Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33258 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33258
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.I., elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli n.46
presso lo studio dell’Avv. Maurizio Spinella che la rappresenta e
difende per procura in calce ricorso.
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE;
-intimata-
per la cassazione della sentenza n. 51/10/11 della Commissione
tributaria regionale del Lazio, depositata il 25-02-2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18 ottobre 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
Fatto
RILEVATO
che:
C.I. propone ricorso, affidato a unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza; indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva integralmente riformato la sentenza di primo grado che, a sua volta, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento, relativo a Irpef 1999, sul presupposto che la stessa C.T.P. aveva accolto il ricorso proposto dalla società Profumeria Terriaca di A.T. & C. s.n.c. (della quale la contribuente era socia) avverso l’avviso di accertamento in rettifica dei redditi dichiarati;
in particolare, il Giudice di appello, rilevava la contraddittorietà della sentenza di primo grado laddove aveva riconosciuto che la contribuente avesse fornito prova contraria rispetto a quanto contestato con l’avviso di accertamento mentre, in realtà, nessuna documentazione probatoria a giustificazione della formazione delle ingenti rimanenze di merci, delle relative fatture e dei documenti di acquisto;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016 n. 197.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso, C.I. – premesso che l’avviso di accertamento impugnato concerne il reddito da partecipazione nella società di persone “Profumeria Terriaca di A.T. & C. s.n.c.”- deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, laddove il giudizio si era svolto (e le sentenze dei gradi di merito) erano state emessa in violazione del contraddittorio nell’assenza degli altri litisconsorti necessari;
la censura è fondata;
le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).
per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie società ed altri soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;
va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio con travolgimento delle sentenze di primo e di secondo grado e va disposto il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Roma cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018