Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33249 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9867/2018 R.G. proposto da:

B.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Cristinzio, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

(Ammesso p.s.s. Delib. 20 marzo 2018 Ord. Avv. L’Aquila);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 339/18

depositata il 17 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.B., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 17 febbraio 2018, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 12 aprile 2017, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù della ritenuta insussistenza di una situazione di vulnerabilità personale, senza tener conto del fatto storico da lui allegato, consistente nell’investimento e nel ferimento di una donna in bicicletta, a causa del quale egli sarebbe costretto a subire, in caso di rimpatrio, un trattamento sanzionatorio inumano e degradante;

che la condanna in primo grado ad una pena detentiva per il predetto reato, riportata dal ricorrente nel Paese di origine, è stata specificamente presa in esame dalla sentenza impugnata, sia pure ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, e ritenuta inidonea a giustificare l’applicazione di tale misura ai sensi del D.Lgs. n. 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), in virtù dell’osservazione che l’appellante non aveva in alcun modo allegato la possibilità di essere condannato alla pena di morte o assoggettato a trattamenti carcerari degradanti;

che tale rilievo, rimasto incensurato in questa sede, consente di escludere la deducibilità dell’omesso esame della predetta circostanza come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, trattandosi di un fatto non allegato nel giudizio di merito, e che non ha quindi costituito oggetto di discussione tra le parti;

che irrilevanti devono considerarsi, a tal fine, il carattere atipico e residuale della protezione umanitaria, avente presupposti diversi dallo status di rifugiato e dalla protezione umanitaria, e la conseguente impossibilità di ricollegarne automaticamente il diniego al rigetto delle domande di riconoscimento delle misure maggiori, dal momento che l’autonomia della valutazione richiesta ai fini della sua concessione non esclude l’operatività del principio dispositivo, la cui attenuazione, per effetto del dovere di cooperazione istruttoria posto a carico del giudice, opera esclusivamente sul piano della prova, con la conseguenza che il richiedente non è dispensato dall’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice d’introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2019, n. 3016; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA