 c.c.” nonchè “omessa, o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione” esponendo:

– “la sentenza pronuncia (comunque erroneamente) su due questioni da ritenersi mai e/o inammissibilmente dedotte, là dove ritiene l’avviso sostanzialmente immotivato perchè passivamente recettivo del p.v.c, e le presunzioni dell’Ufficio prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”: “tale carenza di requisiti non solo non appare esplicitata da alcuna censura del ricorso di primo grado (ove si lamenta, a pag. 4, righe 12-15, solo la carenza di ulteriori riscontri documentali rispetto a quelle presunzioni, e non di qualità intrinseche di queste), ma anzi appare esclusa dal fatto che la ricorrente vi esprime (pag. 5, righe 6 e 10-14) la convinzione di aver subito un accertamento induttivo, che notoriamente non necessita di presunzioni dotate di quei requisiti”;

– “quanto alla motivazione per relationem, la statuizione della C.T.R., ripresa di peso da quella identica ed extra petitum della C.T.P., risente dello stesso vizio di questa, e inoltre (dovendo ritenersi che la parte, a pag. 3, righe 1-4 della sua costituzione d’appello, abbia qui sollevato la questione per la prima volta illegittimamente non ne ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità per tardività”: “la ricorrente infatti in primo grado aveva solo ritenuto l’avviso fondato su elementi sostanzialmente non convincenti perchè non ulteriormente riscontrati, ma non formalmente inespressi o insufficientemente espressi, e quindi lo aveva ritenuto infondato, ma non immotivato; solo in appello riprendeva, facendola propria, l’affermazione extra petitum del primo giudice”;

– “l’erronea statuizione della C.T.R…. sembra dipendere anche dal fatto che essa, adagiandosi sul primo giudice, ha confuso la motivazione dell’avviso con l’assolvimento dell’onere probatorio in giudizio, là dove pone tale onere a carico dell’Ufficio…, il quale deve prima di tutto fornire a se stesso la prova dei presupposti di fatto su cui radicare e giustificare l’emanazione del provvedimento senza limitarsi a recepire passivamente i rilievi della p.t.”: “al contrario la questione motivazionale espressa da quest’ultimo inciso, che riguarda l’atto impugnato (e non è mai stata dedotta, nè sarebbe fondata, per la consolidata validità della motivazione per relationem, e per l’avvenuta notifica dell’atto richiamato insieme all’avviso) comporta un mero onere di enunciazione delle ragioni del metodo accertativo prescelto e delle varie riprese (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2), che è ben più lieve di quello probatorio, riguardante questione processuale (infondata ma in effetti sollevata ex adverso) e vertente sulla dimostrazione della pretesa fiscale”.

Per l’Agenzia, quindi, “non può… affermarsi che l’A.F. non abbia provato la propria pretesa per aver motivato per relationem l’atto impositivo”: “pertanto l’affermazione della carente motivazione dell’avviso, non riportatile alle doglianze di omessa prova, è estranea alla domanda originaria”.

La doglianza si conclude con questi “quesiti”:

– “se il giudice d’appello possa sostenere la propria decisione in base a motivi non dedotti nel ricorso di primo grado, ovvero dedotti per la prima volta in appello”;

– “se l’omesso assolvimento dell’onere probatorio in giudizio possa desumersi automaticamente dal (l’eventuale e denegato) non assolvimento dell’obbligo di motivazione dell’avviso”.

D. Con il quarto (ultimo) motivo l’Agenzia denunzia “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1 lett. c) e d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, conv. in L. n. 427 del 1993”, oltre che “violazione degli artt. 2697, 2709 e 2727 c.c. e ss.”, osservando:

– “la sentenza d’appello ha clamorosamente errato sia nel ritenere inadempiuto l’onere probatorio dell’Ufficio sia nel ridurre a semplici ipotesi gli elementi raccolti e nel ritenere necessari ulteriori riscontri documentali per sostenerli”;

– “l’accertamento impugnato era basato da un lato sulla verifica incrociata a carico del fornitore e dall’altro sull’intrinseca inattendibilità del ricarico dichiarato a fronte di quanto indicato dagli studi di settore”: “entrambe espressamente legittimate quali idonei fondamenti dell’accertamento, la prima dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, che menzionano i verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, e la seconda dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, che pone a legittimo fondamento degli accertamenti ex art. 39, comma 1, lett. d) /600 (recte: D.P.R. n. 600 del 1973) e 54/633 le “gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica alti vita svolto, ovvero dagli studi di settore”;

– “in particolare l’art. 62 sexies, stabilisce così anche, ex lege, la fondatezza della deduzione dagli studi di settore dei ricavi concretamente attendibili, e quindi il carattere di presunzione di evasione, dotata dei requisiti di legge, dello scostamento dai valori medi di quegli studi: tale legittima presunzione assurge a piena prova in difetto di prova contraria, senza che vi sia alcuna necessità di ulteriori “riscontri” costituiti dalla pretesa (e abbastanza improbabile) documentazione scritta di ricavi in nero”.

