Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33239 del 16/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 16/12/2019), n.33239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23866-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NICOLA MARINO;

– ricorrente –

contro

M.R., MO.AL., MO.CL., in proprio e nella

qualità di eredi di MO.FU., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e

difese dagli avvocati ANTONELLA CORVINO, LUIGI ABATE;

– controricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 218/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 218/2018 emessa dal Tribunale di Napoli che – rigettando la sua impugnazione – ha confermato la sentenza n. 910/2014 del Giudice di Pace di Marano di Napoli, che aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria da lui formulata in primo grado nei confronti di M.R., nonchè di Mo.Cl. e Mo.Al., in relazione al sinistro occorso il 4/8/2006 tra il motociclo Kawasaki, da lui condotto, e l’autoveicolo Renault (condotto da Mo.Fu., deceduto nell’occasione, di proprietà di M.R. ed assicurato per la r.c.auto con la Unipol Sai).

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il paritario concorso di colpa tra l’ A., da un lato, ed il deceduto Mo.Fu., dall’altro, ritenendo non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Il giudice di appello – dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva errato nel disporre il mutamento del rito, che avrebbe dovuto essere quello del lavoro, con la conseguenza che erano inammissibili le risultanze probatorie acquisite – ha ritenuto che parte attorea sulla base della deposizione del solo teste D.A.J. non aveva fornito la prova necessaria per superare la presunzione di responsabilità, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2.

2.Hanno resistito con un unico controricorso M.R., nonchè Mo.Al. e Mo.Cl., quali eredi di Mo.Fu..

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2054 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, ha ritenuto di non poter valutare i documenti (e cioè la perizia tecnica a firma dell’ing. S., nonchè il verbale di sommarie informazioni rese da D.A.J. nella fase delle indagini preliminari) relativi al procedimento penale iniziato nei confronti di Mo.Fu. (poi archiviato per intervenuto decesso dell’indagato). Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto valutare come prove atipiche gli elementi acquisiti nel giudizio penale e che, se tanto avesse fatto, avrebbe affermato la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Renault: invero dalla perizia risultava che il motoveicolo impattava secondo una direzione leggermente obliqua rispetto all’asse della propria corsia, con andamento destrorso, mentre il veicolo condotto dal defunto Mo. procedeva ad una manovra di svolta, obliqua rispetto alla sezione di marcia, nel tentativo di immissione nella carreggiata; il teste D.A., poi, aveva riferito che il conducente della Renault, provenendo da strada privata e senza dare la precedenza, aveva impegnato la carreggiata, ostruendo la strada all’ A..

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè del D.M. n. 140 del 2012 nella parte in cui il Tribunale di Napoli nonostante il mancato accoglimento delle deduzioni in rito, della parziale soccombenza, dell’assenza di fase istruttoria e del valore della controversia (pari ad appena 5.200 Euro) – lo ha condannato al pagamento di “una somma corposa”, a titolo di spese legali sostenute da entrambe le controparti, pur in assenza di nota spese. Sostiene che, tenuto conto della parziale soccombenza (l’ A. aveva chiesto in appello dichiararsi l’illegittima ammissione dei mezzi istruttori domandati dalle parti convenute dopo il mutamento del rito ed il Tribunale aveva deciso in conformità), le spese di lite avrebbero potuto essere compensate. Rileva che non vi era stata alcuna attività istruttoria nel giudizio di appello e che controparte aveva depositato una unica comparsa conclusionale. In assenza di nota spese, avrebbe dovuto essere rispettato il D.M. n. 140 del 2012, ma così non era stato.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nella parte in cui il Giudice di appello, nonostante che il suo appello non era stato integralmente rigettato, ha erroneamente ritenuto sussistenti i requisiti per disporre a suo carico il pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. L’inammissibilità del primo motivo consegue al fatto che lo stesso non si correla alla ratio decidendi.

Invero, il giudice di appello – dopo aver rilevato che il giudice di primo grado aveva errato a mutare il rito ai sensi dell’art. 427 c.p.c., in quanto la domanda era stata introdotta con ricorso ai sensi della L. n. 102 del 2006, art. 3 (che, come è noto, aveva esteso alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, l’applicazione della disciplina delle controversie individuali di lavoro) e detta disposizione, pur abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 53, per effetto delle norme transitorie ivi contenute, continuava ad applicarsi per le controversie che, come quella in esame, erano pendenti alla data della sua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009) – ha rilevato che, dovendosi applicare il rito del lavoro, alla costituzione tardiva del convenuto avrebbe dovuto conseguire la decadenza nell’indicazione dei mezzi di prova, con conseguente irritualità in quella sede di ogni valutazione in ordine alle suddette prove (tra le quali i documenti relativi al processo penale e, in particolare, la perizia tecnica dell’ing. S. e le sommarie informazioni testimoniali rese da D.A.J.).

Tale motivazione non è stata specificatamente censurata da parte del ricorrente che, così operando, inammissibilmente non ha tenuto conto di principi consolidati nella giurisprudenza di questa corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 01, seguita da numerose sentenze conformi e, più di recente, dalle sentenze nn. 16598 e 22226 del 2016, nonchè nella sentenza n. 7074 del 2017 delle Sezioni Unite).

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo.

Invero, l’appello dell’odierno ricorrente è stato rigettato; e, d’altra parte, non era stato neppure proposto alcun appello incidentale. Pertanto, non vi è stata soccombenza reciproca. D’altronde, l’eventuale esistenza di altre ragioni di compensazione è indeducibile in sede di legittimità (Cass., sez. Un., n. 14989 del 2005). Quanto poi alla lamentata mancata applicazione del D.M. n. 140 del 2012, la censura è incomprensibile, dato che il giudizio di appello si è svolto nel regime del D.M. n. 55 del 2014 e nemmeno viene argomentato come e perchè dovesse essere applicabile il D.M. n. del 2012, sicchè il motivo è anche apodittico e generico.

2.3. Inammissibile infine è il terzo motivo, in quanto – al di là della sua indeducibilità (Cass. n. 26907 del 2018) – ha come presupposto la fondatezza del secondo e, quindi, è basato su un presupposto che la sorte del secondo ha escluso, cioè che l’appello fosse stato parzialmente accolto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte controricorrente, nonchè la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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