Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33243 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 21/12/2018), n.33243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16554/2012 R.G. proposto da:

V.G., rappresentato e difesa dall’Avv. Teresa Dentamaro

e dall’Avv. Giovanni Albanese, come da procura speciale a margine

del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Margherita De Nittis, in Roma, Via Telegono n. 31/B;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, n. 68/14/2011, depositata il 10 maggio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 giugno

2018 dal Consigliere Luigi D’Orazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’utilizzo degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito in L. n. 427 del 1993, l’Agenzia delle entrate accertava maggiori ricavi della impresa V.G., esercente attività di intonacatura, da Euro 601.160,00 ad Euro 717.302,00 per l’anno 2005.

2. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello proposto dal contribuente, evidenziando che questi non aveva superato la presunzione legale di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, in quanto in sede di contraddittorio preventivo si era limitato a dedurre che aveva svolto la propria attività con il preponderante utilizzo di servizi di terzi a prezzi a volte non remunerativi, sì da determinare la chiusura dell’attività, che però, in realtà, il contribuente non aveva cessato la propria attività, ma l’aveva trasformata da ditta individuale in società in accomandita semplice, con denominazione Valenzano intonaci di V.G. e C, con la stessa sede e la medesima attività, formata da tre soci, di cui V.G. deteneva una partecipazione del 60%, che l’attività era comunque antieconomica in quanto i redditi della società (nel 2005 Euro 17.939,00) erano inferiori a quelli percepiti dai dipendenti (Euro 31.332,00 per ciascuno nel 2005).

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il contribuente.

5. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

6. Il contribuente depositava memoria scritta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce “in via preliminare: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10 e del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito in L. n. 127 del 1993 e del D.L.n. 81 del 2007, modificato dalla L. di conversione n. 127 del 2007. Error in iudicando”. Per il ricorrente lo scostamento dagli studi di settore deve dimostrare una “grave incongruenza” e l’Amministrazione non ha tenuto conto delle difese del contribuente, che ha allegato “il fermo di attività” e la “cessazione dell’attività esercitata di intonacatura come ditta individuale, e la costituzione in data 1 gennaio 2007 di una società in accomandita semplice”. Non corrisponde al vero che la nuova attività sia esercitata nella stessa sede, in quanto la ditta individuale aveva sede in (OMISSIS), mentre la nuova attività aveva sede in (OMISSIS). La società in accomandita è, poi, “cosa ben diversa” da una ditta individuale. La ditta individuale era qualificata come “impresa artigiana” ed iscritta alla Camera di commercio di Bari, nella sezione speciale, mentre la società era iscritta nel registro delle imprese. L’oggetto sociale è, poi, diverso.

1.1. Tale motivo è infondato (….o inammissibile per una rivalutazione dei medesimi fatti).

Invero, la Commissione regionale, con analitica e congrua motivazione, ha ritenuto che il contribuente in sede di contraddittorio preventivo si è limitato ad allegare, a fronte delle risultanze degli studi di settore, che aveva chiuso la sua attività, in quanto nel 2005 aveva svolto l’attività “con il preponderante utilizzo di servizi di terzi a prezzi a volte non remunerativi”.

La Commissione regionale ha chiarito, a fronte di tale allegazione, che in realtà il contribuente non aveva chiuso la propria attività, ma aveva “trasformato” l’originaria impresa individuale in una società in accomandita semplice, in cui il contribuente deteneva il 60% delle quote (Calenzano Intonaci di V.G. e C s.a.s.).

Inoltre, l’attività espletata era antieconomica, in quanto l’impresa nel corso degli anni aveva avuto redditi di importo inferiore a quello dei proprie dipendenti, tanto che nel 2005 il reddito di impresa era stato di Euro 17.939,00 mentre il reddito dei dipendenti era di Euro 31.332,00 per ciascuno.

La circostanza che la sede sociale sia diversa da quella della impresa individuale non rileva ai fini della chiusura dell’attività, in quanto si è trattato soltanto della cessazione dell’attività dell’impresa individuale, con costituzione successiva di una società in accomandita semplice, non essendo possibile, peraltro, ipotizzare una trasformazione di una impresa in una società di persone (Cass. Civ., 3 ottobre 2003, n. 14736, in motivazione; Cass. Civ., 23 maggio 2006, n. 12114).

L’attività, poi, è rimasta quella di intonacatura, anche se nell’oggetto sogiale della società sono indicare anche ulteriori attività.

Quel che rileva è che la difesa del contribuente basata sul “preponderante utilizzo di servizi di terzi a prezzi a volte non remunerativi” è del tutto generica ed indimostrata, restando anzi confutata proprio dall’esercizio della stessa attività a partire dal 2007, seppure in forma societaria.

Va, poi, chiarito, con riferimento all’importo dei redditi di impresa inferiore agli stipendi medi dei dipendenti, che, per giurisprudenza di legittimità, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza e del comune buon senso. In tali casi è, pertanto, consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. Civ., 15 giugno 2009, n. 13915). Inoltre, si è affermato che la facoltà per l’Amministrazione Finanziaria di procedere ad accertamento induttivo, sussiste non solo quando la dichiarazione del contribuente non sia congrua con gli studi di settore, ma quando gli accertamenti possano essere fondati sull’esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività, ed a ciò consegue, quindi, l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. Civ., 7 dicembre 2016, n. 25129).

Nella specie, la Commissione regionale, con motivazione completa, congrua e logica ha evidenziato che l’impresa, nel 2005 ha corrisposto ai suoi dipendenti una remunerazione superiore al reddito di impresa.

2. Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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