Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33242 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22177-2018 proposto da:

T.F., P.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA D’ARACOELI 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BATTISTA BISOGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE

PELLEGRINO;

– ricorrenti –

contro

Z.G.G., nella qualità di legale rappresentante

pro tempore della Società Z. VIAGGI DI

Z.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA

2, presso lo studio dell’avvocato GAETANO SEMINARIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA TERESA ZAGARESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2018 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.P. e T.F. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 47/2018 del Tribunale di Castrovillari che, accogliendo l’appello proposto dalla Z. Viaggi di Z.G.G., ha riformato la sentenza n. 495/2012 del Giudice di Pace di Corigliano calabro, che aveva accolto la domanda risarcitoria, proposta dai novelli sposi per i danni subiti in occasione del viaggio di nozze in Messico nei confronti dell’agenzia di viaggi (la Z. viaggi per l’appunto) e del Tour Operator Don Village Club srl.

2. La Z. Viaggi ha resistito con controricorso.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i coniugi ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., come interpretato in sede di legittimità, in quanto l’atto introduttivo del giudizio di appello non conterrebbe nè l’indicazione delle parti della sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione e neppure le modifiche richieste dall’agenzia appellante (cioè il modo in cui quest’ultima chiedeva che la sentenza impugnata fosse modificata). Si dolgono che il giudice di appello ha ritenuto tardiva detta doglianza, per essere stata sollevata soltanto con comparsa conclusionale, senza considerare che la mancanza dei requisiti di specificità dei motivi sarebbe rilevabile di ufficio.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i coniugi ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1218,1710 e 1176 c.c. nella parte in cui la il giudice di appello ha escluso la responsabilità contrattuale della agenzia Z. Viaggi. Sostengono che dalla documentazione acquisita non soltanto erano risultati provati i patimenti subiti durante il viaggio di nozze ma anche che detta agenzia era solita operare con organizzatori (e tour operator) inaffidabili, collocando sul mercato i pacchetti turistici degli stessi. In particolare, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, l’agenzia era solita proporre pacchetti di organizzatori che ciclicamente avviavano l’attività di tour operator, e, dopo qualche tempo, la ponevano in liquidazione (volontariamente o coattivamente) utilizzando gli stessi simboli, lo stesso nome e lo stesso sito per dare una parvenza di continuità, in realtà insussistente. Deducono che la Z. viaggi, nel proporre ai consumatori pacchetti turistici di tour operator, avrebbe dovuto quanto meno appurarne previamente l’affidabilità (venendo diversamente meno il senso di rivolgersi ad una agenzia di viaggi intermediaria, che non può essere immune da ogni responsabilità quando è essa stessa a proporre il pacchetto ed il tour operator).

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Infondato è il primo motivo.

Vero è che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la questione dell’aspecificità dell’appello fosse tardiva perchè sollevata nella conclusionale, mentre, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, avrebbe potuto esserlo pure nella conclusionale.

Tuttavia, il motivo non può essere accolto, in quanto, secondo le deduzioni articolate in ricorso (nell’esposizione del fatto e nell’illustrazione del motivo), l’appello non era aspecifico alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la recente sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991-01). Sicchè la motivazione della sentenza si presta ad essere corretta in questo senso, apparendo il dispositivo, là dove suppone l’ammissibilità dell’appello, conforme a diritto.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Invero, non individua la motivazione della sentenza impugnata che vorrebbe criticare. Inoltre, non rispetta le prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento all’incarico conferito dal Tour Operator alla Z. Viaggi e con riferimento al pacchetto turistico che era stato proposto da quest’ultima agli odierni ricorrenti, in quanto non localizza i relativi documenti, nè indica di voler fare per essi riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio, come pur ammesso da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011. Infine deduce formalmente violazione di disposizioni di legge, ma sostanzialmente sollecita questa Corte ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie, preclusa come è noto in sede di legittimità.

3. Nonostante il rigetto del ricorso, tenuto conto della sopra effettuata correzione motivazionale, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità. Va poi dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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