Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33254 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 16/12/2019), n.33254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30352-2018 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 97,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta

e difende;

(Ammesso p.s.s. Delib. 15 novembre 2018 Ord. Avv. Perugia);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DI PERUGIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 291/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.K., nativo del Senegal, ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza n. 291/2018, emessa dalla Corte d’appello di Perugia, depositata il 19 aprile 2018, che ha confermato la decisione di prime cure laddove era stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria o di riconoscimento di quella umanitaria da lui proposta. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Per quanto qui di residuo interesse, la corte distrettuale ha ritenuto: i) le dichiarazioni dell’appellante generiche e riferite ad una vicenda del tutto personale; ii) insussistenti, proprio tenuto conto della vicenda narrata in tali dichiarazioni, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; iii) parimenti insussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto dalla narrazione dei fatti non emergeva alcun timore per eventuali condanne a morte o torture, nè era ravvisabile, nel Senegal, la presenza di un conflitto armato interno dal quale potesse derivare violenza indiscriminata; iv) carente di allegazione, in ordine ‘alle condizioni di vulnerabilità dell’appellante, la ribadita istanza di riconoscimento di permesso per ragioni umanitarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente”, censurandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio politiche del Pese di origine: Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14. Omesso esame delle fonti informative. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost.”, criticandosi, anche sotto questo ulteriore profilo, l’oppostogli diniego della protezione predetta;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – La Corte di appello ha omesso di valutare l’applicabilità al ricorrente della protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, alla L. 14 luglio 2017, n. 110, che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali di cui all’art. 10 Cost. ed all’art. 3 CEDU”, censurandosi il mancato riconoscimento quanto meno di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

2. Il primo motivo è inammissibile, per evidente inosservanza del principio desumibile dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, posto che la corrispondente doglianza è argomentata muovendo da asserite dichiarazioni rese da S.K. alla Commissione Territoriale e dalle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente: dichiarazione ed allegazione, però, in nessun modo trascritte nell’odierno ricorso, impedendosene, così, qualsivoglia valutazione ad opera di questa Corte.

2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

2.1. Invero, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h), conformemente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

2.1.1. La definizione di “danno grave” è fornita dal successivo art. 14, il quale lo identifica: a) nella condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

2.2. Posto che, nel caso di specie, è stata dedotta a fondamento della domanda di protezione sussidiaria anche l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre rammentare che, come questa Corte ha già chiarito (cfr. Cass. n. 15704 del 2019; Cass. n. 780 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018; Cass. n. 13858 del 2018), in tema di protezione sussidiaria dello straniero, prevista nella fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’ipotesi considerata implica, alternativamente: i) o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale; ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

2.2.1. A tale ultimo riguardo, il giudice è, come è noto, tenuto, anche d’ufficio, a verificare – elettivamente attraverso lo scrutinio dei cd. country of origin informations, oppure di altra documentazione, comunque, disponibile – se nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente. Per converso, non è configurabile un dovere di cooperazione istruttoria con riguardo alla situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo viceversa il giudice soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista, nel suo complesso, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.3. Nella specie, la corte distrettuale, quanto alla generale situazione socio politica del Senegal, il cui esame andava compiuto al fine della verifica della sussistenza, o meno, del presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si è limitata alla seguente generica affermazione: “…nel Senegal non si ravvisa la presenza di un conflitto armato interno dal quale possa derivare violenza indiscriminata” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

2.3.1. Ad avviso di questo Collegio, invece, nei giudizi di protezione internazionale, l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dare conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese predetto, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (cfr. Cass. n. 11101 del 2019; Cass. n. 13897 del 2019).

3. Il terzo motivo deve considerarsi assorbito, per effetto dell’accoglimento di quello precedente, stante la natura residuale della protezione umanitaria.

4. Il ricorso va, dunque, accolto limitatamente al secondo motivo, dichiarandosene, invece, inammissibile il primo ed assorbito il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarandone, inammissibile il primo ed assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA