Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33247 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 21/12/2018), n.33247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, che ha indicato recapito PEC,

ed elettivamente domiciliata presso gli uffici del difensore, alla

via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Edilizia Manufatti Cemento Snc di C.G. e Figli, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta mandato steso in calce al controricorso, dall’Avv.to

Rocco Baldassini, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente

domiciliata alla via Ludovisi n. 35 in Roma, presso lo studio

dell’Avv. Ariella Cozzi;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 244, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, il 16.4.2010, e

pubblicata il 25.6.2010;

lette le conclusioni scritte fatte pervenire dal Pubblico Ministero;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Di Marzio Paolo;

la Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

la Snc Edilizia Manufatti Cemento, impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS), dell’importo di L. 66.081.260, notificatale per omesso pagamento dell’IVA in relazione all’anno 1986. La Ctp di Frosinone rigettava l’impugnativa con sentenza depositata il 17.12.2001. La contribuente proponeva opposizione innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale. Nelle more del giudizio di secondo grado, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, la contribuente profittava dell’opportunità offerta, e comunicava di volersi avvalere del condono, ai sensi della legge indicata, art. 12, pertanto mediante versamento del 25% del debito.

Sottoscriveva, perciò, l’attestazione con la quale dichiarava di aderire a tale forma di sanatoria, e versava quanto dovuto per la prima rata, importo pari all’80% della somma complessivamente conteggiata. Successivamente, però, versava l’importo corrispondente alla percentuale ancora dovuta, il 20%, solo in data 13.5.2004, mentre il termine ultimo utile per l’adempimento, pur prorogato, risultava infine fissato dalla legge nel 16.4.2004.

La Ctr, non tenendo conto della comunicazione della ricorrente di volersi avvalere del condono da parte della contribuente, rigettava il ricorso.

La Snc Edilizia Manufatti Cemento domandava allora all’Ente impositore di voler riconoscere che la materia del contendere era comunque cessata, tenuto conto della sua adesione al condono. L’Agenzia delle Entrate opponeva il proprio rifiuto, ritenendo non integrata la cessazione della materia del contendere in conseguenza del mancato perfezionamento del condono, perchè l’importo dovuto per la seconda rata era stato versato tardivamente.

La contribuente impugnava allora il diniego opposto dall’Ente impositore, con comunicazione prot. 14193 del 6.4.2006, e la Ctp di Frosinone accoglieva il ricorso ritenendo che, per quanto ancora di interesse, in mancanza di previsione espressa della decadenza dal beneficio, quale effetto del ritardato versamento della seconda rata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, l’Amministrazione avrebbe sempre potuto recuperare quanto ancora dovuto dalla ricorrente, comprensivo di accessori, per le vie ordinarie, senza che l’acquisito condono dovesse venire meno.

La decisione era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. dist. Latina, con sentenza n. 244, invero molto sintetica, depositata il 25.6.2010.

Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, L’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo d’impugnazione. Resiste con controricorso la Snc Edilizia Manufatti Cemento. Il P.M. ha concluso domandando l’accoglimento del ricorso.

Diritto

Ragioni della decisione

1.1. – Con il suo motivo di ricorso l’Agenzia impugnante contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di legge, in relazione al disposto di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12. Sostiene l’impugnante che, già in considerazione del tenore testuale della disposizione normativa, “il beneficio è inscindibilmente connesso ad un preciso comportamento del contribuente, costituito dal pagamento dei tributi” (ric. p. 4), integrale e nei termini previsti dalla legge, “ne deriva che la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12, si perfeziona solo con il versamento della seconda ed ultima rata, entro il termine stabilito” (ric., ibidem), ma la contribuente aveva provveduto solo tardivamente.

2.1. – La ricorrente censura il vizio di violazione di legge, per avere la Commissione Tributaria Regionale impugnata erroneamente ritenuto che il termine per il versamento della seconda rata previsto dalla legge, prorogato al 16.4.2004, non dovesse intendersi come perentorio ai fini del conseguimento del beneficio.

Evidenzia l’Agenzia che, diversamente da altre ipotesi previste dalla medesima legislazione condonistica, nel caso disciplinato dall’art. 12 non sussiste alcuna incertezza circa l’ammontare dell’importo dovuto dal contribuente. Non ci troviamo, pertanto, in presenza di una ipotesi di condono “premiale”, bensì di un condono “clemenziale”, che può perfezionarsi soltanto qualora il contribuente ottemperi a tutte le prescrizioni legali, incluso il rispetto del termine per il versamento della seconda rata di quanto dovuto.

La censura appare fondata. Questa Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire, proponendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il quale appare condivisibile ed a cui si intende pertanto assicurare continuità, che “in tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente” determinato, “da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria è, pertanto, condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”, Cass. sez. V, sent. 6.10.2010, n. 20746 (conf. Cass. 21416/2016 e Cass. n.11669/2016).

Nel suo controricorso la Snc Edilizia Manufatti Cemento afferma che l’adesione alle previsioni di cui alla L. n. 219 del 2002, art. 12, avendo natura transattiva, risulta idonea a comportare “un vero e proprio effetto novativo oggettivo rispetto all’originario debito di imposta” (contro-ric., p. 3), con la conseguenza dell’estinzione dell’originaria pretesa impositiva. Questa tesi non appare condivisibile. La transazione, infatti, può operare soltanto quando sussista un diritto controverso, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. La pretesa tributaria vantata dall’Ente impositore, infatti, appare certa e non contestata, neppure nell’ammontare. In conseguenza l’adesione al beneficio premiale attribuisce al contribuente la mera opportunità di definire il proprio debito tributario, a condizione che rispetti ogni onere previsto dalla legge, adempimento cui la controricorrente non ha provveduto, avendo versato tardivamente la seconda rata. L’originario debito tributario, nel suo intero ammontare, a seguito dell’adesione del contribuente alla disciplina dettata alla L. cit., art. 12, rimane in stato di quiescenza, e risulta estinto solo qualora il contribuente provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge. In caso contrario la pretesa tributaria, nel suo originario ammontare, acquisisce di nuovo piena validità ed efficacia.

Il ricorso per cassazione merita pertanto di essere accolto, la decisione impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, deve essere rigettato il ricorsovi introduttivo della Snc Edilizia Manufatti Cemento.

Sussitono giusti motivi, tenuto conto della complessa natura delle questioni affrontate, e degli esiti differenziati dei diversi gradi del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di lite in relazione all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla Snc Edilizia Manufatti Cemento.

Spese dell’intero giudizio compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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