Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3324 del 08/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 26/05/2016, dep.08/02/2017), n. 3324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1391/2011 proposto da:
A.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CARMELO TONON, giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,
depositata il 09/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;
udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A.R. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia che, rigettandone l’appello proposto il 1 agosto 2006, ha ribadito la legittimità di due cartelle di pagamento, nei suoi confronti emesse per Irpef, rispettivamente riferibili alle annualità 1997 e 1998.
Il giudice di appello, in particolare: in merito ad entrambe le cartelle, ha disatteso l’eccezione di invalidità della notifica (eseguita a mezzo posta), in quanto priva di relata; in merito alla cartella per Irpef 1997, ha disatteso l’eccezione di nullità per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento; in merito alla cartella per Irpef 1998, ha ritenuto non pertinente al periodo d’imposta in contestazione, ed irrilevante, l’evocata istanza di condono ex L. n. 350 del 2003.
L’Agenzia delle Entrate, accettando il contraddittorio in luogo dell’intimato Ministero dell’Economia, resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, concernente il primo capo della sentenza, il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 156 c.p.c.. Carenza ed illogicità della motivazione”, censurando la decisione impugnata per non aver rilevato la nullità delle notifiche della cartelle prive di relata.
La doglianza è infondata.
Questa Corte ha, invero, già reiteratamente affermato che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale (in alternativa a quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte) può anche essere eseguita, ai sensi della seconda parte della medesima disposizione, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e che, ove si adotti tale modalità, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla L. n. 890 del 1982, perfezionandosi la notifica con la ricezione del destinatario alla data risultante dall’avviso di ricevimento, il quale ne attesta il perfezionamento medesimo senza necessità di apposita relata (cfr. Cass. n. 6395 del 2014, n. 12083 del 2016).
Con il secondo motivo di ricorso, concernente il secondo capo della sentenza, il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c.. Carenza ed illogicità della motivazione”, ritenendo che, ai fini della notifica del prodromico avviso di accertamento, non vi erano i presupposti per l’applicazione della prima disposizione, di fatto applicata, ma quelli della seconda.
In disparte ai profili di carenza di autosufficienza (in particolare per la mancata compiuta descrizione della relata di notificazione dell’avviso di accertamento), il motivo si rivela infondato.
Al riguardo, occorre premettere che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario, che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto; mentre va effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente, perchè trasferitosi in luogo sconosciuto.
Ciò posto, va considerato che il contribuente non prospetta, nemmeno a seguito delle specifiche contestazioni della controparte, di aver mutato indirizzo nell’ambito dello stesso Comune del domicilio fiscale, prima della data (12 maggio 2003) della notifica dell’avviso prodromico; data in cui, incontrovertitamente, non era più reperibile all’originario indirizzo. Nè, peraltro, specificamente contraddice in alcun modo l’affermazione della decisione impugnata circa la (comunque) avvenuta spedizione della raccomandata.
Con il terzo motivo di ricorso, concernente il terzo capo della sentenza, il contribuente deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48, D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 15. Carenza ed illogicità della motivazione”.
Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. Non risulta, infatti, minimamente descritto nè l’avviso di accertamento che si assume condonato nè l’istanza di condono. E’ peraltro del tutto infondato, emergendo dallo stesso ricorso, che il condono suddetto è stato denegato, mentre non risulta nemmeno prospettata l’avvenuta impugnazione del provvedimento di diniego.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017