Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33254 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

IRIS-ISONTIBA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Bocca di Leone 78 presso lo studio dell’Avv. Alberto Feliciani che

la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Enrico Gulglielmucci

per procura a margine del ricorso,

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende.

-resistente-

per la cassazione della sentenza n. 131/01/11 della Commissione

tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il

4-07-2011.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 ottobre 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

IRIS-Isontina Reti Integrate Servizi S.p.a. (incorporante ENAM S.p.a. e A.M.G. S.p.a.) impugnò, con separati ricorsi, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero dell’IRPEG e dell’ILOR non versate negli anni 1997, 1998 e 1999 dalle società incorporate, avendo le stesse usufruito della temporanea esenzione dal pagamento delle suddette imposte, accordata in favore delle società per azioni, a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici; esenzione ritenuta dalla Commissione della CE, con decisione n. 2003/193/CE avente natura di “aiuto di Stato” incompatibile con i criteri fissati dal Trattato, art. 87;

la Commissione tributaria di prima istanza accolse, previa riunione, i ricorsi ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi C.T.R.) che confermava gli avvisi di accertamento;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che erano irrilevanti le condizioni soggettive e le caratteristiche operative delle società che avevano usufruito dell’esenzione in parola, atteso che la decisione della Commissione CE, che aveva qualificato tale esenzione aiuto di Stato, aveva portata generale;

la stessa C.T.R. ha, poi, respinto l’eccezione formulata dalla IRIS S.P.A. secondo cui il nuovo accertamento era precluso dall’adesione alla definizione di cui alla L. n. 289 del 2002 (condono tombale) richiamando il D.L. n. 185 del 2008 che, all’art. 24, statuisce espressamente che ai fini del recupero dell’aiuto tale definizione non assume rilevanza ostativa;

per la cassazione della sentenza IRIS ha proposto ricorso affidandosi a quattro motivi;

l’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto al fine della partecipazione all’udienza pubblica;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n.,168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto de Augustinis ha depositato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso;

entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività come sollevata, in memoria, dall’Agenzia delle entrate sul presupposto che la sentenza impugnata fosse stata notificata alla controparte, con conseguente applicazione del termine cd. “breve” di impugnazione. Invero, le circostanze allegate in memoria, ovvero l’avvenuta notificazione della sentenza, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, presso lo studio del difensore domiciliatario nel precedente grado di giudizio non trovano riscontro in atti, non risultando depositata copia della sentenza con relata di notificazione;

2.con il primo motivo – rubricato “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 1, violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 1 e 3 “- si censura la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione secondo cui gli anni di imposta, a cui si riferisce la pretesa, dovevano ritenersi definiti alla luce del condono fiscale;

3.con il secondo motivo -rubricato “violazione o falsa applicazione della legge, applicazione di norma, D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 1, ultimo periodo, incostituzionale ex art.3, 53,97 Cost.”- la ricorrente censura la norma indicata di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3,53 e 97 Cost.;

4.in subordine, con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione sempre dell’art. 24, sopra cit., laddove il Giudice di merito si era limitato a osservare che la norma escludeva che il condono potesse essere ostativo all’azione di recupero senza cogliere che una cosa sono gli effetti giuridici del perfezionamento del condono e un’altra cosa è il fatto materiale dell’avvenuto versamento di imposte in sede di condono, imposte che ovviamente non possono essere richieste una seconda volta;

5.con il quarto e ultimo motivo si deduce l’ulteriore violazione o falsa applicazione di legge (L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 72) in cui sarebbe incorso il Giudice di merito nell’affermare che l’illegittimità della moratoria fiscale comporterebbe l’inefficacia di tale disposizione mentre la stessa non era stata interessata dalla decisione della Commissione;

6. la questione interessata dal ricorso concerne la decisione della Commissione UE del 5 giugno 2002 n.2004/193/CE con la quale è stata ritenuta aiuto di Stato l’esenzione fiscale di durata triennale in favore delle società a prevalente capitale pubblico prevista della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, e D.L. 331 del 1993, art. 66, comma 14, convertito in L. 427 del 1993 e, nello specifico, se l’azione di recupero consequenziale possa essere preclusa dall’avere le Società interessate aderito alla definizione di cui alla L. n. 289 del 2002.

7.tale questione ha già trovato soluzione nella giurisprudenza di questa Corte che, sulla scia di Cass. n. 23419/2010, con la sentenza n. 7663 del 16/05/2012 ha avuto modo di statuire che “in tema di recupero di aiuti di Stato, non può essere applicata la disciplina nazionale relativa al condono fiscale, ove contrasti con il principio di effettività del diritto comunitario, espressamente enunciato dal Reg. CE n. 659 del 1999 del Consiglio in data 22 marzo 1999, art. 14, Comma 3, in relazione al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha escluso che il recupero di somme non versate a titolo di IRPEG ed ILOR dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali per effetto di esenzioni fiscali successivamente dichiarate incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea potesse venire impedita dalla definizione automatica conseguente al condono tombale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9)”; principio, questo, consolidatosi e ribadito, anche di recente (v. Cass. n. 15407 del 22/07/2015 “in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 2, che stabilisce che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni o agevolazioni indicate dal contribuente, va disapplicato, in quanto in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero obbligatorio di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione definitiva della Commissione europea” e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9532 del 11/05/2016 “in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 9, non preclude all’Amministrazione finanziaria il recupero delle somme risparmiate illegittimamente dal contribuente in violazione del diritto comunitario (nella specie, in virtù di un’esenzione fiscale dichiarata incompatibile con il mercato comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia), potendo esplicare effetto impeditivo limitatamente alle pretese fiscali dell’erario, ma non a quelle comunitarie”;

