Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33240 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23942-2018 proposto da:

C.E., F.E., in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la patria potestà sulla minore C.I.,

B.A., C.M., C.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GALILEO GALILEI 45, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO CIAFFI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO PAPI;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA RUSSO BOTTICELLI, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANDREA CONSORTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. F.E., C.E. in proprio e n.n. C.I., B.A., C.M. e C.U. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 1046/2018 della Corte di Appello di Firenze che – respingendo la loro impugnazione – ha confermato integralmente la sentenza n. 792/2014 del Tribunale di Lucca, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, da essi proposta, in relazione al sinistro occorso in data 9/9/2006, allorquando il loro congiunto C.E., appena diciottenne e neopatentato, alla guida della propria Renault, nel territorio del Comune di Camporgiano, percorrendo la strada provinciale 50, in prossimità del bivio di (OMISSIS), in direzione (OMISSIS), aveva perso il controllo di detta autovettura, sino ad urtare e sfondare un guard rail posto sul lato della carreggiata, rovinando così in un dirupo di circa 70 metri, riportando gravissime ferite che ne avevano cagionato l’immediato decesso.

2. Ha resistito con controricorso la Provincia di Lucca.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043,2051 e 2727 c.c. nonchè del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, nella parte in cui la Corte territoriale ha attribuito alla consulenza utilizzata per la decisione una affermazione decisiva, esattamente contraria al suo contenuto, e nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini del decesso del ragazzo (dovuto alla caduta nel dirupo), il cattivo posizionamento del guard-rail. Sostengono, quanto alla ctu, che il giudice di secondo grado, travisando il contenuto della ctu espletata dal giudice di primo grado, ha erroneamente ritenuto insussistente il nesso causale argomentando sulla condotta di guida del de cuius, che in punto di velocità (stimata dal perito del PM nel parallelo procedimento penale in oltre 60 km/h) sarebbe stata non adeguata al tratto stradale percorso (pianeggiante con curva destrorsa ad ampio raggio) ed alle sue condizioni (manto stradale viscido per leggera pioggia della nottata o per la brina mattutina); e, quanto al guard rail, che questo non aveva retto all’urto, in quanto, come risultava dalla documentazione fotografica in atti, non aveva la lunghezza adeguata alla curva corrispondente, era posto in prossimità del dirupo (e non lungo tutto il margine della carreggiata) e non era adeguatamente impiantato nel terreno. Sottolineano che dall’esame medico del corpo era stato dedotto che il decesso era avvenuto per trauma multi organo in una situazione di compressione del vano guida e che la non idoneità strutturale del guard rail e la non idoneità delle modalità di suo posizionamento hanno quanto meno aumentato il rischio di verificazione dell’evento. In definitiva, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità della Provincia, proprietaria della strada dove si era verificato il sinistro.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti denunciano l’omesso esame dei seguenti fatti, decisivi e controversi: l’inadeguatezza del guard rail, l’angolo di incidenza e le cause del decesso. Sostengono che i paletti del guard rail erano infissi su terreno vegetale; e che la Corte era incorsa in contraddizione laddove aveva ritenuto, da un lato, che l’angolo di incidenza (con cui la vettura aveva colliso con la barriera di contenimento) era contenuto e la causa del decesso si era determinata durante la caduta nella scarpata, e, dall’altro, aveva individuato nel comportamento imprudente e negligente del guidatore la causa principale dell’evento. Osservano che la Corte territoriale, se avesse considerato i suddetti fatti, non avrebbe confermato la sentenza di primo grado.

2. Entrambi i motivi – che si trattano congiuntamente, in quanto tra loro connessi – sono inammissibili.

Si premette che entrambi i giudici di merito, anche in riferimento alla CTU, hanno accertato che C.E. procedeva ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, caratterizzati da asfalto umido e bagnato e da un tratto con curve, sito in zona collinare ed in discesa. E che, nel corso del parallelo procedimento penale, il perito incaricato del PM: ha accertato che la velocità tenuta dal C. era superiore ai 60/70 Km/h; ha rilevato che il guard-rail era rispondente ai criteri minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa; ed ha osservato che lo sfondamento del guard-rail era stato provocato (non dalla sua fragilità o inidoneità ma) dal particolare angolo di incidenza dell’urto, ben superiore a quello di taratura della protezione.

Orbene, a fronte della struttura motivazionale della sentenza impugnata, entrambi i motivi – compreso il primo, che pur deduce pretesa violazione di norme – sono diretti a sollecitare una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie e, dunque, della ricostruzione della quaestio facti, rivalutazione che, come è noto, è preclusa in sede di legittimità.

I motivi sono entrambi inammissibili anche per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Invero, quanto alla c.t.u. ed alle perizie citate, parte ricorrente non le localizza, nè indica di voler fare riferimento quanto alla prima alla presenza nel fascicolo d’ufficio, come pur ammesso da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011. Inoltre, nel primo motivo, il ricorrente inammissibilmente non si confronta con quanto affermato nella sentenza impugnatala proposito della velocità riscontata dal c.t.u. a pagina 8.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente, nonchè declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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