“A fronte di tale presunzione”, secondo la ricorrente, “l’onere di prova contraria incombeva senz’ altro alla parte, che nella specie non solo non l’ha fornita, ma neppure verbalmente ha contestato o giustificato il maggior ricarico, limitandosi a lamentare in astratto (pag. 5, righe 3 – 4) che gli studi di settore non rientrano)… tra i mezzi previsti dall’art. 32/600: il che non rileva, visto che altra norma li prevede”.

L’Agenzia, quindi, chiede (“quesito”) “se costituisca idonea e piena prova di evasione, non richiedente ulteriore riscontro, lo scostamento del ricarico dichiarato da quello fondatamente attendibile in base agli studi di settore, non smentito da prova contraria”.

“Quanto poi all’accertamento sul fornitore” la ricorrente, “posta la sua idoneità a giustificare quello presente”, assume che “le sue risultanze, qui direttamente rilevanti, sono già sostenute da riscontri documentali”: “tali sono le prove derivanti dai floppy disc, documentazione extracontabile che (questa) S.C. ha ripetutamente confermato pienamente valida e dimostrativa, quale scrittura proveniente dall’imprenditore e facente prova contro di lui ex art. 2709 c.c. (nella specie, delle cessioni in nero operate dal fornitore a controparte)”;

– “rispetto a tale fatto provato, gli acquisti in nero di questa non sono ricavati presuntivamente, ma sono lo stesso fatto visto da altro punto di vista: sicchè anche tali acquisti devono ritenersi privati, e non richiedevano alcuni ulteriore riscontro”.

A conclusione si chiede (“quesito”) “se costituisca idonea e piena prova di evasione, non richiedente ulteriore riscontro, quella fondata sui brogliacci del fornitore, da cui risultino vendite in nero all’accertato, cioè acquisti in nero di costui”.

4. Il ricorso deve essere respinto.

A. Il giudice di appello – diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia nella sua prima doglianza (“nullità della sentenza per totale assenza di motivazione” o “motivazione del tutto insufficiente”) -, invero, sia pure in estrema concisione, ha spiegato il perchè ha ritenuto di condividere la decisione di prime cure laddove ha univocamente esposto dopo avere ricordato che la Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato “l’atto impositivo” (a) perchè “carente di motivazione”, (b) perchè “l’elemento probatorio a fondamento” dello stesso “non” era “sostenuto e sufficiente provato” e (c) siccome “non fondato su presunzioni gravi precise e concordanti” che, a suo giudizio, “persiste l’assenza di elementi di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall’Ufficio”: la ritenuta persistenza dell'”assenza” detta esprime una ragione sufficiente, da sola, a evidenziare i motivi del convincimento raggiunto in quanto l'”assenza” di qualcosa (di necessario e/o di indispensabile ai fini di un qualsivoglia diverso convincimento) può solo essere riscontrata e dichiarata, senza bisogno di esprimere od esporre ulteriori (peraltro, nel caso, neppure suggeriti dalla ricorrente) concetti significativi, non meramente ripetitivi ma di effettivo conforto.

Il giudizio su detta “persistenza”, peraltro, come naturale, discende unicamente da afferente accertamento di fatto di tal che l’eventuale erroneità dello stesso non deriva affatto da una errata interpretazione di disposizioni di legge – in particolare di quelle, indicate dall’Agenzia, dettate sia dall’art. 111 Cost., comma 6 (“tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”) che dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (per il quale “la sentenza deve contenere …la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”) -, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”), ma, semmai, unicamente dalla valu-tazione del complessivo, concreto materiale fattuale (anche semplicemente allegato) posto a disposizione del giudice del merito, denunziabile innanzi a questa Corte solo in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”).

B. La medesima “persistenza”, inoltre, costituisce ragione dell’infondatezza – a parte profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza (“motivi di appello” che si assumono non esaminati, vertenti, si dice genericamente, “sostanzialmente sulla sufficienza motivazionale del richiamo, nell’avviso, ad atto ispettivo chiaramente indicato e per giunta allegato…, e sull’idoneità probatoria della documentazione extracontabile sequestrata al fornitore e degli studi di settore, nonchè sulla sufficienza a giustificare l’accertamento anche della sola inverosimiglianza dei ricavi messa in luce da quegli studi”) ex art. 366 c.p.c. – anche del secondo motivo di ricorso (“violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia”, non involgente, peraltro, nessuna “questione di diritto”) in quanto l’affermazione di quella “persistenza” (a) suppone necessariamente, siccome oggetto necessario del giudizio circa l’effettività o meno dell’accertamento impositivo, un anteriore giudizio positivo sulla “sufficienza motivazionale” (quindi infondatamente considerata negletta dalla ricorrente), (b) nega necessariamente ogni “idoneità probatoria” anche “della documentazione extracontabile sequestrata al fornitore” e (c) rende del tutto inutile qualsivoglia verifica in ordine alla denunziata (anche se della proposizione dello specifico punto concernente gli stessi non vi è traccia nè nella sentenza impugnata e neanche nel ricorso per cassazione) “inverosimiglianza dei ricavi messa in luce da quegli studi”, che non involge affatto “questioni di diritto, in nessun modo affrontate in sentenza”.

C. Le violazione “dell’art. 112 c.p.c.” (“per extrapetizione”), “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”, e “del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e art. 2697 c.c.”, insieme con l'”omessa, o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione” denunziate con il terzo motivo di ricorso, di poi, sono inammissibili perchè – a prescindere dall’esame del loro fondamento – investono le affermazioni finali del giudice di appello secondo le quali “l’onere probatorio dei fatti su cui si fonda la pretesa tributaria è a carico dell’Ufficio” e questi non può “limitarsi a recepire acriticamente i rilievi della polizia tributaria” che, però, nella complessiva economia, anche logica, della decisione adottata, non assumono nessun valore significativo perchè dalle stesse il giudice di appello non ha fatto discendere nessuna aderente conseguenza sul piano propriamente decisionale: la Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha annullato l’atto impositivo soltanto per l’affermato riscontro di “assenza di elementi probatori” e non già o per l’asserito acritico recepimento detto oppure per erronea individuazione della regola di diritto contenuta nell’art. 2697 c.c., costituendo pacifico principio (cfr., Cass., trib., 20 luglio 2007 n. 16115, tra le recenti) quello per il quale l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare l’esistenza di un reddito imponibile (oltre che la qualità di debitore del contribuente).

D. Anche il quarto (ed ultimo) motivo di ricorso è privo di fondamento.

D.1. In via preliminare va riscontrata la totale inosservanza dell’art. 366 c.p.c.. in ordine all’evocazione, contenuta nella doglianza, degli “studi di settore”, non evincendosi dalla stessa (e, comunque, neppure dall’intero ricorso per cassazione) il ruolo che tali “studi” avrebbero svolto nell’accertamento impugnato e/o avrebbero dovuto svolgere nel giudizio di merito: in particolare, l’Agenzia non spiega la valenza del richiamo a detti “studi” ai fini (espone) di dimostrare l'”intrinseca inattendibilità dei ricavo dichiarato” nè evidenzia l’esistenza di un qualche collegamento tra quegli “studi” e il contenuto dell’accertamento operato in capo alla contribuente.

Discende da tanto l’insussistenza della denunziata violazione dell’art. 62 sexies, comma 3, (introdotto dall’allegato alla L. 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331) – per il quale “gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lettera d), e successive modificazioni, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62 bis del presente decreto” – atteso che il richiamo agli “studi di settore” collide con l’assunto che le maggiori imposte richieste sarebbero “comprovate da contabilità nera contenuta in due floppy disc sequestrati alla venditrice”.

L’eventuale limitazione del richiamo in questione alla sola rettifica della “percentuale di ricarico… applicata” non chiarisce se la rettifica riguardi anche il reddito dichiarato ovvero solo quello “comprovato” dalla contabilità detta; della prima ipotesi non vi è cenno nella sentenza gravata (nè si denunzia un qualche vizio di omessa pronuncia in proposito); la seconda, come intuitivo, suppone l’accertamento (nel caso ritenuto infondato dal giudice del merito) della sussistenza di un reddito non dichiarato.

D.2. Per il resto la doglianza si risolve nella sterile contestazione dello sfavorevole giudizio di fatto espresso dalla Commissione Tributaria Regionale in ordine la sussistenza del fatto materiale (acquisti “in nero”) addotto a fondamento della pretesa fiscale. In ordine alla stessa è sufficiente ricordare:

(1) che i vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte perchè spetta solo a detto giudice (1) individuare le fonti del proprio convincimento, (2) valutare le prove, (3) controllarne l’attendibilità e la concludenza, (4) scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (5) dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi (non ricorrenti nella specie) tassativamente previsti dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale;

(2) che il ricorrente il quale nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere (Cass.: un., 5 giugno 2008 n. 14824; 3^, 29 marzo 2007 n. 7767; 3^, 28 giugno 2006 n. 14973), sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass.: 3^, 22 febbraio 2010 n. 4205; 2^, 17 febbraio 2004 n. 3004).

Nel caso il ricorso dell’Agenzia esprime solo il diverso (interessato) convincimento dell’ente ma non espone nessun concreto elemento di fatto (neanche quanto all’eventuale sussistenza delle “gravi incongruenze” considerate dall’art. 62 sexies detto) omesso o trascurato o malamente inteso dal giudice a quo che potrebbe portare ad una decisione in qualche modo più favorevole alla ricorrente.

E. Infine va ricordato che a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, a far data dal 2 marzo 2006), invero, “insieme col ricorso debbono essere depositati,… a pena d’improcedibilità:…4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Nel caso l’Agenzia si è limitata ad esporre che “insieme al ricorso saranno depositate anche copia autentica della sentenza impugnata e copia dell’istanza ex art. 369 c.p.c.”: di conseguenza è inammissibile qualsiasi aspetto di tutte le esaminate doglianze che richieda l’esame di “attiprocessuali” o di “documenti” perchè non esibiti insieme con il ricorso per cassazione.

5. Per la sua totale soccombenza l’Agenzia, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere alla società le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto contro del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a rifondere alla società le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro. 1.400,00 (millequattrocento/00) per onorario, oltre spese generali prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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