Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3324 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. II, 10/02/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 10/02/2021), n.3324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23544-2019 proposto da:

O.A., rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO RUBBOLI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 642/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da O.A., cittadino (OMISSIS), la sentenza n. 642/2019 della Corte di Appello di Bologna.

Il ricorso è fondato su tre motivi e non è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato (Ndr: testo originale non comprensibile) di protezione internazionale.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il motivo si tenta di contestare la valutazione, operata dai Giudici del merito, in ordine alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale.

Senonchè l’anzidetta valutazione, già svolta – nell’ambito delle prerogative proprie dei giudizio – con la decisione gravata – non è revisionabile, sotto il profilo della valutazione in fatto, in questa sede di legittimità.

Parte ricorrente svolge una ricostruzione fattuale tendente, in pratica, a far ritenere credibile il ricorrente e non caduto in contraddizione anche se lo stesso dichiarava (con compilazione modello C3) altra provenienza.

La prospettazione di parte ricorrente è del tutto inidonea a scalfire la succitata corretta valutazione del Giudice del merito, specie ove si ponga mente alla complessiva ritenuta inattendibilità di quanto dichiarato dal richiedente protezione circa “le ragioni del proprio allontanamento dal paese di origine”.

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Ndr: testo originale non comprensibile) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è del tutto orientato a far ritenere non ricorrente una attenta valutazione – da parte del Giudice del merito – di tutte le dichiarazioni del ricorrente.

Il motivo è infondato per lo stesso ordine di ragioni già innanzi esposte sub 1. Lo stesso va, perciò, respinto.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Viene lamentato dalla parte ricorrente il preteso errore asseritamente commesso con la decisione gravata consistente nel non aver riconosciuto la sussistenza di minaccia grave di vita nei confronti del richiedente protezione e di una situazione di violenza indiscriminata nel suo paese di provenienza.

Il motivo non può essere accolto.

Innanzitutto parte ricorrente non provvede, come avrebbe dovuto, a chiarire dove ha, in precedenza, svolto la censura oggi proposta innanzi a questa Corte, atteso che la suddetta situazione di violenza indiscriminata e la minaccia grave erano già state ritenute insussistenti già con la pronuncia del Giudice di prima istanza.

In secondo luogo risulta essere stato lo stesso ricorrente, con le sue inattendibili dichiarazioni (v. sent. impugnata, pp. 7 ss.) a impedire la valutazione (e comunque a far escludere) della ricorrenza della detta situazione di violenza indiscriminata.

Per di più la Corte territoriale, allorchè ha valutato inesistente tale situazione con riferimento alla regione di appartenenza dell'(OMISSIS) ed al gruppo tribale di provenienza (OMISSIS) (rimanendo, forse, un latente pericolo di omicidi rituali, ma per la diversa regione del (OMISSIS)) ha, in sostanza, provveduto a svolgere, ancorchè con esito per lo stesso non favorevole, quell’attento accertamento di cui ci si duole col motivo.

Quest’ultimo va, pertanto, respinto.

5.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

6.- Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio, attesa la mancata resistenza della parte intimata.

7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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