Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33249 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 21/12/2018), n.33249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 11828 del ruolo generale dell’anno 2011

proposto da:

Agenzia della entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Europlak s.r.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata

e difesa dall’Avv. Carmine Miele, per procura speciale in calce al

contro ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Montevideo,

n. 21, presso lo studio dell’Avv. Ferdinando Della Corte;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, n. 22/03/11, depositata il giorno 27 gennaio

2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2018

dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo;

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Teramo avverso la cartella di pagamento per omesso versamento Iva esposta quale credito di imposta nella dichiarazione annuale 1983; in precedenza, l’ufficio finanziario aveva notificato alla contribuente, in data 26 febbraio 1986, un avviso di rettifica con il quale, relativamente alla dichiarazione Iva anno 1983, aveva richiesto il pagamento dell’Iva non versata e delle conseguenti sanzioni; la Commissione tributaria di primo grado di Teramo aveva annullato unicamente la sanzione pecuniaria; la Commissione tributaria di secondo grado e la Commissione tributaria centrale avevano confermato la decisione; la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso; nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica notificato il 26 febbraio 1986, l’ufficio finanziario aveva notificato, nell’anno 1986, due ingiunzioni di pagamento per un importo pari a un terzo della imposta dovuta, cui aveva fatto seguito la notifica di una cartella di pagamento che era stata impugnata dalla contribuente e, poichè l’ufficio finanziario aveva emesso provvedimento di sgravio della suddetta cartella, la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere; la Commissione tributaria provinciale, adita avverso la cartella di pagamento successivamente notificata alla contribuente, aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello principale l’ufficio finanziario e appello incidentale la contribuente;

la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente entrambi gli appelli, in particolare ha ritenuto che: i giudici di primo grado avevano pronunciato nei limiti della domanda proposta dalla contribuente e non sussisteva alcuna violazione del giudicato della Corte di cassazione; era fondato il motivo di appello dell’ufficio finanziario relativamente all’annullamento della pretesa di cui alla cartella di pagamento relativa al pagamento delle spese di lite liquidate con la pronuncia della Corte di cassazione; era fondato il motivo di appello incidentale relativo ai costi della fideiussione, alle maggiori spese inerenti ed alle garanzie relative al giudizio, in quanto non dovuti, avendo l’amministrazione finanziaria rinunciato alla pretesa con il provvedimento di sgravio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, va rigettata l’eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del ricorso, non riscontrandosi i presupposti di cui all’art. 360-bis c.p.c., in quanto il profilo centrale della presente controversia attiene alla correttezza o meno della decisione della sentenza censurata che ha ritenuto applicabili, al caso di specie, gli effetti del giudicato della pronuncia resa dalla CTP di Teramo che ha statuito la cessazione della materia del contendere;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 132 c.p.c., avendo pronunciato in modo generico sul motivo di appello con il quale si era impugnata la sentenza di primo grado per vizio di ultrapetizione;

il motivo è infondato;

la sentenza impugnata ha precisato che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la cartella impugnata per vizi propri, avendo ritenuto che la pretesa era venuta meno a seguito del provvedimento di sgravio e che, quindi, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, era venuto meno il fondamento della pretesa fatta valere, atteso che sulla questione vi era stato un giudicato esterno, con conseguente rilevanza nel giudizio instaurato;

sulla questione in esame, pertanto, la pronuncia in esame risulta fondata su un sufficiente percorso motivazionale che ha condotto alla valutazione finale di illegittimità della pretesa, sicchè è privo di pregio il motivo di censura in esame secondo cui la motivazione sarebbe generica e priva di adeguato percorso argomentativo;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per motivazione insufficiente, non avendo tenuto conto che la sentenza n. 327/01/1997 della CTP di Teramo (con la quale, relativamente all’impugnazione della cartella di pagamento notificata il 26 novembre 1991, era stata pronunciata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere), non poteva avere incidenza sul presente giudizio, sia in quanto la suddetta sentenza si era solo pronunciata in rito, senza esame del merito, sia in quanto il suddetto atto impositivo era stato emesso a titolo di riscossione provvisoria, mentre nel presente giudizio veniva in considerazione la pretesa emessa a titolo di riscossione definitiva;

con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione dell’art. 324 c.p.c., per avere ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione, pronunciata nel giudizio instaurato avverso l’avviso di rettifica, non aveva effetto di giudicato esterno sul presente giudizio, avendo, invece, comportato, con la pronuncia di inammissibilità del ricorso, la definitività della sentenza di primo grado, confermata nei successivi gradi di giudizio, sull’accoglimento del ricorso nella parte relativa all’annullamento delle sanzioni e sul rigetto della restante parte del medesimo ricorso avverso la pretesa di cui all’avviso di rettifica;

i motivi, che possono essere esaminati unitamente, sono fondati;

