Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33258 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14755-2018 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MADONNA DI

FATIMA 28, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO OLMI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO FONTANA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4750/4/2017 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato integralmente l’avviso di accertamento emesso sulla base del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, relativo alla ripresa a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. La CTR avrebbe tralasciato di considerare che l’Agenzia aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta nel corso del procedimento a giustificazione delle movimentazioni bancarie indicate dall’ufficio.

Il motivo è infondato. Come puntualmente evidenziato dal giudice di appello, ai fini della correttezza della motivazione degli atti adottati dall’ufficio in materia fiscale è necessario e sufficiente che il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento-cfr., ex plurimis, Cass. n. 9323/2017

A tali principi si è pienamente attenuto il giudice di appello, evidenziando che l’avviso di accertamento aveva specificamente indicato le movimentazioni bancarie sulle quali si era fondata la ripresa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, peraltro risultando dall’elenco le ragioni che avevano ritenuto non giustificati i singoli movimenti.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti rilevanti e controversi per il giudizio.

La censura è palesemente inammissibile ed infondata, avendo la CTR operato un analitico esame delle singole giustificazioni offerte dal contribuente per superare la presunzione di cui all’art. 32 u.c.. In quest’attività di controllo meticolosa e peraltro pienamente dovuta da parte del giudice (cfr. Cass. n. 10480/2018) la CTR ha ritenuto per alcune movimentazioni specifiche pienamente dimostrata la non riconducibilità dei movimenti a redditi non dichiarati ed ha invece evidenziato, sempre con specifico riferimento ad altre singole voci indiciate dal contribuente, l’insufficienza degli elementi offerti per ritenere che le somme in esame risultassero esenti o già riferibili a redditi dichiarati.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquidai n favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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