Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33244 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 21/12/2018), n.33244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19016/2012 R.G. proposto da

La Villa Fiorita s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Edoardo Sabbatino, come da

procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato

presso lo studio dell’Avv. Luigi Mancini, in Roma, Via di Santa

Costanza n. 46;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 37/33/2012, depositata l’1 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 giugno

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Villa Fiorita s.p.a. chiedeva il rimborso della somma di Euro 307.708,50 indebitamente versata a titolo di Ires nel 2007, con riferimento all’anno di imposta, 2006, allegando che era un “ente ospedaliero” ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, che l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 179/E aveva ritenuto applicabile la suddetta disciplina anche alle case di cura private purchè svolgenti in ruolo “integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica”, a seguito di apposite “convenzioni”, che, infatti, la società aveva prima stipulato una convenzione e poi era entrata in regime di “accreditamento” con il servizio sanitario nazionale, anche se solo “provvisorio”.

2. L’Agenzia delle entrate rigettava l’istanza di rimborso.

3. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso.

4. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, rilevando che la società non aveva documentato l’avvenuto riconoscimento quale presidio ospedaliero della Asl ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 43, comma 2, ma aveva solo affermato di operare in regime di accreditamento provvisorio, sicchè la domanda doveva essere rigettata in fatto. Inoltre, la Commissione regionale aggiungeva la distinzione tra accreditamento (provvisorio o definitivo) ed il riconoscimento di presidio della Asl ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 43, comma 2, a seguito di provvedimento costitutivo che “qualifica” l’ospedale “quale esercente direttamente e per diretto conto della ASL la funzione di assistenza ospedaliera”. Inoltre, era errata l’interpretazione della normativa fornita dalla Agenzia delle entrate nella risoluzione 179/E del 10 luglio 2009, sicchè non sussisteva la agevolazione neppure per le Case di cura private che avevano avuto il riconoscimento di presidio della Asl con provvedimento costitutivo, ma solo per gli enti pubblici o per quelli “nominativamente equiparati”, per la stretta interpretazione che connota le disposizioni agevolatrici.

5. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società.

6. Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 833 del 1978, art. 43, nei termini in cui ha modificato e/o abrogato la L. n. 132 del 1968, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto la stessa opera in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale sin dal 1981 ed attualmente in regime di “provvisorio accreditamento” con il servizio sanitario della regione Campania. La società, quindi, ha natura di “presidio Ospedaliero” delle Asl, essendo destinataria, quindi, dell’agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, come peraltro ritenuto anche dalla Agenzia delle entrate con risoluzione 179/E del 10 luglio 2009. La dicotomia tra ammissione ad erogare prestazioni in favore di assistiti dal servizio sanitario regionale e la qualifica di “Presidio Ospedaliero” delle Asl non ha sostrato normativo. La vera distinzione è tra presidi ospedalieri pubblici e privati, laddove per questi ultimi rileva non la “qualifica” ma la “funzione” e quindi l’inserimento integrale nella rete di assistenza sanitaria regionale garantendo servizi e cure nella stessa misura in cui vengono prestati dalle strutture pubbliche. La “funzione” quindi origina dalla stipula della convenzione di accreditamento, non dal riconoscimento quale presidio ospedaliero.

1.1. Tale motivo è infondato.

Invero, la L. n. 132 del 1968, art. 2, prevedeva al comma 1 che “sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi”, con la precisazione che “possono, inoltre, istituire, anche fuori dell’ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali”.

Successivamente con la L. n. 833 del 1978 veniva istituito il servizio sanitario nazionale, con l’introduzione delle unità sanitarie locali (art. 10 “alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali. L’unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici, degli uffici e dei servizi dei comuni…”). I compiti, di vario genere, delle unità sanitarie locali venivano indicati dalla legge suindicata, art. 14.

Con il D.lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, si è poi stabilito che “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale”. All’art. 4, comma 1 (aziende ospedaliere e presidi ospedalieri) si è disposto che “per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonchè di didattica del servizio sanitario nazionale…possono essere costituiti o confermati in aziende…gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico…”. Al comma 9 si è aggiunto che “gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell’unità sanitaria locale”.

Per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cass. Civ., 11 aprile 2018, n. 8922; Cass. Civ., 29 gennaio 2016, n. 1687; Cass. Civ., 28 maggio 2014, n. 11918; Cass. Civ., 4 settembre 2013, n. 20249), mentre alle a.s.l. sono stati assegnate attività e funzioni diverse e nuove, i “vecchi” enti ospedalieri mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in “aziende ospedaliere”, o quali “presidi” ospedalieri nell’ambito delle a.s.l..

Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, elencando i soggetti beneficiari della riduzione alla metà dell’Irpeg, ha mantenuto alla lett. a) la originaria dizione di “enti ospedalieri”. Pertanto, si è ritenuto che tale agevolazione, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, non è applicabile alle aziende sanitarie locali, neanche in via di interpretazione estensiva.

1.2. La questione sottoposta alla Corte, però, presenta una differenza rispetto alle fattispecie già esaminate, in quanto concerne l’ipotesi, ritenuta pacifica in atti, in cui la società ricorrente opera in regime di accreditamento “provvisorio” con il servizio sanitario regionale, in presenza peraltro di una risoluzione della Agenzia delle entrate (n. 179/E del 9 luglio 2009) favorevole alla interpretazione della ricorrente. Pertanto, deve valutarsi se il regime di accreditamento provvisorio di un soggetto privato possa consentire l’applicazione della agevolazione fiscale sino ad ora negata alle Asl e concessa solo ai “vecchi” enti ospedalieri, poi confluiti in aziende ospedaliere e in presidi ospedalieri delle Asl.

1.3. La risposta deve essere negativa, dovendosi tenere conto della interpretazioni restrittiva della L. n. 132 del 1968, art. 2, in relazione alla nozione di “enti ospedalieri”.

Invero, il riferimento della ricorrente alla L. n. 833 del 1978, art. 43, comma 2, non consente, comunque, una interpretazione estensiva della L. n. 132 del 1968, art. 2.

Infatti, l’art. 43, comma 2, prevede che “…le istituzioni di carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, presidi dell’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni”.

Con il D.lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 4, si è previsto che “ferma restando la competenza delle regioni in materia di organizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma della L. n. 833 del 1978, art. 43, con atto di indirizzo e coordinamento…sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi”.

Il sistema dell’accreditamento è sorto, poi, con la L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, ove si dispone che “a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica delle qualità previsti al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 7… la facoltà di libera scelta da parte dell’assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accettino il sistema della remunerazione a prestazione”.

Per la giurisprudenza di legittimità, quindi, si è ritenuto che, nell’ambito del S.s.n., il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento – previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, poi integrato dalla L. n. 724 del 1994, art. 6, – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la p.a. e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria; ne consegue che non può essere posto a carico dell’ente pubblico alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (Cass. Civ., 18 dicembre 2014, n. 26689; Cass. Civ., 17711/2014; Cass. Civ., 1740/2011).

Pertanto, se è vero che la conservazione dell’efficacia del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, laddove si riferisce agli “enti ospedalieri”, e quindi poi, dopo le modifiche normative, sempre ai “vecchi” enti ospedalieri, ma in quanto costituiti in “aziende ospedaliere”, o quali “presidi” ospedalieri nell’ambito delle a.s.l., consente di riferire il beneficio fiscale agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale, ma limitatamente, come detto, alle “aziende ospedaliere ed ai “presidi ospedalieri”, ai fini del beneficio fiscale di cui alla L. n. 132 del 1968, art. 2, non può effettuarsi alcuna parificazione, a tali fini, con le istituzioni di carattere privato che “abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali”, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 43, comma 2.

Pertanto, nella specie, la società ricorrente, in quanto titolare solo di un “accreditamento provvisorio”, con la regione Campania, come pacificamente ammesso dalla parte, ma il ragionamento non muterebbe neppure in presenza di “accreditamento definitivo”, non può beneficiare della riduzione fiscale ai fini Ires, stante la nozione “ristretta” di “enti ospedalieri”, ricomprendenti solo aziende ospedaliere e presidi ospedalieri, ma non le istituzioni di carattere privato che hanno un ordinamento dei servizi ospedalieri “corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del testo del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6”, laddove la Commissione regionale ha aggiunto al termine della motivazione che “non sussiste la fattispecie agevolativa neppure per le Case di Cura private che abbiano avuto riconosciuto con provvedimento costitutivo la qualità di Presidio dell’Asl”, dovendosi, invece, individuare i “vecchi” enti ospedalieri in base alla “funzione” effettivamente svolta, a prescindere dalla natura pubblica dell’ente.

2.1. Tale motivo è assorbito, stante la ragione sottesa al rigetto del primo motivo di impugnazione, per la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali agevolative.

3. L’assoluta novità della questione affrontata impone la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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