Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33244 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28255-2018 proposto da:

G.A.V., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANILO LORENZO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO FERRANTE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO BRUDAGLIO;

– controricorrente –

contro

GU.CO., S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 174/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. G.A.V. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 174/2018 della Corte di Appello di Lecce che, accogliendo parzialmente la sua impugnazione, ha riformato la sentenza n. 231/2015 del Tribunale di Lecce.

In particolare, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di risarcimento del danno, proposta dal G. nei confronti di Gu.Co. (conducente), S.A. (proprietaria) e Milano Assicurazioni spa (società assicuratrice, poi incorporata dalla UnipolSai) sulla premessa di fatto che il G., all’incrocio tra via (OMISSIS) e via (OMISSIS) nel Comune di Squinzano, era stato investito dall’auto (Fiat Punto) condotta dal Gu., mentre egli si trovava a bordo della sua autovettura (Fiat Panda) in posizione di quiete.

La Corte territoriale, invece, ha ritenuto che la responsabilità del sinistro dovesse essere attribuita nella misura dei due terzi al G. e nella residua misura di un terzo al Gu..

2. La compagnia UnipolSai ha resistito con controricorso, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dal Gu. e dalla S..

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.II ricorso è affidato ad un unico motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con il quale il ricorrente denuncia:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e del D.Lgs. n. 185 del 1992, art. 145, commi 1 r 5, nella parte in cui la Corte territoriale ha applicato dette norme nonostante che il Gu. non avesse affatto dimostrato di aver tenuto un comportamento diretto ad evitare il sinistro e comunque non avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;

b) l’omesso esame del fatto, decisivo e controverso, costituito per l’appunto dalla mancata prova (da parte del Gu.) dell’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver usato la massima diligenza nell’approssimarsi all’incrocio dove era avvenuto il danno.

Sostiene il ricorrente che la dinamica del sinistro, quale risulta dagli elementi acquisiti, è ben differente da quella ricostruita nella sentenza impugnata; e che in particolare lui, giunto in prossimità della linea di arresto, aveva rispettato la stessa, fermandosi (sia pure 10 centimetri circa oltre detta linea per avere una migliore visuale), mentre il Gu., a causa della forte velocità, aveva perso il controllo della condotta di guida, urtando la sua autovettura.

In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto il sinistro ascrivibile soprattutto alla sua preponderante condotta negligente, mentre avrebbe dovuto ascriverlo esclusivamente alla imprudente condotta di guida del Gu..

2. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il ricorso non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto parte ricorrente fa riferimento a risultanze probatorie, ma delle stesse inammissibilmente non fornisce alcuna indicazione specifica.

Al rilievo che precede, di per sè dirimente, occorre aggiungere che il ricorrente, attraverso le censure critiche articolate, si è inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge ed al vizio di omesso esame, le censure sollevate in ricorso sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente, nonchè declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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