Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3324 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 11/02/2020), n.3324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17358-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

IL GIRASOLE s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2499/06/2017 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata in data 01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori imposte ai fini IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2007, la CTR toscana, pur confermando la sentenza di primo grado in ordine alla legittimità della pretesa fiscale, annullava le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alla società contribuente sul presupposto che nella fattispecie, basandosi l’accertamento “su medie statistiche, anche se di elevato grado probabilistico”, difettasse l’elemento psicologico.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle entrate, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, e dell’art. 2697 c.c., è fondato e va accolto.

2. Invero, la statuizione impugnata si pone in irrimediabile contrasto con il chiaro disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, che al comma 1 stabilisce che “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, precisando, al successivo comma 3, che “la colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari” (prima parte) e che “Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo” (seconda parte). Orbene, sulla base di tale in equivoco dettato normativo questa Corte ha affermato che “In tema di illecito tributario, l’applicabilità della sanzione amministrativa presuppone che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del contribuente sia almeno colposo e cioè, caratterizzato da una sua negligenza o imperizia o inosservanza di obblighi tributari” (Cass. n. 17626 del 2014; conf. Cass. n. 11433 del 2015; n. 6930 del 2017; v. anche Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13356 del 28/05/2018), essendo esclusa “l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista per la violazione di norma tributarie (…) non soltanto in caso di impossibilità oggettiva e non imputabile di esecuzione della prestazione, ma anche in tutti i casi in cui la violazione – e cioè il non adempimento o il non esatto adempimento dell’obbligazione tributaria – non possa essere considerata quanto meno colposa. La nozione di colpa può essere ricavata dalla nozione legislativa di colpa grave espressamente enunciata al medesimo art. 5, comma 3: è comunque necessario che si possa parlare di negligenza o imperizia nel comportamento del contribuente e di inosservanza di obblighi tributari, compresi quelli relativi alle modalità di versamento del tributo” (Cass. 17626/2014 cit., in motivazione).

3. Si è quindi precisato che la prova dell’assenza dell’elemento psicologico grava sul contribuente (cfr., ex multis, Cass. n. 6930 del 2017; Cass. n. 19422 del 2018)

4. E’ conseguentemente errata la statuizione di diritto della sentenza impugnata, qui censurata, che, in presenza di un accertamento di un maggior reddito d’impresa per le modalità antieconomiche attuate, con evidente negligenza o imperizia, dalla società contribuente nella gestione societaria, da cui era derivata la non congruità dei ricavi conseguiti rispetto a quelli risultanti dagli studi di settore, ha ritenuto nella specie insussistente la colpa della stessa per le violazioni fiscali commesse.

5. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con rigetto del ricorso in appello della società contribuente anche con riguardo alle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con l’originario atto impositivo.

6. L’intimata, rimasta soccombente, va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, compensando le spese dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente anche con riguardo alle sanzioni irrogate con l’atto impositivo e condanna la predetta contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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