Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33243 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27010-2018 proposto da:

L.F.M., nella qualità di legale rappresentante pro tempore

della Società IDROIMMOBILIARE SAS, elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

CANFORA, rappresentato e difeso dagli avvocati UBALDO BELLUOMO,

GAETANO FRANCHINA;

– ricorrente –

contro

T.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

GIAMPIETRO GAROFALO, CATERINA MARANGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L.F.M., quale legale rappresentante della Idroimmobiliare s.a.s. corrente in (OMISSIS) (Catania), ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 806/2018 della Corte di appello di Catania che – accogliendo l’impugnazione proposta da T.C. – ha riformato la sentenza n. 2333/2014 del Tribunale di Catania.

In particolare, a seguito di procedimento cautelare per accertamento tecnico preventivo, il giudice di primo grado aveva dichiarato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta T., quale proprietaria e custode del terreno identificato catastalmente con la particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del suddetto Comune per l’incendio propagatosi sul fondo di proprietà della società Idroimmobiliare s.a.s.; e, per l’effetto, aveva condannato la T. a pagare alla società Euro 15.308 oltre agli interessi legali, nonchè a rifondere le spese legali e le spese della consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo.

Al contrario, la Corte territoriale, dopo aver proceduto a c.t.u., ha determinato la causa della propagazione dell’incendio, dal fondo di proprietà della T. al fondo di proprietà della società, nel vento caldo spirante da Sud/Sud-Ovest (c.d. Libeccio), che, come sottolineato nelle relazioni di consulenza tecnica, in quei giorni, aveva investito la provincia di Catania; ed ha ritenuto che detto vento caldo, integrando gli estremi del caso fortuito, aveva interrotto comunque il nesso causale tra la cosa ed il fatto dannoso, spingendo le faville verso il fondo di proprietà della società.

2. T.C. ha resistito con controricorso.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto, decisivo e controverso, nella parte in cui la Corte territoriale non ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere la ricostruzione fattuale operata sia dal tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo che dal c.t.u. nominato nel giudizio di appello (che non avevano parlato di vento caldo ma avevano sostanzialmente descritto che il vento aveva condotto le faville dal fondo della T. al fondo del L.F., determinando la propagazione dell’incendio).

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, facendo malgoverno delle massime di esperienza e violando i principi logici sottesi al prudente apprezzamento delle prove, ha ritenuto eccezionale e imprevedibile il vento spirato nella giornata del 25/6/2007 e quindi ha ritenuto interrotto il nesso causale, presupposto dalla responsabilità disegnata dall’art. 2051 c.c.. Sostiene che non soltanto entrambi i tecnici non avevano affatto descritto la imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi atmosferici occorsi nella data dell’incendio; ma anche che la Corte territoriale ha violato i canoni ermeneutici fissati da questa Corte con sentenza n. 2482/2018 nella parte in cui non aveva in alcun modo rappresentata la sequenza storica dei venti spiranti nel Comune di (OMISSIS) (o comunque presso la stazione metereologica maggiormente vicina): unico metodo questo che avrebbe consentito di ravvisare in modo oggettivo i caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità dell’evento atmosferico costituito dallo spirare del vento in un comune non costiero siciliano in una giornata di fine giugno. Quanto precede tanto più che il giudice di primo grado aveva sostanzialmente affermato che non solo non vi erano evidenze storico statistiche che rappresentassero l’eccezionalità e la imprevedibilità dell’evento atmosferico ma anche che l’evento atmosferico che era stato descritto nella relazione di a.t.p., rientrava a pieno titolo in un evento prevedibile e non eccezionale per la stagione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Invero, entrambi i motivi, denunciando un errore di valutazione della c.t.u, sollecitano un riesame della questio facti, che non è consentito neppure dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione vigente.

Al rilievo che precede occorre aggiungere, quanto al primo motivo, che: a) nella relazione peritale del giudizio di a.t.p., era stato affermato che: “nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2007 la provincia di Catania è stata investita da un consistente vento caldo spirante da sud/sud ovest (libeccio) che ha portato le temperature oltre i 40 gradi e ciò ha determinato lo sviluppo di molti incendi in molte zone”; b) il ricorrente non risulta aver sollevato in sede di giudizio di appello contestazioni sulla natura del vento come caldo; c) la Corte territoriale nella impugnata sentenza, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non ha affatto disatteso le conclusioni dei due tecnici incaricati (avendo questi concordemente rappresentato che, nei giorni del 24 e del 25 giugno 2007, la zona di Piano Tavola era stata attraversata da una forte calura, che aveva superato anche i 45 gradi); e non ha affatto deciso la causa introducendo un elemento nuovo (e cioè la qualifica caldo al vento per cui è causa).

L’inammissibilità del secondo motivo consegue anche al rilievo che le norme denunciate (artt. 115 e 116) sono state evocate al di fuori del paradigma fissato da consolidata giurisprudenza di questa Corte: il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, per cui la denuncia delle suddette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fatto, che può essere censurato soltanto nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella forma attualmente vigente (limiti che nella specie comunque non ricorrono).

D’altronde il ricorrente inammissibilmente introduce per la prima volta nel presente giudizio il richiamo alla verifica storica dei venti, che si sono abbattuti negli anni nel comune di (OMISSIS), al fine di aver contezza che il vento nel giorno dell’incendio si presentasse con caratteri di eccezionalità e di imprevedibilità. Peraltro, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il ctu, nominato nel giudizio di appello, risulta aver riportato l’intensità dei venti, avendo così concluso: “Le rilevazioni delle tre stazioni di Catania, Paternò e Pedana (che formano un triangolo ideale al cui interno cade la zona in esame) ci dicono che il vento fu caratterizzato da una direzione prevalente proveniente da sud-ovest e diretta verso nord-est, ma anche da raffiche e da continui cambi di direzione rispetto alla detta direzione prevalente”: detto accertamento non ha formato oggetto di contestazione tra le parti. E la Corte territoriale ha per l’appunto insindacabilmente posto l’imprevedibilità della direzione del forte vento caldo come aspetto fondante il caso fortuito, rappresentando lo stesso un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile.

Le complessive considerazioni svolte rispondono anche ai rilievi svolti da parte ricorrente nella memoria, evidenziandone l’inidoneità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente, nonchè declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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