Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33248 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 21/12/2018), n.33248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Gruppo Elci Italia Srl, in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Vincenzo Metafora e Donatella Giardino, del Foro di Napoli, di cui

il primo ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Stefania Nicoletta Costanzo, alla via

Cicerone n. 49 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

e contro

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta mandato steso in calce al

controricorso, dall’Avv. Vincenzo Polisi del Foro di Napoli, che ha

indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Roberto Diddoro, alla via Premuda n. 1/A in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 195, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 7.10.2010, e pubblicata il 20.5.2011;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Di Marzio Paolo;

letta la memoria depositata dal ricorrente;

la Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’odierna ricorrente, Gruppo Elci Italia Srl, riceveva cartella esattoriale relativa al mancato versamento di importi dovuti per ritenute alla fonte ed imposte, che emergevano dai modd. 770 semplificato ed Unico Società di capitali, in riferimento agli anni 2002 e 2003. La società impugnava la cartella di pagamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando il vizio di motivazione dell’atto e, per quanto ancora rileva, criticava pure il mancato invio di comunicazione preliminare nonchè l’errata quantificazione degli importi richiesti. La Ctp partenopea rigettava il ricorso.

Avverso la decisione di primo grado, la società ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli e, per quanto ancora di interesse, censurava il mancato invio di comunicazione preliminare di irregolarità che, pur quando si verte in materia di accertamento derivante da controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, deve comunque essere inviata qualora emergano incongruenze tra la dichiarazione presentata e quella liquidata. Contestava, inoltre, la quantificazione dell’ammontare dovuto, anche in riferimento alle modalità di calcolo di interessi e sanzioni. La Ctr campana richiedeva alle parti di rielaborare i conteggi, tenendo conto di ogni versamento di tributi effettuato dal contribuente. Riteneva quindi esauriente il ricalcolo effettuato dall’Agenzia e condivisibile l’affermazione che il totale dovuto ammontava ad Euro 420.711,49. Rigettava le contestazioni proposte dalla società odierna ricorrente in ordine ai rinnovati conteggi operati dall’Ente impositore perchè, “a fronte di una accurata esposizione fornita dall’Ufficio a seguito dell’ordinanza della Commissione le argomentazioni addotte dalla società appaiono generiche ed insufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate” (sent. CTR, p. 5).

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il Gruppo Elci Italia Srl, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Concessionario per la riscossione, Equitalia Sud Spa (successore di Equitalia Polis Spa). L’Ente impositore, l’Agenzia delle Entrate, non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante, indicando di proporre la propria censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma criticando pure il vizio di motivazione, contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 36 ter, nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 2 e 7, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto la legittimità della cartella esattoriale per cui è causa, sebbene non preceduta dalla comunicazione di irregolarità.

1.2. – Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Commissione Regionale per essere incorsa nel vizio di violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., art. 99 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, nonchè nel vizio di motivazione, per aver utilizzato ai fini del decidere soltanto le allegazioni fornite dall’Ente impositore, rifiutando pure di disporre c.t.u..

2.1. – Con il primo motivo di ricorso, l’impugnante censura la decisione della Commissione Regionale per avere il giudice ritenuto legittimo l’invio diretto della cartella esattoriale, senza previa comunicazione dell’avviso di irregolarità, vertendosi nella particolare ipotesi di controllo automatizzato di cui al D.P.R. 600 del 1973, art. 36 bis. Secondo il ricorrente una simile procedura risulta infatti legittima solo nel caso in cui effettivamente l’ufficio si sia limitato ad iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva indicato come dovute nella dichiarazione dei redditi, ma non aveva poi provveduto a versare, come conferma, del resto, lo stesso giudice impugnato. Ma questa ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui risultavano indicate somme diverse, “nel dettaglio degli addebiti”, ove “compare con chiarezza, la dicitura “importo dichiarato” e “importo calcolato”, per cui, a seguito del controllo effettuato, l’ente ha quantificato importi diversi da quanto risultante dalle dichiarazioni” (ric., p. decima).

Non solo, a seguito della rinnovazione dei conteggi cui si era comunque provveduto in corso di causa, era comunque emerso che l’originaria pretesa impositiva, pari ad Euro 425.991,64, doveva in ogni caso essere ridotta ad Euro 420.791,49. Inoltre, la Commissione regionale, al fine del calcolo del dovuto, si era limitata ad analizzare le allegazioni dell’Agenzia, trascurando totalmente quelle proposte dal contribuente.

