Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33248 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 16/12/2019), n.33248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9727/2018 R.G. proposto da:

U.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Sannoner,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

(Ammesso p.s.s. Delib. 20 marzo 2018 Ord. Avv. Bari);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1377/17

depositata il 21 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2019 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che U.S., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso la sentenza del 21 settembre 2017, con cui la Corte d’appello di Bari ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 5 maggio 2016 dal Tribunale di Bari, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la credibilità delle dichiarazioni da lui rese, in contrasto con i criteri dettati dalla predetta disposizione, senza tener conto delle gravi difficoltà insorte nella comprensione delle domande rivoltegli e delle risposte da lui fornite nel corso del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, svoltosi in lingua inglese, anzichè nella sua lingua madre (Esan o Pidgin Inglish);

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 4 e 10, ribadendo che il colloquio dinanzi alla Commissione territoriale si è svolto in assenza delle dovute garanzie, non essendo stata assicurata l’assistenza di un idoneo interprete;

che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse tra loro, sono inammissibili, risolvendosi nella mera riproposizione di censure già mosse alla decisione di primo grado, e non attingendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ne ha rilevato la genericità, osservando che il ricorrente non aveva indicato eventuali divergenze tra la versione dei fatti da lui fornita e quella risultante dalla traduzione;

che il dedotto difetto di assistenza (in concreto insussistente, avendo lo stesso ricorrente ammesso che il colloquio ha avuto luogo con l’ausilio di un interprete in inglese, lingua ufficiale della Nigeria, e non essendo prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, la traduzione in un dialetto dell’area di provenienza del richiedente) non dispensava d’altronde il ricorrente dall’onere di fornire le necessarie precisazioni, sia nell’atto introduttivo del giudizio che mediante la richiesta di audizione personale da parte del giudice, non potendo quest’ultimo limitarsi ad accertare l’eventuale invalidità del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ma dovendo esaminare nel merito la domanda, dal momento che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, in ordine alla quale il giudice deve comunque statuire (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13086; Cass., Sez. VI, 29/10/ 2018, n. 27337; 22/03/2017, n. 7385);

che la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente consente di escludere anche la lamentata inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria posto a carico del giudice dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, il quale, come ripetutamente affermato da questa Corte, non opera – con riguardo alle circostanze previste dall’art. 14, lett. a) e b) – laddove sia stato proprio il richiedente a manifestare, con una versione dei fatti non credibile, la volontà di non cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile delle circostanze che integrano la dedotta situazione di pericolo (cfr. Cass., Sez. VI, 20/12/2018, n. 33096; 12/11/2018, n. 28862; 27/06/2018, n. 16925);

che è invece infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sostenendo che, nell’escludere la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nel suo Paese di origine, la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli aspri e violenti conflitti di carattere etnico-religioso esistenti in Nigeria ed estesi all’intero territorio nazionale, avendo omesso d’individuare la regione di provenienza di esso ricorrente e di verificare l’effettività del controllo delle autorità statali sugli episodi di violenza privata o collettiva, nonchè la condizione di pericolo cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio;

che la sentenza impugnata ha infatti escluso la sussistenza di tale pericolo, avendo accertato che la minaccia derivante dall’attività terroristica del gruppo islamico denominato Boko Haram risulta circoscritta all’area nordoccidentale della Nigeria, ed avendo reputato meramente eventuale il rischio di attentati in altre parti del Paese, prospettato in un rapporto delle locali forze di polizia aggiornato al mese di settembre 2016;

che, nell’insistere sulla propria esposizione alla minaccia di un danno grave alla vita o alla persona, per effetto del mero rientro nel Paese di origine, il ricorrente omette di fornire qualsiasi indicazione in ordine alla regione di provenienza, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie risultano ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plu-rimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. lav., 17/05/ 2018, n. 12096; Cass., Sez. III, 12/10/2017, n. 23940);

che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, osservando che la sentenza impugnata ha omesso di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo tenuto conto della situazione di vulnerabilità risultante dalla vicenda personale allegata a sostegno della domanda;

che il motivo è inammissibile, in quanto, oltre a risolversi nell’insistenza sulla narrazione dei fatti ritenuta non credibile dalla sentenza impugnata, non attinge la ratio decidendi di quest’ultima, la quale ha ritenuto generiche le ragioni di carattere umanitario dedotte dall’appellante;

che le predette ragioni non possono infatti consistere nella mera esposizione al rischio di ritorsioni da parte della setta segreta cui il ricorrente ha riferito di non aver voluto associarsi o nell’adesione alla fede cristiana (ritenute peraltro, come si è detto, non credibili), postulando invece una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente in riferimento al Paese d’origine, volta a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; Cass., Sez. I, 15/05/ 2019, n. 13079; 23/02/2018, n. 4455);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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