Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33259 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– ricorrente –

contro

TECNO TOUR OPERATOR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi 189

presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Squitieri che la rappresenta e

difende per procura in calce al controricorso.

– ricorrente –

contro

per la cassazione della sentenza n. 97/35/11 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 22-03-2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 ottobre 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della T.T.O. Tecno Tour Operator s.r.l. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, nella controversia relativa all’impugnazione di cartella di pagamento emessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, 54 bis, portante iva, irpeg e irap dell’anno 2002, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di annullamento della cartella;

2. in particolare, il Giudice di appello, rilevava che la cartella non era idoneamente motivata e che, in ogni caso, la mancata notificazione della comunicazione di irregolarità comportava la nullità degli atti conseguenziali (iscrizione a ruolo e cartella);

3.il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per non esservi menzionata la procura speciale conferita a Avvocato iscritto ad apposito albo;

secondo il consolidato indirizzo di questo Giudice di legittimità (Cass. n. 4950 del 28/03/2012; id n. 13627 del 30/05/2018) per la rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, possono avvalersi, secondo la disciplina di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 611, art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione. Ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione;

2. con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21,comma 1, art. 54, comma 2, nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art.36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la Commissione tributaria regionale (d’ora in poi C.T.R.) aveva rilevato, d’ufficio, l’omesso inoltro dell’avviso di irregolarità, della L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5;

2.1. la censura è fondata con assorbimento del secondo motivo, avanzato in subordine;

2.2. come noto, secondo l’orientamento assolutamente costante di questa Corte, i motivi di opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi;

2.3.nel caso in esame, come emergente dal contenuto degli scritti difensivi di entrambe le parti, il mancato invio della comunicazione di irregolarità non formava oggetto di specifico motivo di impugnazione, in seno al ricorso introduttivo, con la conseguenza che sussiste il dedotto vizio di extrapetizione sotto il profilo della violazione dell’art.112 c.p.c.;

3. è fondato anche il terzo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e si impugna l’altra ratio decidendi portata dalla sentenza impugnata che così recita: “per quanto concerne il difetto di motivazione della cartella esattoriale si rileva che dalla stessa non era possibile rilevare la pretesa tributaria…”;

3.1. le norme indicate come violate, infatti, non prevedono, oltre le indicazioni di cui al cit. art. 25, altra motivazione della cartella allorquando, come nel caso in esame, la stessa derivi da un mero controllo formale della dichiarazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente e, in tal senso, è costantemente orientata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 25329 del 28/11/2014 “in tema di motivazione della cartella di pagamento, l’atto con cui siano rettificati i risultati della dichiarazione e, quindi, sia esercitata una vera e propria potestà impositiva, va motivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, mentre quello con cui si proceda, in sede di controllo cartolare del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, può essere motivato con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione della cartella emessa, in sede di controllo automatizzato, all’esito del disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del credito IVA indicato dal contribuente con riferimento all’anno precedente, in cui non risultava presentata alcuna dichiarazione)” e, di recente, Cass. Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017);

4. ne consegue, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso;

dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti;

rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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