Il motivo di ricorso si appalesa in parte inammissibile, e per la parte residua risulta infondato. E’ orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte di legittimità, e vi si intende pertanto assicurare continuità, quello secondo cui “in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2,”, Cass. sez. 5, sent. 6.7.2016, n. 13759. La Suprema Corte, del resto, ha già avuto modo di chiarire pure, spiegando anche la ratio della normativa vigente, che “in tema di riscossione delle imposte, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso”, Cass. sez. 6-5, ord. 21.11.2017, n. 27716.

Nel caso di specie il ricorrente non illustra in che cosa consisterebbero le incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che avrebbero reso necessario il previo invio dell’avviso di irregolarità. Si osservi che la ricorrente non contesta che la somma richiesta dall’Ente impositore fosse proprio quella indicata dal contribuente nella sua dichiarazione.

Quanto poi alla affermata differenza tra importo dichiarato ed importo calcolato, il ricorrente neppure chiarisce quali fossero tali importi, e non permette pertanto di valutare la rilevanza della invocata differenza. In relazione all’affermazione che, all’esito del ricalcolo effettuato in sede di giudizio di secondo grado dallo stesso Ente impositore, il totale dovuto sia stato indicato in somma inferiore di circa l’1% rispetto a quanto riportato in cartella, il dato non appare rilevante. La cartella esattoriale che trova fondamento nell’accertamento effettuato ai sensi dell’art. 360 bis non richiede notifica di avviso di irregolarità quando sia fondato sulla stessa dichiarazione del contribuente, e risulta incontestato che sia questa l’ipotesi ricorrente nel caso dì specie. Se poi il contribuente ha commesso degli errori nell’indicazione dei dati nella propria dichiarazione, questo non comporta che possa addebitarli all’Ente impositore, oppure acquisire, a posteriori, il diritto alla notificazione di un avviso di irregolarità. Solo per completezza sembra opportuno aggiungere che la (possibile) riduzione dell’importo delle sanzioni, cui pure l’impugnante opera riferimento nel suo ricorso, non è impedita dall’omesso invio dell’avviso di irregolarità, trattandosi di beneficio cui è ammesso anche chi provveda al tempestivo pagamento della cartella esattoriale, come del resto esaustivamente chiarito dalla Commissione Regionale impugnata.

Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto.

2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta la Commissione Regionale per non aver disposto c.t.u. al fine di determinare l’esatto ammontare delle somme dovute, e per aver tenuto conto nel decidere soltanto dei calcoli e delle allegazioni effettuate dall’Ente impositore, trascurando completamente le osservazioni critiche proposte avverso di esse.

In proposito, sembra appena il caso di ricordare che la decisione circa l’opportunità di disporre c.t.u. è propria del giudice, non potendo le parti vantare pretese in merito. In ogni caso il ricorrente avrebbe dovuto proporre una contestazione specifica della decisione assunta dal giudice del merito, indicando per quali ragioni il mancato svolgimento della consulenza tecnica aveva comportato l’impossibilità di un corretto accertamento dei fatti per cui è causa. A tanto, però, l’odierno ricorrente non ha provveduto.

Tanto premesso, la Commissione Regionale impugnata ha ritenuto che “a fronte di una accurata esposizione fornita dall’Ufficio a seguito dell’ordinanza della Commissione le argomentazioni addotte dalla società appaiono generiche ed insufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate” (sent. CTR, p. 5). Di fronte ad una simile pronuncia il ricorrente avrebbe dovuto, nell’ambito di un giudizio di natura impugnatoria, quale è per eccellenza quello di legittimità, proporre una critica analitica della decisione, indicando quali delle sue osservazioni, e per quale ragione, apparissero formulate in forma specifica e dettagliata, in modo da contrastare l’affermazione del giudice di secondo grado. Diversamente, la ricorrente si limita, nel suo ricorso, a trascrivere per intero le proprie osservazioni, come proposte innanzi al giudice di merito, domandando alla Suprema Corte di farsi interprete delle sue difese al fine di riscoprire se, tra esse, possa rinvenirsene qualcuna utile nel caso di specie, aspirando a trasformare il giudizio per cassazione in un ulteriore giudizio di merito, il che non è consentito.

Il motivo di ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come quantificate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dal Gruppo Elci Italia Srl, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente Equitalia Sud Spa, e le liquida nella misura di nella misura di Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti della Agenzia delle Entrate, che non si è costituita.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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