Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33257 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di FOLIGNO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Carlo Poma n.4 presso lo studio dell’Avv. Domenico Gentile e

rappresentata e difesa dall’Avv. Italo Tomassoni.

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 74/1/11 della Commissione

tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 14-04-2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 ottobre 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Commissione tributaria provinciale di Perugia accolse il ricorso proposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione erariale sull’istanza di rimborso dell’Irpeg versata nel 1999, fondata sull’affermato diritto al beneficio di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6;

2. la sentenza, appellata dall’Agenzia delle entrate, venne confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria (d’ora in poi C.T.R.), con pronuncia che, impugnata con ricorso per cassazione, veniva annullata da questa Corte (sentenza n. 4432/201o) con rinvio ad altra Sezione della C.T.R. dell’Umbria;

3. riassunto il processo, la C.T.R. dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso accertando, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, che non era stata fornita prova da parte della Fondazione della concreta attività svolta a riguardo della partecipazione bancaria, le prove offerte consistendo nel bilancio della Fondazione e nel suo Statuto, documenti questi che, per definizione, nulla possono dire in merito al punto in esame;

4. per la cassazione di questa sentenza la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ha proposto ricorso su unico articolato motivo;

5. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

6. il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo- rubricato: “violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 366 c.p.c. in relazione all’art. 394 c.p.c. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” -la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere il Giudice del rinvio fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto e avere erroneamente interpretato il decisum di questa Corte;

1.1.in particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R., pur avendo accertato che la Fondazione aveva dato prova di perseguire finalità esclusivamente pubbliche e sociali, aveva, poi, con motivazione illogica e contraddittoria, ritenuto che mancasse la prova con riguardo alla partecipazione bancaria, affermando, con ulteriore vizio di contraddittorietà, che nessuna rilevanza probatoria potesse essere data allo Statuto e al bilancio prodotti;

1.2 la censura è infondata; la sentenza resa da questa Corte (di annullamento della sentenza con rinvio) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della L. n. 218 del 1990, ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua “ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12, ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87, comma 1, lett. c) (T.U.I.R.), non ha assunto valenza interpretativa, e

quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni(Cass. S.U. n. 1576 del 2009)”;

1.4. appare evidente, dalla lettura integrale della motivazione della sentenza impugnata, che il Giudice del rinvio, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, con l’argomentazione censurata da prima: se la prima condizione (individuata a pag. 2 della sentenza impugnata) può dirsi realizzata, la ricorrente avendo affermato di perseguire finalità esclusivamente pubbliche e sociali, limitandosi all’amministrazione della partecipazione bancaria sostenuta- non abbia, come ritenuto dalla ricorrente, riconosciuto l’effettivo svolgimento da parte della Fondazione di attività perseguenti finalità esclusivamente pubbliche e sociali, ma abbia inteso dare risposta affermativa ad uno dei criteri di valutazione enunciati dalla Corte, ovvero che la Fondazione tale fatto aveva dedotto sin dal ricorso introduttivo;

1.5. la C.T.R. ha, poi, ritenuto, in ordine alla seconda condizione (ovvero, cfr. pag 2 della sentenza impugnata: la verifica se di tale situazione la ricorrente abbia dato prova, superando la presunzione di esercizio dell’attività bancaria che la sua comunque rilevante partecipazione (20%) le consentiva sia pure in posizione non dominante) che la prova della concreta attività svolta mancasse, non potendo le prove offerte (Statuto e bilancio della Fondazione) dire nulla in merito al punto in esame;

1.6. non si ravvisano, pertanto, nè la dedotta violazione di legge nè i plurimi vizi motivazionali prospettati, laddove, in definitiva, il mezzo nei termini in cui è formulato, con difetto, peraltro, di autosufficienza in punto di decisività del fatto dedotto come insufficientemente esaminato, si risolve in un’inammissibile rivisitazione del fatto così come accertato dal Giudice di merito;

2. ne deriva il rigetto del ricorso con condanna della Fondazione, soccombente, alle spese del giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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