8.in particolare, poi, Cass. n. 15407/2015 citata ha già risolto negativamente l’eccezione di incostituzionalità sollevata in ricorso, chiarendo che: “il Trattato CE, art. 249, detta la regola dell’obbligatorietà della decisione assunta in sede comunitaria, in tutti i suoi elementi, per i destinatari in essa designati. Lo Stato membro è tenuto perciò ad eseguirla (Corte Giust. Ce, 2 febbraio 1989, in causa C-94/87, Commissione c. Germania), salva l’esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l’impossibilità assoluta per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione. Deve inoltre precisarsi che il concetto di “impossibilità assoluta” è stato interpretato in maniera restrittiva dalle Corti comunitarie, ed in particolare è stato escluso che essa possa essere costituita dalla normativa nazionale sulla prescrizione. In tale prospettiva la Corte di giustizia ha, altresì, affermato che il diritto comunitario osta anche all’applicazione del principio di autorità della cosa giudicata ove esso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l’applicazione del primo principio impedisca il recupero di un aiuto di stato dichiarato incompatibile con decisione della commissione divenuta definitiva (Corte di giustizia sentenza 18 luglio 2007 in causa C-1 19/05 Lucchini). E’ inoltre da rilevare, anche con riguardo alla disciplina nazionale prevedente condoni fiscali, che la Corte di giustizia, nella sentenza 20 marzo 1997 in causa C-24/95 Alcan (punti 34-37), ha affermato che ” in materia di aiuti di stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali… consiste nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione. Le dette autorità non dispongono pertanto di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione”. Da quanto sopra evidenziato discende che la non applicabilità della disciplina nazionale relativa ad istituti di carattere premiale, ove comportante esclusione delle effettività del recupero di aiuti di stato illegittimi, deriva direttamente dalla diretta applicazione e prevalenza delle norme comunitari su quelle statali. In proposito la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che il fondamento della diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene essenzialmente nell’art. 11 Cost., laddove esso stabilisce che l’Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e che il contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo ad invalidità o illegittimità delle prime, ma ne comporta la” non applicazione”, consistente nell’impedire che la norma interna venga in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale.(Cass. n.4466/2005). Va dunque, esclusa la rilevanza della dedotta eccezione di legittimità costituzionale del D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 1, posto che la disapplicazione della disciplina nazionale relativa ad istituti di carattere premiale, ove comportante esclusione dell’effettività del recupero di aiuti di Stato illegittimi, discende direttamente dalla prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali, e prescinde dall’applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione su menzionata (Cass. 7659/2012);

9.in memoria la ricorrente, rinnovando l’eccezione di incostituzionalità della norma ha richiamato la sentenza n. 24 del 26.1.2017 (cd. Taricco bis) rilevando che, alla luce di tale pronuncia, debba essere rivista l’idea di prevalenza assoluta del diritto comunitario su quello interno; ma il riferimento non appare pertinente vertendosi in quel caso di principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o di diritti alienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro, che nel caso in esame, non sono stati neppure prospettati e tale non potendo certo qualificarsi l’affidamento dato dall’avere aderito al condono;

10. inoltre, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6756 del 04/05/2012, conf. n. 16870 del 10/08/2016) “in tema di recupero di aiuti di Stato, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, nè possono invocare a sostegno di tale affidamento l’eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all’occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l’esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinano gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione;

11. alla luce di tali chiari principi, sopra illustrati e dai quali il Collegio non intende discostarsi in assenza di idonee ragioni, il primo e il secondo motivo vanno, pertanto, rigettati;

12.il terzo motivo è inammissibile. Nel difetto di autosufficienza sul punto del ricorso (che richiama gli scritti difensivi ma non li riproduce se non genericamente) e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, la questione sottesa al motivo (o meglio la domanda) appare, infatti, nuova; peraltro, va osservato che la censura è anche infondata alla luce dell’argomentazione, corretta, svolta dal Giudice di merito secondo cui nessun rilevo può essere attribuito e nessun effetto può essere fatto conseguire al ricorso da parte della Società alla definizione tombale di cui alla L. n. 289 del 2000, rispetto all’obbligo imposto allo Stato italiano di recuperare gli aiuti di Stato equiparandone l’ammontare alle imposte che le S.p.A. avrebbero dovuto, in concreto, pagare sui redditi accertati e dichiarati;

13. anche il quarto, e ultimo, motivo va rigettato. Come correttamente argomentato dal Giudice di merito la norma invocata presupponeva l’accesso ad una legittima moratoria fiscale non sussistente nella specie, essendo state disconosciute le agevolazioni tributarie dalla stessa fruite. Inoltre, per le ragioni già sopra svolte, la decisione della Commissione europea è immediatamente attuabile nello stato membro il quale ha l’obbligo, di applicare, anche d’ufficio, le norme di diritto comunitario, pur attraverso la disapplicazione del diritto nazionale;

14. in conclusione, alle luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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