Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3324 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 29/10/2010, dep. 11/02/2011), n.3324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FARDEA spa, rappresentata e difesa dall’avv. De Mari Antonio ed

elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Corrado Pascasio in

via Vincenzo Picardi n. 4;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

MINISTERO DELL’EOCNCMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 177/8/06, depositata il 27 settembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

ottobre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

uditi l’avv. Antonio De Mari per la ricorrente e l’avvocato dello

Stato Gianni De Bellis per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità, ed in

subordine per il rigetto, del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Fardea, operante nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania in epigrafe che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per l’anno 1996, con il quale venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e determinato un maggior reddito imponibile.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente censura, rispettivamente, in quanto non specifici i motivi ed in quanto nuove le domande e le eccezioni formulati con l’appello dall’amministrazione, non costituita in primo grado.

Con il terzo motivo censura la decisione per vizio di motivazione.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si duole che il giudice d’appello abbia contestato a quello di prime cure l’accoglimento del ricorso introduttivo sulla base delle memorie illustrative del contribuente, assumendo in proposito che si sarebbe trattato non di motivi aggiunti, ma del semplice deposito di dispositivi di sentenze nelle more intervenute.

I primi due ed il quarto motivo del ricorso, come articolati, sono inammissibili in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, non vengono corredati del quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il terzo motivo è del pari inammissibile, alla luce del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancanza di una chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1600, di cui Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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