Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3325 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17978-2018 R.G. proposto da:

C.D., quale legale rappresentante della Società MCP

RAPPRESENTANZE s.r.l., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AURELIA n. 353, presso lo studio dell’Avv. DURIGON,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. MARIO GIRARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10514/23/2017 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata in data 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per l’anno d’imposta 2010, con il quale erano stati accertati, a mezzo studio di settore, maggiori ricavi conseguiti dalla MCP RAPPRESENTANZE s.r.l., con la sentenza impugnata la CTR campana rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l’Ente impositore aveva fornito prova dell’applicabilità dello studio di settore posto a fondamento dell’atto impositivo impugnato mentre la contribuente non aveva offerto adeguate controprove nè in fase di contraddittorio endoprocedimentale nè in sede giudiziale, sicchè in definitiva le pretese creditorie portate dall’atto impositivo dovevano considerarsi fondate.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la società contribuente con un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di plurime disposizioni legislative (nella specie, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, della L. n. 156 del 1998, art. 10, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 2697 e 2729 c.c.) e costituzionali (art. 111 Cost.), per avere la CTR affermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato soltanto sulla base del riscontrato scostamento dallo studio di settore, “ritenendo ingiustamente che vi sarebbe sempre e in ogni caso un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che l’Ufficio oltre ad esperire il contraddittorio non dovesse dimostrare null’altro (a supporto del risultato di GERICO) e che, infine, la rappresentazione della reale e specifica realtà aziendale, nonchè il notorio stato di crisi del settore edile e la documentata riduzione delle percentuali provvisionali non fossero elementi idonei a giustificare lo scostamento di ricavi rilevato” (così a pag. 28 del ricorso). In buona sostanza, la ricorrente lamenta che i giudici di appello non avevano correttamente valutato le allegazioni e le prove documentali prodotte in giudizio a giustificazione del rilevato scostamento in tal modo statuendo in modo difforme dai principi giurisprudenziali in materia di accertamenti tributari basati sugli studi di settore e in violazione delle disposizioni normative censurate.

La censura è inammissibile.

Invero, è noto che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, Cass., Sez. 5, n. 26110 del 2015). E’ altrettanto noto che “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).

Orbene, la ricorrente nella formulazione del motivo di ricorso non si è attenuta ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, avendo riproposto le medesime difese svolte nei gradi di merito a giustificazione del rilevato scostamento dallo studio di settore applicatole, mascherandole da censure di violazione di legge e, quindi, nella sostanza richiedendo a questa Corte una “revisione” del giudizio meritale che le è certamente precluso.

In buona sostanza la ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, richiede a questa Corte una non ammissibile (anche alla stregua della nuova formulazione del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5,) rivalutazione delle risultanze processuali esaminate dai giudici di appello e ritenute inidonee a giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio di settore e, quindi, a condurre all’annullamento dell’atto impositivo impugnato. Ed anche ove si volesse, in ipotesi, riqualificare la censura in vizio motivazionale, la stessa incorrerebbe nel profilo di inammissibilità di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, di c.d. “doppia conforme”, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti – come nel caso di specie – con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 – Cass. n. 26774 del 2016 e n. 11439 del 2018).

Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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