la pronuncia censurata ha fondato la ragione del mancato accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate sulla considerazione che, avendo la Commissione tributaria provinciale di Teramo dichiarato la cessazione della materia del contendere, per rinuncia dell’amministrazione finanziaria, della controversia relativa alla impugnazione dell’avviso di rettifica, ciò comportava il venire meno della pretesa anche in relazione alla cartella di pagamento oggetto del giudizio, stante gli effetti di giudicato esterno della suddetta pronuncia anche relativamente alla questione in esame;

la suddetta impostazione argomentativa non è corretta sotto tre diversi profili;

in primo luogo, va considerato che, come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti, l’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di rettifica, notificato il 26 febbraio 1986, con il quale aveva contestato l’omesso versamento dell’Iva di cui alla dichiarazione Iva per l’anno 1983; avverso il suddetto atto la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Teramo che, pronunciando in data 11 novembre 1987, aveva accolto il ricorso limitatamente alla parte relativa all’irrogazione delle pene pecuniarie, confermando, quindi, la legittimità della pretesa relativamente all’omesso versamento dell’Iva; sia la Commissione tributaria di secondo grado che la Commissione tributaria centrale avevano confermato la statuizione del giudice dì primo grado; infine, questa Corte, con la pronuncia n. 17550/07 del 20 giugno 2007, aveva dichiarato inammissibile il ricorso;

ne consegue che, con la pronuncia di questa Corte, la legittimità della pretesa relativa all’omesso versamento Iva anno di imposta 1983 è divenuta definitiva, con conseguente non contestabilità della medesima e estensione degli effetti del giudicato esterno sul giudizio in esame, in quanto relativo alle stesse parti e alla medesima pretesa fatta valere con la cartella di pagamento oggetto di impugnazione;

a tal proposito, va ribadito l’orientamento di questa Suprema Corte secondo cui in tema di autorità del giudicato, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11365);

con altro consolidato orientamento si è altresì affermato che, affinchè una lite possa dirsi coperta dall’efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti, è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo (Cass. n. 14087/07);

sotto tale profilo, la pronuncia censurata non è in linea con il suddetto orientamento, non avendo dato rilevanza all’efficacia di giudicato esterno della pronuncia di questa Corte;

in secondo luogo, va osservato che la medesima pronuncia non è corretta nella parte in cui, invece, attribuisce rilevanza al giudicato di cui alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, per rinuncia dell’amministrazione finanziaria;

infatti, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nessun accertamento di giudicato può far seguito ad una declaratoria per cessazione della materia del contendere in quanto si tratta di una definizione del processo priva di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. (Cass. sez. trib. nn. 8376 del 2013, 18640 del 2008; Cass. sez. n. 13854 del 2004; identicamente, in tema di giudicato civile, Cass. sez. un. n. 1048 del 2000);

d’altro lato, dallo stesso esame della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo, riprodotta dalla controricorrente, si evince che il giudice ha preso in considerazione quanto dedotto dalle parti, senza entrare nel merito della fondatezza della pretesa e, quindi, non rendendo pronuncia suscettibile di passare in giudicato sulla questione controversa;

infine, anche a volere ritenere che la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Teramo abbia efficacia di giudicato (circostanza esclusa secondo quanto sopra osservato) va altresì osservato che la medesima è intervenuta in data antecedente a quella pronunciata da questa Corte a conclusione del giudizio relativo alla legittimità della pretesa di cui all’avviso di rettifica, sicchè trova applicazione l’orientamento di questa Corte secondo cui, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo (Cass. civ., 8 maggio 2009, n. 10623; Cass. civ., 19 novembre 2010, n. 23515; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11754);

con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, per avere ritenuto sussistente il diritto della contribuente al rimborso dei costi sostenuti connessi alla polizza fideiussoria dalla medesima contratta al fine di potere ottenere la sospensione del pagamento di quanto richiesto dall’ufficio finanziario con l’avviso di rettifica;

il motivo è fondato;

la pronuncia censurata ha ritenuto fondata la domanda della contribuente al rimborso dei costi in esame in quanto gli stessi non erano dovuti, attesa la rinuncia dell’amministrazione finanziaria alla pretesa tributaria e l’annullamento dell’atto;

ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 4, “L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”;

erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione in esame, in quanto, come detto, l’efficacia di giudicato esterno della pronuncia di questa Corte, sopra citata, comporta l’accertamento della legittimità della pretesa fatta valere dall’amministrazione finanziaria, con conseguente non riconoscibilità del diritto al rimborso;

con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per avere ritenuto che l’opposizione ad un atto impositivo a fronte della rinuncia alla pretesa da parte dell’amministrazione finanziaria costituisce difetto di motivazione;

con il sesto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per difetto di motivazione sul punto controverso relativo al contenuto della rinuncia alla pretesa da parte dell’amministrazione finanziaria;

con il settimo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per motivazione illogica, per avere ritenuto che l’annotazione di un credito di imposta in dichiarazione, anche quando lo stesso è riportato negli anni successivi anzichè compensato col debito, non costituisce utilizzo del credito;

l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del motivi in esame;

in conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso, accolti il secondo, terzo e quarto, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, terzo e quarto, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata sui motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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