Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3325 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3325 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 21340-2011 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4482

contro

MUSAZZO MARIO & C. S.N.C.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 452/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 12/02/2018

di TORINO, depositata il 18/04/2011 R.G.N. 1103/2010.

R.G. 21340/2011

RITENUTO
che, con sentenza n. 452/2011, la Corte d’Appello di Torino ha condannato l’INPS
rimborsare a Musazzo Mario & C. s.n.c., la somma pari al 90% dei contributi e dei

impresa danneggiata dagli eventi alluvionali del 1994 ed in ossequio alla legge
350/2003 art.4 comma 90;
che la Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva che l’art.

3-quater, d.l. n.

300/2006 (conv. con I. n. 17/2007), nel prorogare al 31.7.2007 il termine di
presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 90, I. n. 350/2003 – che à sua
volta aveva esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e
destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento di somme dovute a
titolo di tributi, contributi e premi, i benefici di cui all’art. 9, comma 17, I. n. 289/2002
– avesse fugato ogni dubbio in ordine all’applicabilità delle disposizioni recate dalla
norma ult. cit. anche a contributi previdenziali e premi e, sotto altro ma connesso
profilo, considerava che non poteva distinguersi, ai fini dell’accesso ai benefici in
questione, la posizione di coloro che a tale data non avessero ancora provveduto al
pagamento dei contributi e quella di coloro che, come l’azienda in epigrafe, vi
avessero già provveduto, dovendo in tale caso riconoscersi il loro diritto a ripetere
quanto versato in eccesso rispetto al dovuto;
che quanto all’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps la Corte ne sosteneva
l’infondatezza atteso che la domanda risultava spedita con raccomandata il 31 luglio
2007 entro il termine previsto dalla legge;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’INPS affidandosi a due motivi di
censura;
che con ordinanza depositata il 3 marzo 2017 questa Corte disponeva la rinnovazione
della notifica del ricorso per cassazione dell’INPS nei confronti di Musazzo Mario & C.
s.n.c. in quanto la prima notifica era nulla per essere stata effettuata alla parte
personalmente presso la cancelleria della Corte d’appello dove era invece domiciliato
ex lege il procuratore esercente extra districtum;
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premi indebitamente versati in eccedenza nel quadriennio 1994-1997, in quanto

R.G. 21340/2011

che l’INPS procedeva alla rinnovazione della notifica alla Musazzo Mario & C. s.n.c.
presso il difensore avv. Giovanni Valente domiciliato nella cancelleria della Corte
d’Appello di Torino, ed inoltre notificava il ricorso anche nei confronti di Carla Berrino
socio della Musazzo Mario & C. s.n.c., presso la residenza;
che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che con il primo motivo il ricorso solleva la violazione e falsa applicazione degli
artt.107 e 108 T.F.U.E. nonché delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di
erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in
connessione con queste dell’art.9, comma 17, I. 289/2002, art.4 comma 90
1.350/2003, art. 3-quater, d.l. n. 300/2006 conv. con mod. dalla legge 26.2.2007 n.17
, (articolo 360 numero 3 c.p.c.); in quanto lo sgravio contributivo riconosciuto dalla
Corte territoriale era da considerare quale aiuto di Stato non ammissibile per ristorare
i danni patiti dall’imprese in conseguenza dell’alluvione del 1994, come riconosciuto
dalla Commissione Europea in varie decisioni;
che con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 quater, 1° comma del d.l.
n. 300/2006 convertito con I. n. 17/2007 in relazione all’art. 4, comma 90 della legge
numero 350/2003, (articolo 360 numero 3 c.p.c.), poiché il giudice di merito non
aveva considerato la ricorrente decaduta dal diritto di accedere ai benefici dal
momento che la domanda amministrativa prodotta in primo grado dalla società era da
ritenere tardiva rispetto al temine del 31.7.2007 previsto dalla legge;
che preliminarmente va respinto il secondo motivo di ricorso presentato dall’INPS con
il quale si sostiene la decadenza della controricorrente dal beneficio in oggetto perchè
la richiesta di rimborso, spedita a mezzo raccomandata il 31.7.2007, è pervenuta
all’INPS oltre il termine fissato dalla legge del 31.7.2008: è invero consolidato in
materia il principio secondo cui ai fini del rispetto del termine occorra avere riguardo
alla spedizione della richiesta e non certo alla sua ricezione; onde il contribuente
adempie il proprio obbligo allorquando, entro la data prevista, spedisca la richiesta
alla PA;
che, con riguardo al primo motivo del ricorso, va ribadito il principio già
reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui le agevolazioni previste ex art.
4, comma 90, I. n. 350/2003, pur realizzando, secondo la decisione della
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CONSIDERATO

R.G. 21340/2011

Commissione Europea n. 195/2016 del 14.8.2015, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107,
paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale
rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare
della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di
recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016);
che, peraltro, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di

compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la concessione ancorché l’aiuto medesimo sia
stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione
preventiva e di c.d.

standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il

pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C199/06);
che, tenuto conto che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius
superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti
per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. n. 21897 del 2016, cit.), la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte
d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

P. Q. M.
La Corte provvedendo sul ricorso proposto dall’INPS, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15.11.2017.

giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la

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